La compilazione della dichiarazione dei redditi dei non residenti

IL MODELLO UNICO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI NON RESIDENTI

Chiunque possieda redditi imponibili prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello UNICO, salvo i casi di esclusione previsti espressamente.
Per ogni periodo d’imposta viene approvato un apposito modello Unico Persone Fisiche, quindi ogni anno il modello Unico è diverso.
Il modello Unico, con le relative istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, può essere prelevato anche dal sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it.
Un’apposita sezione delle istruzioni (all’interno del Fascicolo 2) è dedicata proprio alle persone non residenti.

L’IRPEF: CHI DEVE PAGARLA E SU QUALI REDDITI

L’Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche, fonda il suo presupposto sul possesso di
redditi in denaro o in natura compresi nelle seguenti sei categorie:

a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi d’impresa;
f) redditi diversi.

Sono obbligate a pagare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi tutte le persone fisiche residenti e non residenti e queste ultime esclusivamente per i redditi prodotti nel nostro Paese.
Vale a dire che sono assoggettati all’Irpef i redditi elencati in precedenza e prodotti in Italia o all’estero da parte dei contribuenti residenti in Italia; i non residenti, invece, sono tenuti a pagare l’imposta esclusivamente per i redditi conseguiti in Italia.

Controllare se si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione

La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione.

FONDIARI DOMINICALI E AGRARI DEI TERRENI, DEI FABBRICATI
CAPITALE DIVIDENDI, INTERESSI ATTIVI, RENDITE PERPETUE
LAVORO DIPENDENTE PRESTAZIONI DI LAVORO, PENSIONI, ASSIMILATI
LAVORO AUTONOMO ARTI E PROFESSIONI, AUTORI, AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETÀ
IMPRESA PRESTAZIONI DI SERVIZI, IMPRESE NON AGRICOLE
DIVERSI
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, AFFITTO DI TERRENI PER USO NON AGRICOLO,
PLUSVALENZE, ECC.


Alcuni casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2006.

In particolare, sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi coloro
che nel periodo d’imposta considerato hanno posseduto:

1) redditi di qualsiasi tipologia, eccetto quelli per i quali è obbligatoria la tenuta di scritture
contabili, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro;
2) solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta
obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;
3) solo redditi di lavoro dipendente erogati da più sostituti d’imposta, se è stato chiesto all’ultimo di tenere conto dei redditi corrisposti durante i rapporti precedenti e quest’ultimo
ha effettuato le operazioni di conguaglio;
4) redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro.
Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni e/o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze d’imposta derivanti dalla dichiarazione presentata precedentemente o da acconti versati.

ATTENZIONE

Per ottenere i rimborsi d’imposta dovuti in base a convenzioni internazionali non si deve presentare il modello UNICO.
Nel caso in cui si sia subita in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione internazionale vigente, si deve chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza, presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara.
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta.
L’istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.
Le domande dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

ATTENZIONE

L’esonero dalla dichiarazione è inoltre previsto se l’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo, diminuito delle deduzioni relative alla c.d. "no tax area", al netto delle ritenute subite, non supera l’importo di 10,33 euro.

ATTENZIONE

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti coloro che non rientrano nelle condizioni di esonero elencate dettagliatamente nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

I REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI (QUADRI RA – RB DEL MODELLO UNICO)

Ai sensi della normativa italiana, i redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono posseduti da contribuenti non residenti.
Tuttavia, se il contribuente risiede in un Paese che ha stipulato con l’Italia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (l’elenco delle Convenzioni in vigore è riportato nel capitolo 5), potrà certamente fruire delle misure previste dalla Convenzione stessa, per evitare che su tali redditi si verifichi una seconda imposizione.
L’Irpef sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale di godimento.
Per poter dichiarare l’immobile si deve conoscere la rendita catastale, che può essere individuata nei contratti di acquisto o nelle dichiarazioni di successione.
Se non si è in possesso della rendita catastale è possibile richiederla agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio o consultare il sito www.agenziaterritorio.gov.it

I redditi dei terreni risultanti dai certificati catastali (da indicare nel quadro RA) vanno rivalutati:
– dell’80% per i redditi dominicali
– del 70% per i redditi agrari.

