1) SICUREZZA SOCIALE
La Farnesina collabora con altre Amministrazioni competenti (ministero del welfare, Lavoro, Politiche Sociali, Ministero della Salute, INPS, INAIL) per stabilire ed aggiornare la rete di accordi internazionali, con la finalità principale di assicurare che i periodi di lavoro prestati all’estero possano essere totalizzati con quelli prestati in Italia e che le prestazioni previdenziali si possano esportare nel luogo di residenza degli interessati.
La tutela sociale è garantita sia a livello comunitario, mediante regolamenti, che a livello extracomunitario, mediante convenzioni.
Le sedi all’estero si occupano della trattazione delle singole domande di pensione, oltre che delle problematiche derivanti da trattamenti già concessi, in collaborazione con i patronati.
2)CONNAZIONALI DI PASSAGGIO
Nell’interesse dei connazionali di passaggio, i Consolati possono:
• Prestare assistenza per la tutela, individuale e collettiva dell’integrità, dell’incolumità, della libertà personale;
• Indicare medici, centri di cura, avvocati e traduttori a cui rivolgersi in caso di necessità – le relative spese saranno a carico dei connazionali -.
• Rilasciare a titolo gratuito documenti di viaggio per il solo rientro in Italia, in caso di furto o smarrimento del passaporto o della carta d’identità. Il cittadino deve sporgere denuncia alle locali Autorità di polizia e presentarne copia all’Ufficio consolare, unitamente a due foto;
• Autenticare la traduzione in italiano della denuncia di furto o smarrimento, da allegare alla richiesta di un nuovo documento al Comune italiano;
• In casi particolari, rilasciare o rinnovare il passaporto ai cittadini non residenti, a titolo oneroso e previo nulla-osta della competente Questura italiana;
• Erogare, in casi di eccezionale necessità ed urgenza, qualora non siano praticabili in tempi brevi trasferimenti valutari privati dall’Italia, prestiti generalmente d’importo limitato, con obbligo di restituzione all’Erario, di norma finalizzati ad agevolare il rientro in Italia;
• Rendere informati gli utenti su modalità, tempi e costo della prestazione dei servizi per mezzo di tabelle tariffarie a disposizione del pubblico.
3) PROTEZIONE CONSOLARE E QUESTIONI LEGALI
I Consolati intervengono per prestare protezione ed assistenza a cittadini che hanno problemi con la giustizia locale, che subiscono incidenti, il rimpatrio delle salme, la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé, l’assistenza a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio portato all’estero.
Per gli incidenti occorsi all’estero, le Rappresentanze diplomatiche consolari si assicurano affinché i cittadini ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.
4) I DETENUTI ALL’ESTERO
Nel caso in cui un connazionale sia arrestato, il Consolato PUO’:
• Rendere visita al detenuto, qualora sia stato espressamente richiesto;
• Indicare un eventuale legale;
• Curare i collegamenti con i familiari in Italia;
• Assicurare al detenuto, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica, alimenti, libri, giornali;
• Intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi bilaterali ad hoc;
• Intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie;
Il Consolato NON PUO’:
• Intervenire in giudizio per conto del connazionale;
• Pagare le spese legali del detenuto;
• Ottenere un migliore trattamento nella prigione nella quale il connazionale sia detenuto.
5) LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
Per l’applicazione delle convenzioni dell’Aja e del Lussemburgo è stata istituita in Italia un’apposita Autorità Centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia, appoggiata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, le quali trattano direttamente i casi che non rientrano nell’ambito applicativo delle citate convenzioni.
6) L’ADOZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI STRANIERI
Il Ministero degli Affari Esteri si adopera per garantire una corretta informazione sulla normativa interna e internazionale, relativamente alle adozioni internazionali di minori stranieri, nonché sulle procedure vigenti in Italia e nei Paesi originari dei maggiori flussi di minori adottandi.
7) MINORI CONTESI
Il Ministero degli Affari Esteri si è da tempo impegnato nell’affrontare e prevenire i vari casi di sottrazione internazionale di minori, mediante una costante opera di informazione del pubblico, in particolare con la pubblicazione" bambini contesi, guida per i genitori".
8) INTERVENTI DI SOLIDARIETA’
Il Ministero degli Affari Esteri eroga contributi in denaro ad Associazioni con sede nelle varie circoscrizioni consolari, che svolgono opera assistenziale in favore degli italiani indigenti.
