Lo statuto

STATUTO DELL’ENTE FRIULI NEL MONDO

(approvato dall’Assemblea dei Soci riunita a Udine il 20 febbraio 2020)

 

Art. 1 (Costituzione, durata e sede)

  1. E’ costituito con sede in Udine e a tempo indeterminato l’“Ente Friuli nel Mondo”, di seguito denominato “Ente”, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 (Finalità)

  1. L’Ente, che non ha fini di lucro né persegue finalità di parte politica, si propone di realizzare in piena autonomia la comunione fra i friulani, le altre comunità linguistiche storiche del Friuli, i conterranei residenti fuori dal territorio regionale e i friulani rimpatriati, nell’intento di rafforzare la coscienza della loro identità.
  2. Svolge un’azione di sostegno morale, culturale e materiale sia nei confronti dei singoli che delle comunità. Opera sia con iniziative proprie che con il concorso delle associazioni, generalmente denominate “Fogolâr”, “Famee”, ecc. (di seguito chiamate “Fogolârs”), che si ispirano e perseguono gli stessi fini dell’Ente e che si riconoscono nel proprio simbolo.
  3. L’Ente, che persegue finalità di solidarietà sociale, cura e promuove, in particolare:
  4. a) relazioni di ogni tipo con i friulani ed i Fogolârs che si riconoscono, in via esplicita ed esclusiva, con le finalità e l’organizzazione dell’Ente, sostenendone l’attività mediante supporti informativi, organizzativi e finanziari, sulla base di programmi e progetti condivisi;
  5. b) la documentazione del lavoro e delle attività dei friulani nel mondo; la tutela, la diffusione e la valorizzazione della cultura, delle tradizioni, degli usi e costumi del popolo friulano nonché l’uso della lingua friulana e di quelle delle altre comunità linguistiche storiche del Friuli, anche mediante apposite convenzioni con le Università e le locali istituzioni culturali;
  6. c) lo studio del fenomeno migratorio avvalendosi anche del supporto di enti e istituti di ricerca;
  7. d) la rappresentanza degli interessi dei friulani fuori dal territorio regionale sulla base delle indicazioni formulate anche attraverso i Fogolârs, nei confronti delle autorità centrali, di quelle regionali, provinciali e comunali, prospettando soluzioni ai problemi posti;
  8. e) la rappresentanza degli interessi dei friulani rimpatriati;
  9. f) le funzioni eventualmente attribuitegli dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni e dagli altri Enti pubblici;
  10. g) la formazione e l’istruzione di ogni ordine e grado per favorire la partecipazione dei conterranei residenti all’estero ai processi di sviluppo sia dei Paesi di residenza che del Friuli;
  11. h) la stipula di convenzioni con Istituzioni ed Enti scolastici e di alta formazione;
  12. i) iniziative mirate a favorire processi di interscambio con Enti, Istituzioni e/o associazioni operanti in Friuli in campo culturale, scientifico, economico e tecnologico, valorizzando competenze e professionalità delle nuove generazioni di emigranti e dei discendenti dell’emigrazione storica;
  13. l) iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale decentrato anche tramite i friulani nel mondo e i loro sodalizi;
  14. m) attività anche di carattere economico promosse dai conterranei residenti all’estero a favore della terra d’origine ed opere di assistenza e solidarietà nei confronti di singoli e comunità nel mondo, attivate dal Friuli;
  15. Edita il periodico “Friuli nel Mondo”, che è l’organo ufficiale dell’Ente Friuli nel Mondo.
  16. L’Ente veicola contatti e scambi di informazioni attraverso il periodico “Friuli nel Mondo”, il proprio sito Internet e ogni altro idoneo mezzo tecnologico al fine di favorire la conoscenza ed il legame tra i conterranei emigrati, i loro figli e i loro discendenti che si trovano in Italia ed all’estero e il territorio culturale d’origine, e allo scopo di stimolare la creazione di reti e rapporti di conoscenza, amicizia e solidarietà fra i friulani ovunque residenti.

