Cittadinanza per nascita: requisiti e modalità

Ai sensi dell’art. 1 Legge 5 febbraio 1992 n. 91


E’ cittadino italiano chi nasce da genitori italiani anche se la nascita avviene al di fuori del territorio italiano. Inoltre è cittadino italiano chi è nato nel territorio della Repubblica italiana se entrambi i genitori sono apolidi o ignoti, oppure se appartengono ad ordinamenti che non riconoscono al neonato la cittadinanza dei genitori. Infine è cittadino italiano il minore straniero o apolide adottato da cittadino italiano.


La normativa vigente segue il principio della parità dei coniugi nel trasmettere la cittadinanza ai figli, al contrario della normativa precedente (legge 13 giugno 1912, n. 555) che riservava la trasmissione della cittadinanza solo al padre. A partire dal 1 gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione italiana) la donna italiana inizia a trasmette la cittadinanza ai figli nati dopo tale data.


Pertanto, nonostante la normativa in vigore, chi è nato prima di questa data riceve la cittadinanza solo dal padre, mentre chi è nato dopo, riceve indifferentemente dal padre o dalla madre.