Voto all’estero

I cittadini italiani residenti all’estero possono esercitare il diritto di voto all’estero purché abbiano compiuto i 18 anni (per l’elezione della Camera) e 25 anni (per il Senato) e siano iscritti nelle liste elettorali.

Il voto all’estero può esercitarsi:
– per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato;
– per i referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge;
– per le leggi di revisione costituzionale.

Non è possibile eleggere i Consigli regionali, comunali e provinciali.
Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero viene espresso per corrispondenza.
I cittadini cancellati per irreperibilità sono riscritti nelle liste elettorali e possono esercitare il voto se essi si presentano all’Ufficio consolare entro l’undicesimo giorno che precede la data delle votazioni.
D.P.R. n. 104/2003 e Regolamento di attuazione della Legge n.459 /2001.

Come fare per… votare in Italia, se si è residenti all’estero?

occorrono:
– iscrizione negli schedari consolari;
– opzione in carta libera o apposito modulo, debitamente compilato, da inoltrare all’Ufficio consolare, non oltre il decimo giorno successivo all’indizione delle votazioni.

A domanda, il diritto di voto in Italia è mantenuto nella Circoscrizione del territorio nazionale in cui gli elettori sono iscritti.
È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.