Art. 3 (Collaborazioni con gli altri Enti e associazioni regionali dell’emigrazione)

  1. L’Ente collabora con gli altri Enti e associazioni regionali dell’emigrazione, riconosciuti dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, che perseguono analoghe finalità statutarie. Non collabora, né presta servizi diretti o indiretti, con Enti, Associazioni o organizzazioni similari in conflitto di interessi o competenze rispetto alle sue finalità statutarie.

Art. 4 (Collaborazioni internazionali)

  1. L’Ente stabilisce ogni utile forma di collaborazione con le organizzazioni ed istituzioni internazionali che operano per il mantenimento e la promozione dell’identità culturale, il dialogo interculturale, la solidarietà fra le generazioni, la formazione, la mobilità del lavoro, lo sviluppo dell’imprenditoria, la cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale e quanto possa favorire la collaborazione tra i popoli ed il progresso dell’umanità.
  2. Esso si attiva, in particolare, presso le Agenzie specializzate dell’organizzazione delle Nazioni Unite, l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea al fine di far conoscere ed applicare nel modo migliore all’interno degli Stati membri e nelle comunità nelle quali sono presenti ed attivi i Fogolârs, con la collaborazione degli stessi, i principi, le raccomandazioni e le attività di tali organismi ed istituzioni.

Art. 5 (Soci) 

  1. Sono soci fondatori:
  2. a) la Provincia di Udine;
  3. b) i Comuni di Udine, Gorizia, Pordenone e Tolmezzo;
  4. c) la “Società Filologica Friulana”;
  5. d) la Cassa di Risparmio di Udine (ora Intesa Sanpaolo);
  6. e) le Camere di Commercio di Udine (ora Camera di Commercio Pordenone-Udine) e Gorizia (ora Camera di Commercio della Venezia Giulia).
  7. Sono soci di diritto:
  8. a) i soci fondatori eccettuata la Provincia di Udine a seguito della soppressione con Legge Regionale del 9 dicembre 2016 n. 20;
  9. b) i ‘Fogolârs’ regolarmente costituiti e comunque denominati che dichiarino, nei rispettivi statuti di aderire in via esclusiva all’Ente, condividendone le finalità ed il simbolo;
  10. c) la “Fondazione Friuli”;
  11. d) la Camera di Commercio di Pordenone (ora Camera di Commercio Pordenone-Udine);
  12. e) l’Università degli Studi di Udine;
  13. f) l’”ARLeF” – Agjenzie Regionâl pe lenghe furlane;
  14. I soci di diritto assumono anche la veste di soci ordinari qualora abbiano deliberato di aderire all’Ente e versato le quote associative.
  15. Sono soci ordinari i Comuni di tradizione storica-linguistica-culturale friulana e gli Enti pubblici, le persone giuridiche, le associazioni e le federazioni di Fogolârs (questi ultimi regolarmente costituti su base geografica) che deliberino di aderire all’Ente al fine di concorrere a promuoverne il conseguimento degli scopi statutari.
  16. Sono soci sostenitori le persone fisiche che aderiscono all’Ente versando una quota di partecipazione che dà diritto a ricevere il periodico ufficiale dell’Ente.
  17. Sono soci benemeriti le persone fisiche che si sono distinte nel mondo dell’economia, della cultura, delle scienze o delle arti, portando lustro all’immagine del Friuli.
  18. Un apposito regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo, fisserà le modalità di concessione, verifica, revoca e rinuncia alla qualità di socio ordinario e benemerito.

In ogni caso si intende esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa dell’Ente.

Art. 6 (Recesso e revoca dei soci)

1) La qualità di socio si perde per recesso o revoca.

L’associato può in qualsiasi momento recedere dall’Ente. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima della fine dell’anno. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.

