Documenti in lingua straniera

Tutti i documenti in lingua straniera da utilizzare in Italia devono essere tradotti in italiano.

Le traduzioni, per avere validità, devono portare il timbro consolare "per traduzione conforme".

I documenti da produrre in Italia devono essere legalizzati

• mediante il timbro "Apostille" da parte dell’Autorità competente dello Stato in cui l’atto è stato rilasciato, oppure
• mediante legalizzazione da parte dell’Autorità consolare italiana.

Gli atti rilasciati da Autorità pubbliche di uno degli Stati firmatari della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata dall’Italia il 20.12.66) sono validi in Italia, senza necessità di legalizzazione consolare, solo se muniti di Apostille rilasciata dall’Autorità competente del paese in cui l’atto è stato formato.

L’Apostille è richiesta per i seguenti atti pubblici:

– certificati di nascita, matrimonio, morte e certificati rilasciati dai competenti Uffici locali, nonché delle sentenze di divorzio,
– atti ufficiali rilasciati da autorità rappresentanti di corti e tribunali dello Stato,
– documenti ufficiali amministrativi,
– atti notarili, deleghe/dichiarazioni, eseguite in presenza di Notaio Pubblico,
– autentiche di firma da parte di notai pubblici autorizzati.

Gli Stati firmatari della Convenzione dell’Aja sono:

Albania, Argentina, Australia, Austria, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Cina, Corea, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Monaco, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Panama, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, Venezuela. E ancora: Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Colombia, Domenica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Grenada, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Kazakhstan, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Malawi, Mauritius, Namibia, Niue, Repubblica Moldova, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Seychelles, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago.

Attenzione!

Non sempre è obbligatorio servirsi del modulo predisposto dall’Ufficio consolare. Esso, tuttavia, facilita la corretta formalizzazione delle richieste.