Per beneficiare del sistema generale, si deve essere pienamente qualificati per esercitare una determinata professione nello Stato membro di origine.
Lo Stato membro di origine è quello nel quale si sono acquisite le qualificazioni professionali.
Può trattarsi dello Stato membro di cui si ha la nazionalità o di un altro Stato membro.
Esempi: il sistema generale può applicarsi:
– a un ingegnere italiano che ha acquisito le proprie qualifiche professionali in Italia;
– a un insegnante svedese che ha acquisito le proprie qualifiche professionali in Svezia;
– a un chinesiterapeuta francese che ha acquisito le proprie qualifiche professionali in Belgio;
– a un avvocato austriaco che ha acquisito le proprie qualifiche professionali in Germania.
e che desiderano esercitare la propria professione in un altro Stato membro (Stato membro ospitante).
Esempi: il sistema generale può applicarsi
– a un ingegnere italiano, pienamente qualificato in Italia, che desidera esercitare la professione di ingegnere in Spagna;
-a un insegnante norvegese, pienamente qualificato in Norvegia, che desidera esercitare la professione di insegnante nel Regno Unito;
-a un chinesiterapeuta francese, pienamente qualificato in Belgio, che desidera esercitare la professione di chinesiterapeuta in Francia;
-a un avvocato austriaco pienamente qualificato in Germania, che desidera esercitare la professione di avvocato in Austria.
Il sistema generale non si applica a situazioni strettamente interne a uno Stato membro. Si applica ai «migranti».
Lo Stato membro nel quale si desidera esercitare una determinata professione deve essere diverso da quello nel quale si sono acquisite le qualifiche. La presenza di un elemento «transfrontaliero» è indispensabile.
1) Il sistema generale si applica a tutte le professioni?
No, si applica soltanto alle professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, cioè alle professioni il cui accesso o esercizio è subordinato, nel suddetto Stato, al possesso di determinate qualifiche professionali. Il sistema generale potrà essere applicato ad ogni caso concreto se la professione che si desidera esercitare in uno Stato membro ospitante è regolamentata in questo Stato.
2) Come si può scoprire se la professione che si desidera esercitare nello Stato membro ospitante è regolamentata in questo Stato?
Rivolgendosi al Punto di contatto dello Stato membro ospitante o eventualmente ad un’organizzazione professionale che rappresenta la professione in questione nello Stato membro di origine.
Si può fare riferimento all’elenco (illustrativo ma non esaustivo) delle professioni regolamentate a cui si applica il sistema generale.
3)Se la professione in questione non è regolamentata nello Stato membro ospitante, non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali. Si può iniziare a esercitare la professione nello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante. Non è necessario presentare alcun documento di riconoscimento rilasciato da un’autorità ufficiale. In tal caso, il valore da attribuire alle qualifiche di cui si è in possesso non dipende da regole giuridiche, bensì dalla situazione del mercato del lavoro e dall’andamento di tale mercato.
Tuttavia, può accadere che la professione in questione, pur non appartenendo alla categoria delle libere professioni, non sia regolamentata in quanto tale nello Stato membro ospitante. C’è infatti la possibilità che la professione in questione non risulti quale professione indipendente nello Stato membro ospitante in quanto le attività proprie a tale professione fanno parte di un’altra professione e sono quindi riservate ad altri professionisti. In questo caso il sistema generale non si applica.
Esempio: dopo avere conseguito una formazione specifica di psicoterapeuta in uno Stato membro, si desidera lavorare come psicoterapeuta in un altro Stato membro nel quale la psicoterapia non è una professione autonoma, ma è un ramo della medicina ed è riservata ai medici psichiatri.
4) Il sistema generale si applica a tutte le professioni regolamentate?
No. Non si applica alle professioni regolamentate che sono già coperte da una direttiva settoriale o da una direttiva transitoria.
L’allegato 2 contiene l’elenco delle 7 professioni regolamentate già coperte da una direttiva settoriale ed un elenco illustrativo delle attività professionali coperte da una direttiva transitoria. Per ottenere informazioni più dettagliate in merito a queste direttive, ci si può rivolgere ai Punti di contatto.
Inoltre, l’allegato 1 del presente documento contiene un elenco illustrativo di professioni regolamentate alle quali si applica il sistema generale. Se necessario, ulteriori informazioni possono essere ottenute rivolgendosi ai Punti di contatto.
5) Se la professione è regolamentata nello Stato membro ospitante e ad essa si applica il sistema generale, per potere esercitare la professione nello Stato membro ospitante, si deve richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali all’autorità che, nello Stato membro ospitante, è competente a ricevere e trattare le richieste di riconoscimento relative alla professione in questione.