La rendita catastale dei fabbricati (da indicare nel quadro RB) deve essere invece rivalutata
del 5%.
Per gli immobili tenuti a disposizione dal contribuente si applica l’aumento di un terzo della rendita catastale (rivalutata del 5%). Tuttavia, al contribuente residente all’estero, questo aumento non si applica soltanto per uno degli immobili da lui tenuti a disposizione.

La deduzione per l’abitazione principale

Un contribuente non residente, proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, non può usufruire della deduzione Irpef prevista per l’abitazione principale, in quanto questa è concessa solo se l’unità immobiliare è effettivamente adibita ad abitazione principale ed il contribuente vi dimora abitualmente.

Gli immobili in affitto

Se l’immobile è concesso in locazione, viene assoggettato a tassazione l’85% del canone annuo di locazione.

Per gli immobili ubicati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano si indica il 75% cento del canone.

Ai fini dell’applicazione dell’Irpef un ulteriore abbattimento del canone del 30% (oltre alla riduzione forfettaria del 15%) è previsto per il proprietario che concede in affitto un proprio immobile – situato in un Comune ad alta densità abitativa – attraverso contratti di locazione "concordati" (disciplinati dalla legge n. 431 del 1998).

I canoni di locazione non percepiti dal proprietario non concorrono a formare la base imponibile, e quindi non devono essere dichiarati, a condizione che entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino (legge n. 431/98). In questo caso la rendita catastale dell’immobile deve essere comunque assoggettata a tassazione.

I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO RC)

Nel modello Unico, quadro RC, vanno dichiarati i redditi di lavoro dipendente e assimilati (come le pensioni e i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto) percepiti in Italia da contribuenti residenti all’estero.
In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a imposizione (e quindi all’obbligo di dichiarazione) i redditi:
1) percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;
2) percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero;
3) percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia.
Nelle prime due ipotesi il contribuente ha diritto, nel proprio Paese di residenza fiscale, al rimborso delle imposte pagate in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni è quindi necessario consultare le singole Convenzioni che sono reperibili nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (http://www.finanze.it/) nella sezione "Fiscalità internazionale".

Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
b) le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero;
c) l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.
In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Pensioni

Sono imponibili comunque in Italia le pensioni corrisposte, a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano, da una sua articolazione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani preposti all’erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio l’Inps). In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.

Borse di studio

Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che gli studenti e gli apprendisti percepiscono, allo scopo di provvedere al mantenimento e alla loro istruzione e formazione, non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
1) siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
2) provengano da fonti estere.

Collaborazioni coordinate e continuative (ora collaborazioni a progetto)

Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto:

1) se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d’imposta italiano può applicare direttamente l’esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali;

2)Qualora invece il reddito risulti imponibile in Italia, l’imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia.
Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d’imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.

I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI

I redditi conseguiti svolgendo libere professioni o altre attività di carattere indipendente:

1) esercitate in Italia da una persona residente in uno Stato non legato all’Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni, si considerano imponibili in Italia e vanno indicati nel quadro RE del Fascicolo 3 del Modello Unico Persone fisiche;

2)Anche nel caso di residenti in Paesi con cui sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, tali redditi sono in genere imponibili in Italia se l’attività viene svolta abitualmente in una sede fissa – ad esempio, il locale di consultazione di un medico, l’ufficio di un architetto o di un avvocato – per la porzione di reddito attribuibile a tale sede.
Se il residente in uno Stato legato all’Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni esercita nel nostro Paese una libera professione, senza avvalersi di una sede fissa, l’Am ministrazione finanziaria italiana, in genere, non è tenuta a tassare i relativi redditi.

I redditi derivanti da attività libero-professionali, imponibili in Italia e percepiti da residenti all’estero, sono sottoposti ad imposizione nel seguente modo:
A)se i compensi sono erogati da committenti che sono sostituti d’imposta, subiscono una ritenuta a titolo d’imposta (definitiva) del 30%;
B)se i compensi sono erogati da committenti che non sono sostituti d’imposta, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi da presentare all’Amministrazione finanziaria italiana.

