Nel caso in cui gli atti notarili siano destinati a valere in Italia, l’Ufficio consolare svolge l’attività che la legge italiana riconosce di esclusiva competenza dei notai.
Ogni atto notarile potrà essere richiesto anche al notaio pubblico locale, ferme restando le norme sulla traduzione e legalizzazione del documento.
Per alcuni atti ed alcuni tipi di procure la legge italiana prescrive – sotto pena di nullità – l’obbligo dell’atto pubblico e, in alcuni casi, la presenza dei testimoni.
L’atto notarile può essere:
– sotto forma di atto pubblico, redatto dall’Autorità consolare
– sotto forma di scrittura privata, redatto direttamente dal firmatario (dichiarazione di volontà), da sottoporre ad autentica di firma da parte dell’Ufficio consolare.