Le regole del riconoscimento

La prima e la seconda sezione della Convenzione sono dedicate alla terminologia e alla autorità coinvolte nei processi di riconoscimento. Si entra nel vivo con la terza sezione della Convenzione che fissa le quattro grandi regole alle quali devono attenersi i soggetti in campo: università, uffici di riconoscimento, singoli.


La Convenzione stabilisce il diritto di ciascuno a veder valutato il proprio titolo di studio e vieta qualsiasi discriminazione di sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile. La prima regola che viene stabilita è chiarissima: il riconoscimento dei titoli di studio deve avvenire esclusivamente sulla base di una adeguata valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, prescindendo da fattori di altro genere non attinenti al valore del titolo di studio.


La seconda regola prevede che le procedure e i criteri impiegati per la valutazione dei titoli esteri e per il loro riconoscimento debbano essere "trasparenti, coerenti e affidabili". L’ente che riconosce il titolo estero deve dunque rendere noti i propri criteri di valutazione (trasparenza). Tali criteri devono essere certi e non discrezionali; devono cioè applicarsi ai richiedenti senza sensibili differenze di comportamento tra un istituzione e l’altra (coerenza). I criteri di valutazione devono infine essere fondati su princìpi validi e condivisi nella comunità scientifica internazionale, eseguire codici di buona pratica (affidabilità).


La terza regola prevede che la decisione di riconoscere un titolo estero debba essere adottata sulla
base di adeguate informazioni. Fornire informazioni utili è compito del richiedente e dell’università che ha rilasciato quel titolo. Le informazioni devono essere adeguate a descrivere la natura dell’istituzione che ha rilasciato il titolo, le caratteristiche del corso di studio seguito e il valore del diploma. Le informazioni devono essere inoltre fornite "in buona fede". In questo modo l’organismo che effettua la valutazione è messo in grado di valutare correttamente ed eventualmente di dimostrare che il richiedente non soddisfa i requisiti o ha fornito dati falsi o fuorvianti.


La quarta regola riguarda la durata del procedimento e la possibilità di interporre appello in caso di rifiuto. La Convenzione afferma che le decisioni relative al riconoscimento devono essere adottate entro un lasso di tempo "ragionevole". Il testo finale approvato a Lisbona ha tenuto conto delle preoccupazioni di numerosi paesi ed ha evitato di fissare un limite preciso. Sono quindi i paesi aderenti a definire autonomamente la durata massima di un procedimento. Nella linea della trasparenza, il rifiuto del riconoscimento di un titolo deve essere motivato e deve contenere l’indicazione di eventuali procedure alternative. Nel caso in cui il riconoscimento non venga concesso, ovvero non venga adottata alcuna decisione, il richiedente deve poter appellarsi ad una autorità definita dalla normativa nazionale.