Perdita, riacquisto e doppia cittadinanza

Ai sensi degli art. 11, 12, 13,14, Legge 5 febbraio 1992 n. 91


La perdita della cittadinanza


La normativa vigente prevede la perdita della cittadinanza in caso di:


• rinuncia da parte del cittadino italiano, oppure
• qualora possieda, acquisti o riacquisti un’altra cittadinanza diversa da quella italiana e risieda o trasferisca all’estero la sua residenza.


La perdita della cittadinanza è però automatica se il cittadino:


a)accetta un impiego pubblico presso uno Stato estero o un’organizzazione internazionale a cui non partecipi l’Italia, o svolge all’estero il servizio militare e non obbedisca all’ordine del Governo italiano di abbandonare quell’impiego o il servizio militare;
b)durante lo stato di guerra con uno Stato estero, lavora o presta il servizio militare per quest’ultimo o ne acquista volontariamente la cittadinanza

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Si ricordi che se un cittadino italiano perde la cittadinanza, il figlio minore non la perde a sua volta, anche se vi può rinunciare quando raggiunge la maggiore età (se ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge).


Il riacquisto della cittadinanza
La normativa vigente prevede il riacquisto della cittadinanza da parte del cittadino italiano se sussistono le seguenti condizioni:


a)prestare il servizio militare in Italia e dichiarare previamente di voler riacquistare la cittadinanza;
b)svolgere un impiego per lo Stato anche all’estero e dichiarare di voler riacquistare la cittadinanza;
c)dichiarare di voler riacquistare la cittadinanza e aver stabilito la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;
d)avere la residenza da un anno in Italia, salvo che rinunci al riacquisto della cittadinanza entro lo stesso termine;
e)avere la residenza in Italia da almeno due anni e dimostrare di aver abbandonato l’impiego o il servizio militare svolti all’estero (per uno Stato o ente pubblico estero).


Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza:


• nel caso in cui intervenga la revoca dell’adozione del cittadino italiano, per fatto dell’adottato.
• Inoltre, se il cittadino ha accettato un impiego o ha svolto il servizio militare per un altro Paese, durante lo stato di guerra, e non ha obbedito all’ordine del Governo italiano di abbandonare quell’impiego o quel servizio.
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana. Raggiunta la maggiore età, possono però dichiarare di voler rinunciare alla cittadinanza italiana.


La doppia cittadinanza


La normativa vigente ammette in via generale la doppia cittadinanza. Chi possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quindi quella italiana.
Una persona può possedere contemporaneamente due cittadinanze, può essere cittadino di uno Stato perché è nato nel territorio di quello Stato e, contemporaneamente, essere cittadino di un altro Stato perché i genitori gli trasmettono una cittadinanza diversa da quella dello Stato in cui è nato.
Gli Stati possono regolare i modi e le condizioni di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza secondo il Diritto Internazionale.