I cittadini italiani (e i loro familiari) residenti definitivamente all’estero (in Paesi non appartenenti all’U.E. e non in Convenzione bilaterale) e regolarmente iscritti all’AIRE, che si recano in Italia per turismo, hanno diritto, gratuitamente, all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Italiano per tutte le emergenze mediche (Pronto soccorso, 118, ecc.) di cui hanno bisogno, fino ad un periodo complessivo di tre mesi nel corso dell’anno, anche frazionati, ma non prorogabili.
Agli interessati viene rilasciato un libretto sanitario senza medico di base e con la dicitura esplicativa per la fruizione di detta assistenza.
Come fare per beneficiare dell’assistenza sanitaria in Italia?
occorre:
– dichiarazione dello status di cittadino italiano residente all’estero, rilasciata dall’Ufficio consolare;
oppure
– dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, non soggetta ad autenticazione di firma.
Legge n.833/1978, art. 19, comma 6 e D.P.R. n.618/1980, art. 12, comma II. 59
Di regola, tutti coloro che trasferiscono la residenza dall’Italia verso un altro Stato perdono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e ciò avviene automaticamente all’atto della cancellazione presso l’anagrafe comunale.
L’iscrizione all’AIRE o il diritto di voto in Italia non aprono un diritto illimitato all’assistenza sanitaria in Italia.
Il cittadino italiano residente all’estero – nei Paesi dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.), della Svizzera o in uno degli Stati con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Stati convenzionati) – può ricevere assistenza sanitaria dallo Stato ospitante sulla base di Regolamenti e Convenzioni Internazionali.
occorre:
– modulo rilasciato dalla ASL di ultima residenza in Italia.
Come fare per beneficiare dell’assistenza sanitaria all’estero?
Gli Stati nei quali è prevista la copertura sanitaria, con onere a carico dell’Italia, con diritto a ricevere le prestazioni di livello pari a quelle riconosciute ai cittadini residenti in quello Stato, sono (a fianco di ciascun Stato è riportato il tipo di modulo da richiedere alla ASL e le categorie dei beneficiari):
– Unione Europea, mod. E121 o tessera sanitaria europea – titolari di pensione italiana contributiva e loro familiari (tutti i settori);
– Paesi SEE e Svizzera mod. E109 – familiari, residenti all’estero, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori);
Altri:
– Argentina: I/RA2 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori);
– Brasile: : I/B/2 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (settore privato); I/B/3 familiari residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato);
Nei Paesi non convenzionati, non è prevista alcuna copertura sanitaria di tipo pubblico: è raccomandabile, in questi casi, stipulare un contratto di assistenza privata (assicurazioni, organizzazioni del settore, ecc.) a copertura, in caso di necessità, di eventuali spese sanitarie e/o di rimpatrio con assistenza.
Nei casi di comprovata indigenza, in Paesi privi di assistenza pubblica, il cittadino italiano può ricevere l’assistenza sanitaria a spese dell’Ufficio consolare, sulla base di convenzioni con strutture mediche locali.
– Capoverde: mod. 121 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori); mod. 109 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori);
NB Per Capoverde la modulistica non è stata ancora definita dalla controparte;
– San Marino: I/SMAR/11 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori); I/SMAR/5 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori);
– Croazia: mod. 121 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori); mod. 109 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori);
– Ex Jugoslavia (Serbia Montenegro, Macedonia, Bosnia Erzegovina): mod. 12 titolari di pensione contributiva e familiari a carico (settore privato); mod. 5 familiari, residenti nell’altro Stato,di lavoratore occupato in Italia (settore privato);
– Principato di Monaco: MIC/4 titolari di pensione contributiva e familiari carico (settore privato); MIC/5 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato);
– Tunisia: ITN/9 titolari di pensione contributiva e familiari a carico (settore privato); ITN/10 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato).
Per ulteriori informazioni, consultare il sito
www.ministerosalute.it