9) RIMPATRI
La Farnesina collabora con gli enti territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Unità Sanitarie Locali, Servizi sociali) al fine di assistere i connazionali che si trovano all’estero in situazioni di gravi difficoltà, non superabili in loco e che pertanto hanno la necessità di rientrare in Italia in via definitiva per motivi economici o sanitari:
• Minori in stato di abbandono;
• Ammalati gravi che non possono essere curati in loco per mancanza di idonee strutture;
• Malati di mente;
• Cittadini italiani al termine della detenzione o espulsi;
• Anziani soli per i quali viene richiesto il ricovero in case di riposo in Italia;
• Turisti ed altri cittadini non residenti all’estero, in caso di temporanea indigenza, o in cattive condizioni di salute, che non possono contare sull’intervento economico dei familiari (in tutte le altre circostanze, il rimpatrio viene effettuato sulla base di prestiti con promessa di restituzione sottoscritta dagli interessati).
I rimpatri a carico dell’Erario sono limitati ai casi di comprovata indigenza verificati dalla rete diplomatico-consolare.
10) ASSISTENZA SANITARIA
Le norme sul Servizio Sanitario Nazionale disciplinano l’assistenza sanitaria anche dei lavoratori italiani all’estero.
I beneficiari della tutela sono i lavoratori dipendenti ed autonomi, e loro familiari, oltre che cittadini temporaneamente all’estero, come i borsisti, i ministri di culto, i dipendenti pubblici ed i militari in servizio all’estero.
Per quel che concerne i turisti all’estero, muniti di certificazione rilasciata dalle Aziende Sanitarie Locali, ricevono cure urgenti direttamente dalle strutture sanitarie locali degli Stati membri convenzionati, invece anticipano le spese se sono cittadini di Paesi non convenzionati ed hanno il diritto al rimborso in Italia.
Qualora i cittadini italiani si rechino all’estero per ricevere cure mediche (cure presso centri di specializzazione all’estero, trapianti di organo, o casi in cui non sia possibile ricevere cure tempestive in Italia), devono preventivamente mettersi in contatto con la propria ASL.
11) RICERCHE DI CONNAZIONALI ALL’ ESTERO
Sulla base della Legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, nessun ente pubblico puo’ diffondere informazioni su persone a privati cittadini senza il consenso degli interessati.
Pertanto, una volta individuata una persona cercata, il Ministero degli Affari Esteri chiede il consenso degli interessati ad informare chi ha inoltrato la richiesta di notizie.
In alcuni Paesi, come per esempio gli Stati Uniti d’America, la locale legge sulla riservatezza non permette di diffondere notizie su persone sul loro territorio. E’ pertatnto necessario accertarsi caso per caso della legge applicabile.
E’ consentito attivare una ricerca nel rispetto dei limiti normativi, nei seguenti modi:
• Inviando un fax all’Ufficio IV della Direzione Generale degli Italiani all’estero ai numeri 06 36 91 86 09/ 06 36 91 86 28;
• Inviando un fax al consolato competente territorialmente
• Telefonando al numero 06 36 29 30 dalle 9.30 alle 16.00 specificando i propri dati, quelli della persona che si sta cercando e il motivo per il quale la si vuole rintracciare.
12) FUNZIONI CONCERNENTI LA NAVIGAZIONE MARITTIMA NAZIONALE ALL’ESTERO
Le autorità consolari esercitano funzioni e poteri di autorità marittima che si esplicano in una serie di attribuzioni d’ordine amministrativo e di polizia della navigazione nei confronti del naviglio nazionale all’estero e dei marittimi ivi imbarcati, come stabilito dal codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, dalla vigente normativa marittima nonché dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, ratificati dall’Italia o a cui l’Italia ha aderito.
13) RIMPATRIO DELLE SALME
Nel caso di decesso di un cittadino italiano all’estero, il Consolato o l’Ambasciata più vicini devono essere contattati affinché inoltrino una richiesta al competente Comune italiano per ottenere il "nulla osta all’introduzione della salma".
In seguito, ottenuto il nulla osta, l’agenzia di pompe funebri, incaricata dai familiari del rimpatrio a proprie spese della salma, potrà procedere.
E’ peraltro possibile rivolgersi alle Regioni ed agli Enti Locali per eventuali rimborsi o contributi.
In caso di decesso di connazionali residenti all’estero in stato di accertata indigenza, il Consolato o l’Ambasciata contattati potranno prestare assistenza ai familiari indigenti, residenti all’estero, del connazionale deceduto, mediante rimborso totale o parziale delle spese funebri sostenute in loco, regolarmente documentate.