REDDITO D’IMPRESA

Sia la legislazione italiana che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni dispongono che il reddito d’impresa (da indicare nei quadri RF, RG e RD nel fascicolo 3 del Modello Unico Persone fisiche) conseguito nel territorio nazionale da contribuenti non residenti è imponibile in Italia solo nel caso in cui sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in Italia.
L’effettiva esistenza di una stabile organizzazione è definita dalle singole Convenzioni fiscali, che tuttavia, in linea generale, si basano su una definizione accettata a livello internazionale (esistono lievi differenze da un Paese all’altro).
L’espressione "stabile organizzazione" in linea di massima comprende:
– una sede di direzione;
– una succursale;
– un ufficio;
– un’officina;
– un laboratorio;
– un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore ai 12 mesi;
– una miniera o un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro luogo di
estrazione di risorse naturali.

LE SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI (QUADRO RP)

In alcuni casi sono previste delle riduzioni di imposta per i contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale.
A seconda dei casi, questi oneri possono essere fatti valere nella dichiarazione in due modi diversi:

1) alcuni sono deducibili dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, quello su cui si calcola l’imposta lorda (vale a dire che non si paga l’Irpef sulla porzione di reddito abbattuta per effetto dell’onere deducibile);

2) altri oneri, i più diffusi, sono detraibili e consentono di detrarre dall’imposta il 19% della spesa sostenuta.

Quali spese per i non residenti in Italia

Le persone che non risiedono in Italia, che sono tenute a pagare l’Irpef, hanno la possibilità di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, oppure detrarre dall’imposta, alcune spese sostenute.

Le spese deducibili

I non residenti in Italia possono dedurre dal reddito complessivo le seguenti spese:

1) i contributi liberali in denaro a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate, della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, dell’Ente morale Assemblee di Dio in Italia, dell’Unione italiana delle Chiese cristiane Avventiste del 7° giorno, dell’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali, dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (l’importo deducibile non può eccedere il limite di 1.032,91 euro);

2) i contributi liberali versati in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (l’importo deducibile non può eccedere il 2% del reddito complessivo dichiarato);

3) i canoni, i livelli, i censi e gli altri oneri gravanti sui redditi degli immobili considerati ai fini della determinazione del reddito complessivo. Sono inoltre deducibili i contributi versati ai consorzi (stradali, di bonifica, ecc.) obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;

4) le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell’avviamento versate agli inquilini per cessata locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo;
5) le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

6) le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;

7) il 50 % delle imposte arretrate.

Le spese detraibili

Ai non residenti spetta inoltre la detrazione d’imposta del 19% degli importi pagati per:

1) gli interessi passivi e gli oneri accessori su prestiti e mutui agrari nel limite dei redditi dichiarati per i terreni oggetto del mutuo;

2) gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia. Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui

ATTENZIONE

Non sono ammessi in detrazione dall’Irpef, né in deduzione dal reddito:

a) gli oneri e le spese sostenute per i familiari;
b)le spese sanitarie del defunto sostenute dopo il decesso dagli eredi residenti all’estero.
c)per l’acquisto dell’abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, i contribuenti non residenti che non hanno la dimora principale nell’immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d’imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
d) i contributi liberali in denaro, nel limite del 2% del reddito complessivo, a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nel settore dello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti oltre che per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
e) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori allo scopo costituiti, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgano, senza fini di lucro, attività di studio, di ricerca, di restauro e di documentazione per l’acquisto, la manutenzione e la protezione dei beni culturali vincolati di rilevante valore artistico, nonché, sempre con riferimento ai beni culturali, le attività di documentazione e catalogazione;
f) il costo specifico (in mancanza, il valore di mercato) dei beni ceduti a titolo gratuito allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, ad enti e istituzioni pubbliche, a comitati organizzatori allo scopo costituiti, a fondazioni e associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività culturali elencate nell’articolo 15, lettera h, del Testo Unico delle imposte sui redditi;
g) i contributi liberali in denaro versati in favore della Società di cultura La Biennale di Venezia (nel limite massimo del 30% del reddito complessivo dichiarato);
h)le spese sostenute da coloro che sono obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963 (nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente);
i) i contributi liberali in denaro, sempre nel limite del 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Le regole da rispettare

Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d’imposta del 19% competono solo se si realizzano, nell’anno d’imposta interessato, tutti i presupposti stabiliti dalla normativa fiscale vigente:
1) la spesa deve essere stata sostenuta nel corso dell’anno per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi, anche se si riferisce ad altri anni (criterio di cassa);
2) l’onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l’obbligo di pagare;
3) le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario delle ricevute, fatture o altro documento di spesa;
4) le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell’interesse proprio.

Come si documentano

Tutti gli oneri portati in diminuzione dal reddito o in detrazione dall’imposta devono essere documentati: vale a dire che i contribuenti debbono munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, e ogni altra certificazione idonea a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale.
Le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti non devono essere allegate alla dichiarazione ma conservate per tutto il periodo durante il quale l’amministrazione finanziaria ha la possibilità di richiederle in visione (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono).

Gli interventi di ristrutturazione

Anche i contribuenti non residenti nel nostro Paese possono avvalersi della detrazione d’imposta (del 41% o del 36%) prevista per coloro che sostengono le spese per la manutenzione, la ristrutturazione e il restauro del patrimonio edilizio. Tale agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2007.
Il beneficio fiscale compete sia per gli interventi eseguiti nei singoli appartamenti che per quelli effettuati sulle parti comuni condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano le parti comuni condominiali.

La detrazione spetta nella seguente misura:

A) 36 per cento, per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006;

B) 41 per cento, per le spese sostenute negli anni 1998 e 1999 e per quelle sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

La detrazione va ripartita necessariamente in dieci anni. Fanno eccezione gli interventi effettuati da persone anziane, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, che possono invece ripartire la detrazione in 5 e 3 quote annuali costanti di pari importo, se di età non inferiore rispettivamente a 75 e 80 anni. Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per ciascun immobile.
La detrazione d’imposta sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione degli immobili è ammessa anche per:
a)gli interventi mirati ad evitare gli infortuni domestici;
b) l’installazione di porte blindate e impianti antifurto;
c) la realizzazione di strumenti tecnologici idonei a favorire la mobilità dei portatori di handicap;
d)l’esecuzione di opere su ascensori e montacarichi.

Attenzione

Dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di 48.000 euro va ripartito tra gli stessi.
Come si documentano

Per poter beneficiare della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione il contribuente deve inviare all’Agenzia delle Entrate, prima dell’inizio dei lavori, una comunicazione e, successivamente, pagare tutte le spese con bonifico bancario o postale.
Lo schema della comunicazione e maggiori dettagli sull’argomento possono essere reperiti nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Acquisto immobili ristrutturati

E’ prevista, infine, la possibilità di ottenere la detrazione d’imposta anche per il contribuente che ha acquistato, con rogito stipulato entro il 30.06.2007, un immobile dall’impresa che lo ha ristrutturato entro il 31.12.2006. In questo caso, l’acquirente potrà beneficiare della detrazione calcolata sul 25% del prezzo dell’immobile risultante dall’atto pubblico di compravendita, fermo restando il tetto massimo di 48.000 euro.