2) La revoca del socio avviene per delibera del Consiglio Direttivo in caso di morosità protratta o per motivi che rendessero incompatibile la sua presenza tra gli iscritti dell’Ente. Avverso l’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 (Quote sociali)    

  1. I soci ordinari sono tenuti al versamento di una o più quote di adesione, il cui ammontare unitario è fissato ogni anno dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, nell’occasione dell’approvazione del bilancio di previsione.
  2. Il mancato pagamento della quota per due anni consecutivi implica la decadenza della qualità di socio ordinario.
  3. Le quote sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 8 (Risorse)

  1. Al proprio funzionamento l’Ente provvede con i seguenti mezzi finanziari:
  2. a) le quote associative e di partecipazione di cui agli articoli precedenti;
  3. b) le contribuzioni ordinarie e straordinarie dello Stato, della Regione, dei Comuni, di organismi internazionali, di altri Enti pubblici e privati, con facoltà di accettare lasciti e donazioni;
  4. la rendita del patrimonio che l’Ente potrà gradualmente costituire.
  5. d) le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell’Ente.

Art. 9 (Organi)

  1. Organi dell’Ente sono:
  2. l’Assemblea Generale dei soci;
  3. Il Consiglio Direttivo;
  4. Il Presidente;
  5. L’Organo di controllo;
  6. Il Collegio dei Probiviri.
  7. Le cariche sociali, fatta eccezione per l’Organo di controllo, non danno diritto a retribuzione o compenso, salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.

L’Organo di controllo, ove svolga anche la revisione contabile, avrà diritto ad un compenso fissato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10 (Assemblea Generale – Composizione)

  1. L’Assemblea Generale è composta dai soci di diritto, ordinari e benemeriti.
  2. Ogni socio di diritto e benemerito ha diritto a un voto. Inoltre i soci ordinari dispongono ciascuno di un numero voti pari al numero di quote unitarie sottoscritte.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono approvate a maggioranza dei voti dei soci presenti o regolarmente rappresentati.
  4. Nell’Assemblea ogni socio può delegare un solo altro socio a rappresentarlo. Sono ammesse al massimo due deleghe scritte per ogni socio.

Art. 11 (Assemblea Generale – Sedute)

  1. L’Assemblea Generale si riunisce annualmente in seduta ordinaria per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.
  2. L’Assemblea Generale si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del Presidente o su deliberazione del Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull’erogazione, alienazione o conferimento del patrimonio o sullo scioglimento dell’Ente, oppure su richiesta dell’Organo di controllo o di uno o più soci ordinari in rappresentanza di almeno un terzo delle quote sottoscritte o di un numero dei Fogolârs pari ad almeno un quarto di quelli aderenti quali soci di diritto.

Art. 12 (Assemblea Generale – Compiti)

  1. All’Assemblea generale, a cui è riconosciuta la sovranità dell’Ente, riunita in seduta ordinaria, spettano i seguenti compiti:
  2. determinare l’indirizzo da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali;
  3. approvare i bilanci preventivo e consuntivo e verificare l’attuazione dei programmi previsti;
  4. eleggere il Presidente;
  5. eleggere il Consiglio Direttivo;
  6. eleggere l’Organo di controllo;
  7. eleggere il Collegio dei Probiviri;
  8. conferire il titolo di socio benemerito.
  9. pubblicare nel portale web dell’Ente le deliberazioni assembleari, il bilancio o rendiconto.
  10. L’assemblea Generale, riunita in seduta ordinaria, può, altresì, conferire il titolo di Presidente Emerito e di Presidente Onorario a chi, avendo ricoperto la carica di Presidente dell’Ente, abbia acquisito meriti eccezionali nel perseguimento degli scopi dell’Ente stesso. Il Presidente Emerito prende parte, con voto consultivo, alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 (Assemblea Generale – Convocazioni)

  1. L’Assemblea Generale è convocata, attraverso idonee forme di pubblicità, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, da inviarsi a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata. Per la convocazione è consentito l’uso di mezzi telematici.
  2. I documenti necessari alle deliberazioni sono recapitati ai soci ordinari e tenuti a disposizione degli altri soci, nella sede sociale, almeno sei giorni prima della data dell’assemblea.

