È possibile rimediare ad errori e omissioni relativi alla dichiarazione (vedi cap. 3), in base alle norme sul cosiddetto "ravvedimento operoso" (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997) e regolarizzare, entro precisi limiti di tempo, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, anche le omissioni e le irregolarità relative ai versamenti.
Il ravvedimento può essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche, giuridiche, sostituti d’imposta), residenti e non residenti.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, entro le scadenze stabilite, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione è soggetto alla sanzione del 30% delle somme non versate.
Tale sanzione è ridotta:
• al 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
• al 6% (1/5 del 30%) se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è commessa la violazione.
Chi intende regolarizzare la propria posizione deve eseguire spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
Il tasso legale è pari, attualmente, al 2,5 per cento.
Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo d’imposta, interessi legali e sanzione, il ravvedimento non è valido.