IL CALCOLO DELL’IRPEF

L’Irpef è un’imposta progressiva per scaglioni, cioè non si applica in misura unica e fissa sui redditi posseduti, indipendentemente dal loro ammontare: il reddito imponibile viene suddiviso in più scaglioni, ad ognuno dei quali si applica un’aliquota d’imposta via via crescente.
Il reddito imponibile per il 2006 è costituito dalla somma dei redditi indicati nei vari quadri, sottratti gli oneri deducibili e la deduzione risultante in base alla "no tax area" (vedi più avanti).
Sul reddito imponibile deve essere calcolata l’imposta lorda in base alle aliquote vigenti per scaglioni.
Sull’imposta lorda si applicano poi le detrazioni spettanti: il calcolo dell’imposta va effettuato tenendo conto anche dei versamenti d’acconto effettuati nel periodo d’imposta precedente e delle eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione.
Premesso che dal 1° gennaio 2007 è stato introdotto un nuovo sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche, riportiamo di seguito le disposizioni in materia di Irpef comunque in vigore per il periodo d’imposta 2006, cioè le regole cui il contribuente deve far riferimento nel predisporre la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2007 per il periodo d’imposta 2006.
Per conoscere il nuovo sistema di determinazione dell’Irpef in vigore dal 1° gennaio 2007, cioè quello cui far riferimento per le dichiarazioni che saranno presentate nel 2008 (per l’anno d’imposta 2007), si rinvia all’apposita guida prodotta dall’Agenzia e disponibile sul sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "Guide fiscali".

ATTENZIONE

Ai non residenti non competono le deduzioni per oneri di famiglia (ovvero le detrazioni per familiari a carico, in caso di applicazione della clausola di salvaguardia).


Irpef: le aliquote e gli scaglioni

Le aliquote Irpef per l’anno 2006 sono tre: 23%, 33% e 39%. Sulla parte di reddito eccedente l’importo di 100.000 euro è dovuto, oltre al 39% dell’imposta sul reddito, un contributo di solidarietà del 4% che si concretizza, a tutti gli effetti, come un’ulteriore aliquota d’imposta.

La tabella per il calcolo dell’Irpef 2006

La "no tax area"

La "no tax area" è quella parte di reddito che non viene sottoposta a tassazione, trattandosi di una fascia di esenzione assoluta dall’Irpef.
A tutti i contribuenti, compresi i non residenti con riferimento ai redditi prodotti nel territorio dello Stato, viene riconosciuta, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto e del periodo di lavoro svolto nell’anno, una deduzione base teorica dal reddito complessivo, pari a 3.000 euro.
Tale importo aumenta di 4.500 euro per i lavoratori dipendenti, di 4.000 euro per i pensionati, di 1.500 euro per i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di impresa minore.
Questa ulteriore deduzione va rapportata al periodo di lavoro o pensione nell’anno, tranne che per i titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa minore per i quali si applica a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.
La formula per il calcolo della deduzione effettivamente spettante è:
Se il risultato di tale calcolo è:
– uguale o minore di zero, non spetta alcuna deduzione;
– uguale o maggiore di 1, la deduzione spetta per intero;
– compreso tra zero e 1, la deduzione spetta parzialmente.
Non si applica la "no tax area" nei casi in cui l’imposta è assolta mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o con imposta sostitutiva, atteso che queste modalità di tassazione, diverse da quella ordinaria, non sono interessate dal sistema di deduzioni e detrazioni d’im-26.000 + deduzione teorica + oneri deducibili – reddito complessivo 26.000 posta dall’Irpef. Pertanto, la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione non trova applicazione, ad esempio, nel caso di compensi corrisposti a collaboratori non residenti, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 30%.
La "no tax area" non va ad incidere sul calcolo delle addizionali regionale e comunale.
Per esse, infatti, la base imponibile è costituita dal reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili.

La clausola di salvaguardia

E’ prevista la possibilità per il contribuente di determinare l’Irpef, in sede di dichiarazione, applicando le disposizioni del Tuir in vigore alla data del 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli (clausola di salvaguardia).
Questo al fine di evitare che il regime di tassazione delle persone fisiche determini per alcuni contribuenti un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le regole valide in precedenza (previste nel Testo unico per le imposte sui redditi per il 2002 e il 2004).
La clausola di salvaguardia non si applica ai redditi assoggettati a tassazione separata, a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e alle somme soggette ad imposta sostitutiva in relazione ai particolari criteri impositivi per essi previsti.
Le detrazioni previste secondo il sistema di tassazione precedente sono riportate nelle istruzioni alla compilazione del Modello Unico oltre che nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).