Art. 14 (Assemblea Generale – Validità)

  1. Per la validità delle assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza o la rappresentanza di un numero di soci portatori di almeno la metà più uno dei voti.
  2. In seconda convocazione, che sarà tenuta almeno un giorno dopo, le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e dei voti.

Art. 15 (Consiglio Direttivo – Composizione – Compiti)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

–  Presidente dell’Ente

– Presidente o delegato del Consiglio della Fondazione Friuli

– fino a 15 componenti eletti dall’Assemblea Generale dei Soci incluse le rappresentanze dei Fogolârs al di fuori del territorio regionale; il numero dei componenti da eleggere è determinato dall’Assemblea prima dell’elezione.

  1. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
  2. Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle linee di indirizzo determinate dall’Assemblea Generale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente, ha la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente e ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o anche solo utili per il migliore raggiungimento dei fini sociali, con la sola eccezione degli atti riservati dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi. Nello specifico il Consiglio Direttivo:
  3. cura gli interessi dell’Ente;
  4. provvede a ideare, promuovere e coordinare l’attività dell’Ente; individua e aggiorna le strategie da porre in essere per il miglior raggiungimento delle finalità dell’Ente, indicando le priorità anche in proiezione pluriennale;
  5. promuove il coordinamento e lo scambio di informazioni fra gli altri organi dell’Ente, stimolandoli a promuovere specifiche azioni ed iniziative;
  6. sviluppa i collegamenti con i Fogolârs e con tutti gli Enti e istituzioni che, per natura, finalità e operatività possono essere utili o strumentali al perseguimento dei propri scopi;
  7. redige i progetti di bilancio preventivo e consuntivo ed il programma annuale da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
  8. delibera sull’ammissione dei soci ordinari;
  9. delibera sulla revoca dei soci ordinari;
  10. coopta nuovi componenti del Consiglio Direttivo a copertura dei posti resisi vacanti, sempre che il numero non ecceda la maggioranza dei seggi, con deliberazione da sottoporre a ratifica della successiva Assemblea Generale di soci;
  11. può istituire commissioni consultive fissandone composizione, obiettivi e scadenza.
  12. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente Vicario, che sostituisce il Presidente in casi di assenza e impedimento dello stesso, al quale può delegare specifiche competenze.
  13. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti, su proposta del Presidente, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente stesso e da 2 a 6 componenti del Consiglio, per deliberare su tutte le materie di spettanza del Consiglio Direttivo che rivestano motivo d’urgenza.

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente inoltrata per via telematica o telefonica, purché venga garantito l’avvenuto ricevimento della convocazione.

Art. 16 (Consiglio Direttivo – Convocazione)

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno quattro volte all’anno, su convocazione del Presidente. Si riunisce in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Alle sedute del Consiglio Direttivo è invitato l’Organo di controllo.

La convocazione può essere inoltrata per via telematica o telefonica, purché venga garantito l’avvenuto ricevimento della convocazione. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio e/o videoconferenza.

  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, con l’assistenza di un segretario verbalizzante.

Art. 17 (Consiglio Direttivo – Validità)

  1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria, in prima convocazione, la presenza di un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, che sarà tenuta almeno un giorno dopo, le riunioni sono ritenute valide qualunque sia il numero degli intervenuti e dei voti.

Art. 18 (Presidente – Compiti)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente. Convoca e presiede le sedute dell’Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, ne dirige le discussioni e le votazioni; firma i verbali delle adunanze di detti organi e tutti gli atti che impegnano l’Ente. In caso di necessità o urgenza, assume o autorizza gli atti necessari al normale svolgimento delle attività dell’Ente, da sottoporre alla ratifica della prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 19 (Organo di controllo)

  1. L’Assemblea dei Soci può nominare un Organo di controllo monocratico o collegiale. L’Organo di controllo vigila sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e relaziona all’Assemblea in merito. Nel caso in cui l’Assemblea nomini un Organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno è nominato presidente, e da due supplenti.
  2. L’Organo di controllo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. L’appartenenza a tale Organo presuppone l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

