Sicurezza sociale

Alcuni accordi internazionali tendono ad assicurare che i periodi di lavoro prestati all’estero possano essere totalizzati (cioè computati solo ai fini del calcolo dell’età lavorativa) con quelli prestati in Italia e che le prestazioni previdenziali si possano "esportare" nel luogo di residenza degli interessati.

Nell’area dell’Unione Europea, la tutela sociale è garantita da appositi Regolamenti.

Sul piano bilaterale, l’Italia ha stipulato Convenzioni di sicurezza sociale con i Paesi nei quali sono presenti importanti collettività italiane.

L’Ufficio consolare provvede alla trattazione di singole domande di pensione, nonché di eventuali problemi derivanti da trattamenti già concessi.

È possibile rivolgersi anche ai Patronati.

Al 31 dicembre 2006 l’Italia aveva concluso Convenzioni con i seguenti Paesi: Argentina, Brasile, Australia, Canada, Croazia, Ex- Yugoslavia, Messico, Stati Uniti, Israele, Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Vaticano, Venezuela, Capo Verde.

Tali convenzioni tendono soprattutto ad assicurare che i periodi di lavoro prestati all’estero possono essere totalizzati (cioè sommati) con quelli prestati in Italia per raggiungere il periodo minimo necessario ad ottenere il diritto alla pensione e che le prestazioni previdenziali possono essere esportate (cioè trasferite) nel luogo di residenza degli interessati.

I Patronati forniscono assistenza gratuita in materia.

Come fare per… ottenere la pensione di reversibilità?

Pensioni
Per ricevere una pensione italiana occorre aver pagato i contributi assicurativi in Italia per il periodo minimo previsto dalla legge.
Ai coniugi vedovi e ai figli può spettare un trattamento di reversibilità.

Pensione di anzianità

Ne hanno diritto coloro che hanno pagato contributi per determinati periodi all’INPS italiano ed hanno raggiunto l’età prevista (attualmente 35 anni di contributi ed almeno 60 anni di età).

Pensione di vecchiaia

Ne hanno diritto coloro che hanno raggiunto l’età pensionabile (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini).

Pensione di reversibilità

Ne ha diritto il coniuge del deceduto titolare di pensione purché tra i coniugi non sia intervenuta separazione giudiziale.
L’orfano del deceduto può richiedere la pensione di reversibilità in mancanza dell’altro coniuge, se minore d’età o se studente universitario fino ai 26 anni.

occorrono:
– apposito modulo, debitamente compilato;
– autocertificazione (se cittadino U.E.) oppure certificazione del rapporto di parentela con il titolare della pensione deceduto.

È opportuno recarsi presso l’Ufficio consolare per l’analisi dettagliata del proprio caso.
Per ulteriori informazioni: per i dipendenti del settore privato, consultare il sito dell’INPS www.inps.it, in particolare alla voce "Panorama internazionale"; per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, il sito www.inpdap.it

Assegno sociale

L’assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani (o europei) che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge.
Non si ha diritto all’assegno sociale se si è residenti all’estero.

Aspetti fiscali delle pensioni

L’Italia ha stipulato con numerosi Paesi apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale. Tali convenzioni prevedono – in genere – la tassazione della pensione nel solo Paese di residenza.
L’Italia ha stipulato convenzioni che prevedono la detassazione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza con i seguenti Stati : Albania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuadoe, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Filippine, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia,Irlanda, Israele, Kazakhistan, Kuwait, Lituania, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Federale di Yugoslavia, Repubblica Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, USA, Sud Africa, Svizzera, Tanzania, Trinidad Tobaco, Tunisia, Turchia, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia.
Dal 1° gennaio 1996 l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

Assistenza sociale

Come fare per… beneficiare dell’assistenza sociale?

L’assistenza sociale è garantita ai connazionali che si trovino in stato di indigenza. Il contributo massimo che può essere concesso ad ogni beneficiario viene determinato annualmente dal Ministero degli Affari Esteri.
È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico oppure richiedere il servizio all’Ufficio consolare tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

occorrono:
– cittadinanza italiana;
– residenza nella Circoscrizione consolare;
– stato di indigenza (verificato dall’assistente sociale);
– apposito modulo, debitamente compilato.

servizio gratuito