Ai sensi dell’art. 9 Legge 5 febbraio 1992 n. 91
I discendenti di cittadini italiani che non possono accedere alla procedura di riacquisto della cittadinanza, possono chiedere la cittadinanza italiana per "naturalizzazione ordinaria" purché residenti in Italia e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La cittadinanza per naturalizzazione viene concessa:
• allo straniero nato in territorio italiano di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita e, in entrambi i casi, risieda legalmente in Italia da almeno tre anni;
• allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni dall’adozione;
• allo straniero che ha prestato servizio per lo Stato, anche all’estero, per almeno cinque anni;
• al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea che risiede legalmente in Italia da almeno quattro anni;
• all’apolide o rifugiato che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni;
• allo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni.
Questo caso di acquisto di cittadinanza è un atto discrezionale dell’Autorità governativa, che esprime una sorta di "giudizio di gradimento" dello Stato italiano nei confronti dello straniero.
La cittadinanza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno. Il decreto di concessione della cittadinanza ha effetto soltanto se lo straniero che ottiene la cittadinanza per "naturalizzazione" presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di rispetto alla Costituzione e alle leggi.