Art. 20 (Collegio dei Probiviri)

  1. Il Collegio è composto da tre membri scelti tra non soci, di cui uno assumerà le funzioni di Presidente.
  2. Il Collegio dei Probiviri decide in ordine ai casi d’incompatibilità e conflitto d’interesse, di cui all’art. 21 dello Statuto, sottoposti dal Presidente, nonché in ordine alle controversie che possono sorgere tra i soci, tra i Fogolârs, e l’Ente e tra gli amministratori, in dipendenza del presente Statuto.
  3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e le motivazioni rese note agli interessati ed al Consiglio Direttivo. Le controversie dovranno essere definite entro tre mesi dalla data in cui le medesime verranno sottoposte al Collegio.

Art. 21 (Incompatibilità e conflitto d’interesse)

  1. Le persone che ricoprono cariche sociali ed esercitano le mansioni di cui agli artt. 15, 18, 19, 20 del presente Statuto operano nell’esclusivo interesse dell’Ente e al fine di promuoverne la realizzazione degli scopi sociali. Essi si astengono da ogni azione o comportamento che possa arrecare danno all’Ente, ai suoi interessi morali e materiali, nonché al suo patrimonio.
  2. Le persone che ricoprono le cariche sociali, richiamate al precedente comma, devono dichiarare al Presidente, al momento della nomina o dell’elezione, se siano titolari di mansioni o detengano, comunque, interessi che possono interferire con l’esercizio pieno e libero delle funzioni loro attribuite ai sensi del presente Statuto. Esse sono tenute, altresì, a segnalare al Presidente, per le valutazioni conseguenti, eventuali forme di incompatibilità o conflitto d’interesse che dovessero sorgere in tempo successivo all’assunzione della carica. Il Presidente disporrà l’istruttoria del caso d’eventuale incompatibilità e conflitto d’interesse ai fini della trasmissione al Collegio dei Probiviri.
  3. I casi di incompatibilità e conflitto d’interesse possono essere, altresì, segnalati da ciascun socio e dai componenti del Consiglio Direttivo al Presidente, che ha facoltà di disporne l’inoltro al Collegio dei Probiviri, per la trattazione di competenza.

Art. 22 (Modifiche statutarie)

  1. Le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere adottate in Assemblea Generale straordinaria. La deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza dei voti di cui siano titolari i soci presenti.

Art. 23 (Bilancio e utili)

  1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio consuntivo da presentare per l’approvazione all’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Dalla data dell’avviso di convocazione, il bilancio verrà depositato presso la sede dell’Ente a disposizione degli associati che intendessero consultarlo.
  2. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
  3. L’eventuale avanzo delle gestioni annuali deve essere reinvestito, nel bilancio dell’anno successivo, a favore delle attività istituzionali.

Art. 24 (Patrimonio e scioglimento)

  1. Per l’erogazione, l’alienazione o il conferimento di tutto o parte del patrimonio dell’Ente sarà convocata un’apposita Assemblea Generale straordinaria dei soci. Tale assemblea sarà validamente costituita qualora sia presente un numero di soci titolari di almeno la metà più uno dei voti. La deliberazione dovrà essere adotta a maggioranza dei voti di cui sono titolari i soci presenti.
  2. Lo scioglimento dell’Ente può essere deliberato nel corso di un’Assemblea Generale straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei soci. In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, le facoltà e gli obblighi.

Art. 25 (Devoluzione del patrimonio)

  1. L’attivo netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad associazioni di utilità sociale e per scopi analoghi a quelli perseguiti dall’Ente, a giudizio dell’assemblea, esclusa restando qualsiasi ripartizione a favore dei soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 26 (Regolamento attuativo)

  1. Il Consiglio Direttivo provvederà ad adottare un Regolamento attuativo e esplicativo del presente statuto.

Art. 27 (Normativa di rinvio)

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.