I non residenti

CHI SONO I NON RESIDENTI

Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati "non residenti" coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale).
Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti.

I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza (l’elenco delle convenzioni stipulate dall’Italia è riportato al capitolo 5).

Tutti i cittadini italiani, ovunque siano nati, che risiedono fuori dal territorio nazionale per più di un anno devono richiedere al proprio Comune la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente (se residenti precedentemente in Italia) e conseguentemente il trasferimento nell’Anagrafe dei residenti all’estero (A.I.R.E.) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio, entro tre mesi dall’arrivo nel paese estero (Legge n. 470/88).

Sono previste alcune eccezioni:
1) trasferimento temporaneo, di durata non superiore all’anno;
2) dipendenti dello Stato inviati all’estero per motivi di servizio.

Tuttavia, si considerano "residenti", salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (l’elenco dei Paesi è riportato al capitolo 6).
I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente residenti dove hanno indicato, devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero. Sono tenuti a dimostrare che in Italia non hanno né la dimora abituale né il complesso dei rapporti riguardanti sia gli affari che gli interessi(allargati, oltre che agli aspetti economici, anche a quelli familiari, sociali e morali).
Sarà quindi possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l’esercizio di una qualsiasi attività economica con carattere di stabilità.

IL DOMICILIO FISCALE IN ITALIA DEI NON RESIDENTI

Il domicilio fiscale è un dato necessario che permette di individuare con certezza l’ufficio dell’amministrazione finanziaria competente a controllare i dati della dichiarazione dei redditi.

1) In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito (o, se l’attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato).

2) I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti all’estero, avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4 maggio 1999 (vedi capitolo 6), hanno invece il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

IL CODICE FISCALE DEI NON RESIDENTI

Il codice fiscale (costituito da un’espressione alfanumerica di 16 caratteri) rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Per essere valido deve essere registrato negli archivi dell’Anagrafe Tributaria gestiti dall’Agenzia delle Entrate.
Sono a disposizione dei Consolati (sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it) ulteriori funzioni per migliorare i servizi forniti e aggiornare le informazioni anagrafiche. Ad esempio, il Consolato può:
– inoltrare, su istanza del cittadino, la richiesta di duplicato del tesserino plastificato del codice fiscale;
– aggiornare direttamente i dati negli archivi dell’Anagrafe Tributaria, in caso di variazione di residenza all’estero o di decesso di un cittadino al quale è stato attribuito il codice fiscale.

LE PRINCIPALI IMPOSTE ITALIANE PER I NON RESIDENTI

Le principali imposte che possono riguardare i non residenti sono:
– l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
– l’addizionale regionale all’Irpef;
– l’addizionale comunale all’Irpef;
– le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili (Iva o imposta di registro, imposta
ipotecaria e catastale);
– l’imposta comunale sugli immobili (Ici);
– l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI RESIDENTI ALL’ESTERO
I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:

1) presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef – ad eccezione dei casi di esonero – e versamento delle relative imposte (saldo per l’anno precedente e acconti per l’anno in corso);

2) se possiedono beni immobili, oltre all’Irpef devono pagare l’Ici e, se l’immobile non è concesso in locazione, la tassa sui rifiuti (entrate comunali). La dichiarazione Ici, al contrario di quanto avviene per quella relativa all’Irpef, non si presenta ogni anno, ma solo in caso di variazioni che si sono verificate nel corso dell’anno (ad esempio acquisto di immobili);

3) in caso di successione, per i beni immobili siti nel territorio italiano e per i diritti immobiliari c’è l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. Inoltre, a decorrere dal 3 ottobre 2006 è stata reintrodotta l’imposta sulle successioni e donazioni.

4) Sono dovute inoltre le imposte ipotecaria e catastale nella misura del 2% e dell’1% applicate alla base imponibile determinata secondo le disposizioni relative all’imposta sulle successioni.

IRPEF: I REDDITI TASSABILI DEI NON RESIDENTI

Ai fini dell’applicazione dell’Irpef nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti in Italia e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano – salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni – i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:

• attività di lavoro dipendente;
• attività di lavoro autonomo, d’impresa, eccetera;
• pensioni e assegni assimilati;
• fabbricati e terreni ubicati in Italia;
• redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze).

LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL’IRPEF

Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato sono obbligate al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’Irpef se, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.
Le addizionali regionali e comunale all’Irpef 2006 sono dovute alla Regione e al Comune nei quali il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.

T.U.I.R. – Articolo 6
I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi d’impresa;
f) redditi diversi.

Come si calcolano

L’importo dovuto si determina applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa.

L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita per tutto il territorio nazionale generalmente nella misura dello 0,9%, ma ogni singola regione, in deroga alle disposizioni generali, può aver deliberato delle esenzioni o una maggiorazione fino all’1,4%.
L’elenco delle addizionali di ogni regione è riportato annualmente nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico.

L’addizionale comunale all’Irpef, invece, varia da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla e aggiornarla con proprio provvedimento.
L’aliquota non può mai superare lo 0,8%.
Dal 2007 è dovuto, inoltre, l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef nella misura del 30%, calcolato sull’addizionale dovuta applicando all’imponibile dell’anno precedente l’aliquota stabilita dal comune per l’anno di riferimento dell’acconto, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 15 febbraio 2007 ovvero quella vigente per l’anno 2006 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.
L’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef 2007 è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
Il Comune ha la facoltà dal 1° gennaio 2007 di deliberare una soglia di esenzione, cioè prevedere che al di sotto di un determinato reddito, il contribuente sia esentato dal pagamento dell’addizionale.
Per verificare se il Comune ove si ha il domicilio fiscale ha deliberato l’addizionale, o ha stabilito una soglia di esenzione, si può fare riferimento al sito internet www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/ fiscalitalocale/index.htm. Inoltre, l’elenco dei Comuni che hanno deliberato l’addizionale è riportato annualmente nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico.

Come si pagano

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il saldo delle addizionali regionale e comunale all’Irpef viene determinato dai sostituti d’imposta all’atto delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi.

L’importo dell’addizionale regionale viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili, entro il mese di novembre, oppure alla cessazione del rapporto se quest’ultimo è antecedente alla fine del periodo d’imposta.

L’acconto dell’addizionale comunale è invece trattenuto a partire dal mese di marzo e suddiviso in un numero massimo di 9 rate.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (tra cui rientrano di solito i non residenti) la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.