Adozioni internazionali

Quando una coppia di coniugi italiani residenti in Italia decide di adottare un bambino di altra nazionalità (adozione internazionale), l’Ufficio consolare ha il compito di facilitare l’esito positivo della procedura di adozione, attraverso la legalizzazione e il controllo della documentazione, l’assistenza e – ove necessario – l’agevolazione dei contatti con le Autorità locali.

Come fare per… ottenere il visto d’ingresso per adozione?

occorrono:
– autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali;
– apposito modulo, debitamente compilato.

servizio gratuito

Le adozioni internazionali sono disciplinate dalla Convenzione dell’Aja del 29.05.1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. In Italia l’adozione è regolata dalla L. n. 183/84, modificata dalla L. n. 476/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja e dalla L. n. 149/2001.
Nel caso di coniugi italiani residenti all’estero, ove il procedimento adottivo sia concluso (con l’avvenuta trascrizione della sentenza di adozione in Italia), il minore si considera italiano a tutti gli effetti, quindi non c’è bisogno di visto per entrare in Italia.
La Commissione per le Adozioni Internazionali controlla tutto l’iter adozionale, per garantire che le procedure di adozione dei minori stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Commissione dell’Aja.
È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.