Cittadinanza per matrimonio. requisiti e modalità

Ai sensi dell’art. 5 Legge 5 febbraio 1992 n. 91
La persona non cittadina italiana che sposa una persona cittadina italiana può chiedere l’acquisto della cittadinanza italiana.


Il coniuge, straniero o apolide di un cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente in Italia da almeno 6 mesi o dopo 3 anni dalla data del matrimonio, se non c’è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Non è previsto l’acquisto automatico della cittadinanza italiana in caso di matrimonio, la concessione è sempre subordinata alla residenza in Italia e al perdurare del matrimonio.


Esistono due situazioni diverse a seconda che la data di celebrazione del matrimonio sia antecedente o successiva al 27 aprile 1983. Per questo motivo il matrimonio celebrato:


• prima di tale data comporta che la donna straniera che ha sposato un cittadino italiano automaticamente acquisti la cittadinanza italiana (non esisteva, per contro, alcun acquisto automatico per lo straniero coniugato con una cittadina italiana).


• dopo il 27 aprile 1983, non permette più alcuna forma di acquisto automatico della cittadinanza, poiché questa viene concessa solo con apposita richiesta e verificata la sussistenza del requisito relativo alla durata del matrimonio in rapporto alla residenza.


La normativa in vigore stabilisce che i cambiamenti di cittadinanza di una persona possono avvenire soltanto sulla base della sua volontà, e non come conseguenza del cambiamento di cittadinanza del coniuge.