Il concetto di di cittadinanza

La cittadinanza può essere:

1) Originaria: è posseduta direttamente al momento della nascita.

È attribuita all’individuo perché è nato cittadino di uno Stato.
Utilizzando i seguenti principi:


• Ius sanguinis (nascita da padre o madre cittadini italiani)
• Ius soli (nascita sul territorio italiano)
• Una combinazione di entrambi

Ius sanguinis:

E’ cittadino italiano chi nasce da genitori italiani anche se la nascita avviene al di fuori del territorio italiano. Attenzione però che la nascita da genitori italiani non è tuttavia sufficiente a determinare l’attribuzione della cittadinanza italiana, è infatti necessario che il genitore riconosca il figlio, quindi secondo il criterio dello ius sanguinis sono necessari:


• la nascita da un genitore che possiede la cittadinanza italiana;
• il riconoscimento di paternità o maternità assieme alla dichiarazione di nascita.

Ius soli:

E’ attribuita perché l’individuo è nato nel territorio.


La legge italiana prevede le seguenti ipotesi di riconoscimento in base al criterio dello ius soli:


• figlio nato in Italia da genitori ignoti o apolidi
• figlio che non segua la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi ultimi appartengono;
• figlio di ignoti trovato nel territorio italiano, se non è provato il possesso di un’altra cittadinanza

Combinazione di entrambi:

La cittadinanza può essere attribuita utilizzando entrambi i principi (ius sanguinis e ius soli), dando prevalenza ora all’uno ora all’altro. La legge italiana da prevalenza al principio dello ius sanguinis, ma prevede anche ipotesi di riconoscimento della cittadinanza sulla base del principio dello ius soli.

2) Derivata: acquisita successivamente alla nascita

Si acquista sulla base della volontà dell’individuo purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Utilizzando i seguenti criteri:


• Naturalizzazione
• Matrimonio

Naturalizzazione:

Questo caso di acquisto di cittadinanza è un atto discrezionale dell’Autorità governativa, che esprime una sorta di "giudizio di gradimento" dello Stato italiano nei confronti dello straniero. La regola generale prevede che lo straniero possa richiedere la cittadinanza per naturalizzazione dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque per gli aventi lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea.

Matrimonio:

Può acquistare la cittadinanza italiana il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano:


• dopo sei mesi di residenza legale in Italia oppure,
• se residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale.


L’acquisto della cittadinanza per matrimonio è precluso se la persona interessata ha riportato condanne penali, anche nel caso in cui sia stata condannata da un’Autorità giudiziaria straniera per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell’Autorità italiana .