6) Come scoprire qual è l’autorità dello Stato membro ospitante competente a ricevere e trattare la richiesta di riconoscimento?
Rivolgendosi al Punto di contatto dello Stato membro ospitante.
Le guide e le schede disponibili su Internet contengono anche indirizzi utili a livello nazionale.
7) Si può richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali in uno Stato membro per esercitarvi qualunque professione regolamentata o per « lavorarvi » in generale?
No. Si può presentare la richiesta solo per una professione ben precisa. La professione regolamentata che si desidera esercitare nello Stato membro ospitante deve corrispondere alla professione per la quale si è pienamente qualificati nello Stato membro di origine. Se si è qualificati a esercitare varie professioni, si devono presentare richieste diversificate per ogni professione. L’autorità competente può variare da una professione all’altra.
Esempi: – Il sistema generale si applica a chi è pienamente qualificato per esercitare la professione di agente immobiliare in Spagna e desidera svolgere questa professione in Francia. Invece, il sistema generale non si applica a chi è pienamente qualificato per esercitare la professione di agente immobiliare in Spagna e desidera esercitare in Francia la professione di avvocato.
Il sistema generale si applica altresì a chi, avendo le qualifiche di psicologo in Spagna, possieda anche quelle di operatore sociale autorizzato in Spagna e desideri esercitare entrambe le professioni in Francia. In questo caso sarà necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali presentando due domande distinte alle rispettive autorità competenti.
8) Quali qualifiche professionali sono disciplinate dal sistema generale?
Le qualifiche professionali che sanzionano formazioni professionali complete, cioè le qualifiche che consentono di esercitare una professione determinata nello Stato membro di origine. Può trattarsi di qualifiche che sanzionano formazioni teoriche e pratiche acquisite nel corso dell’istruzione primaria, secondaria o superiore. All’occorrenza, se nello Stato membro di origine è richiesto un periodo di formazione o di tirocinio, in aggiunta al ciclo di studi primario, secondario o superiore, è necessario avere completato questo ciclo di studi e la formazione pratica o tirocinio richiesti, per poter beneficiare del sistema generale.
Esempi: in molti Stati la formazione di avvocato comprende non solo un ciclo di studi postsecondari ma altresì il superamento di un esame supplementare e il compimento di un tirocinio. Solo a queste condizioni, cioè una volta conclusi e superati il ciclo di studi, l’esame e il tirocinio, l’avvocato è pienamente qualificato e può richiedere, in applicazione del sistema generale, il riconoscimento delle sue qualifiche professionali in un altro Stato membro. Allo stesso modo, in alcuni Stati membri, la formazione di ingegnere comprende un ciclo di studi postsecondari, un periodo di pratica professionale controllata ed integrata da corsi, nonché il superamento di un esame. Per poter richiedere il riconoscimento delle sue qualifiche in applicazione del sistema generale, un ingegnere che ha seguito la formazione in uno di questi Stati deve essere in possesso di tutte queste qualifiche.
9) Le qualifiche professionali saranno riconosciute automaticamente?
No. Il sistema generale non prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro. La richiesta dovrà essere presentata individualmente, specificando chiaramente qual è la professione che si desidera esercitare. Ogni richiesta sarà esaminata singolarmente dall’autorità competente dello Stato membro ospitante.
10) Come funziona il sistema generale?
La richiesta di riconoscimento sarà esaminata singolarmente dall’autorità competente. In linea di massima, qualora si sia pienamente qualificati nello Stato membro di origine per esercitare la stessa professione per la quale si richiede il riconoscimento delle qualifiche nello Stato membro ospitante, le qualifiche professionali saranno riconosciute tali e quali.
Tuttavia, prima di decidere in merito, l’autorità competente confronterà la formazione professionale acquisita nello Stato membro di origine con quella richiesta nello Stato membro ospitante.
Se constata differenze notevoli, sia per quanto riguarda la durata, sia per quanto riguarda il contenuto delle formazioni professionali in questione, l’autorità competente può, a determinate condizioni, subordinare il riconoscimento delle qualifiche professionali al soddisfacimento di requisiti ulteriori.
Operando questo confronto, l’autorità competente dovrà tenere conto, all’occorrenza, di tutti i periodi di formazione e/o di tutte le esperienze professionali acquisite successivamente al conseguimento del diploma iniziale. L’autorità competente potrebbe prendere in considerazione questa formazione o esperienza per colmare eventuali lacune tra la formazione iniziale e quella richiesta nello Stato membro ospitante.
