Modalità di concessione

Ai sensi degli art.7,8,10,15 Legge 5 febbraio 1992 n.91


La cittadinanza è concessa con decreto del Ministro dell’Interno, a istanza dell’interessato, e deve essere presentata:


• al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante, ovvero,
• qualora ne ricorrano i presupposti all’Autorità consolare.
Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce, non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.


Le dichiarazioni relative alla concessione della cittadinanza e la prestazione del giuramento sono previste per legge e sono rese all’Ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.


Tali dichiarazioni vengono trascritte nei registri di cittadinanza e di essi viene fatta annotazione a margine dell’atto di nascita. La concessone ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.