Le sanzioni

Per le omissioni o inadempienze collegate all’utilizzo della dichiarazione dei redditi vengono applicate le seguenti sanzioni.

Omessa presentazione della dichiarazione

Sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro.
Se non sono dovute imposte, sanzione da 258 euro a 1.032 euro.

Dichiarazione compilata su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell’Agenziadelle Entrate

È considerata nulla, e quindi si applicano le sanzioni previste per l’omessa presentazione.

Dichiarazione non firmata

L’irregolarità viene sanata se il contribuente la firma entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio. In caso contrario si applicano le sanzioni previste per l’omessa presentazione.

Omessa o errata indicazione di redditi, o esposizione di indebite deduzioni/detrazioni

Sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito.
La stessa sanzione è prevista in caso di indebite deduzioni dall’imponibile e di detrazioni d’imposta.

ATTENZIONE

LA SCELTA DI DESTINARE L’8 E IL 5 PER MILLE NON E’ ALTERNATIVA (SI POSSONO EFFETTUARE ENTRAMBE) E NON DETERMINA UN AUMENTO DELL’IMPOSTA DA PAGARE.

Errori materiali e di calcolo sugli imponibili e le imposte

La sanzione prevista è pari al 30% della maggiore imposta dovuta.

Omesso o carente versamento delle imposte dichiarate

Sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo.
La sanzione del 30% viene ridotta:
– al 10% (1/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito della liquidazione automatica (effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/73);
– al 20% (2/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito del controllo formale (effettuato ai sensi dell’articolo 36 ter, D.P.R. 600/73).

 COME RIMEDIARE A DIMENTICANZE ERRORI

In base alle norme sul cosiddetto "ravvedimento" (art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997) è possibile regolarizzare, entro precisi limiti di tempo, e beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, le omissioni e le irregolarità relative alla dichiarazione (predisposizione e presentazione).
Il ravvedimento può essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche, giuridiche, sostituti d’imposta), residenti e non residenti. Gli errori e le irregolarità sanabili sono:

1. Omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno l’imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di 32 euro, pari ad 1/8 di 258 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate.

2. Errori ed omissioni nel contenuto del modello Unico che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo

La sanzione prevista nella misura del 30% o del 100% (a seconda che il tipo di errore sia per esempio un errore di calcolo o di determinazione del reddito indicato) della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta a 1/5 e quindi al 6% o al 20% a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo:
• venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo (pari attualmente al 2,5%) con maturazione giorno per giorno;
• venga presentata una dichiarazione integrativa.