11) Quali ulteriori requisiti può imporre l’autorità competente?
Se l’autorità constata che esistono notevoli differenze tra la formazione professionale acquisita nello Stato membro di origine e la formazione professionale richiesta nello Stato membro ospitante, può imporre una "misura di compensazione". A seconda dei casi, si può imporre: o di provare che si è acquisita un’esperienza professionale (esperienza nell’esercizio della professione in questione nello Stato membro di origine), o di effettuare, nello Stato membro ospitante, un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale. Fra questi tre tipi di misura, può esserne imposta una sola. In linea di massima, si può esigere un’esperienza professionale complementare per compensare una differenza tra la durata delle formazioni professionali (differenza di almeno un anno tra la formazione professionale acquisita dal richiedente e la formazione professionale richiesta nello Stato membro ospitante per esercitarvi la professione in questione). Si può esigere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, a determinate condizioni, per compensare una notevole differenza per quanto riguarda il contenuto delle formazioni o gli ambiti di attività della professione in questione.
12) Quando viene imposto un tirocinio o una prova, può l’autorità competente a trattare le richieste di riconoscimento scegliere il tirocinio o la prova?
In linea di massima no. Spetta al richiedente scegliere tra il tirocinio e la prova. Tuttavia, in alcuni casi (in particolare per le professioni giuridiche) la scelta spetta allo Stato membro ospitante.
13) Entro quali termini deve essere trattato il fascicolo?
Una volta completato il fascicolo (cioè una volta presentati tutti i documenti necessari per la domanda di riconoscimento), l’autorità competente responsabile deve prendere una decisione al più tardi entro quattro mesi dalla presentazione del fascicolo completo.
14) Come si può sapere se il fascicolo è completo?
Si può chiedere esplicitamente all’autorità competente se il fascicolo presentato è completo; il richiedente ha il diritto di avere tale informazione. Qualora il fascicolo non fosse completo, l’autorità competente deve fornire informazioni precise sull’elenco dei documenti da presentare affinché il fascicolo possa essere considerato completo e deve concedere un termine ragionevole entro il quale poter inviare i documenti mancanti.
15) Si può esigere la prova del possesso di requisiti personali relativi a moralità, onorabilità e assenza di dichiarazione di fallimento?
Sì, se tali requisiti sono imposti anche ai cittadini dello Stato membro ospitante. In questo caso, si può presentare qualsiasi documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine che attesti la moralità, l’onorabilità e l’assenza di dichiarazione di fallimento. Lo Stato membro ospitante può esigere che questi documenti non siano stati rilasciati da più di tre mesi.
16) Come provare il possesso effettivo di questi requisiti personali?
Si dovranno presentare all’autorità competente dello Stato membro ospitante uno o più documenti rilasciati da un’autorità competente nello Stato membro di origine attestanti il possesso dei suddetti requisiti. Se nello Stato membro di origine non sono rilasciati documenti di questo tipo, si possono sostituire con una dichiarazione giurata o con una dichiarazione solenne prestata dinanzi un notaio o un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine. In questo caso si dovrà fornire all’autorità competente dello Stato membro ospitante un attestato relativo alla dichiarazione giurata o solenne.
17) Quale decisione può prendere l’autorità competente?
Se il fascicolo presentato è completo, l’autorità competente ha tre possibilità.
1. Può riconoscere le qualifiche professionali. In questo caso, si può iniziare ad esercitare la professione regolamentata in questione, alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante. Al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante, si dovranno espletare le varie formalità che possono essere richieste come condizione sine qua non per l’esercizio della professione in questione (ad esempio l’iscrizione ad un ordine professionale o la presentazione della prova della copertura di un’assicurazione professionale).
2. Può imporre, a determinate condizioni, una misura di compensazione (o per provare il possesso di un’esperienza professionale, o per effettuare, in linea di massima a scelta dell’interessato, un tirocinio o una prova attitudinale).
3. Può, infine, respingere la richiesta. Nelle ultime due ipotesi, la decisione dell’autorità competente deve essere motivata (essa deve indicare chiaramente le ragioni che giustificano la decisione adottata); sarà possibile fare ricorso seguendo le procedure utilizzate nello Stato membro ospitante.
18) La richiesta è stata accettata?
Il riconoscimento dà il diritto di esercitare la professione in questione; ciò non significa che il diploma di cui si è in possesso può essere considerato equipollente a un diploma nazionale per esercitare altre attività professionali. Si può esercitare la professione alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante. Si è soggetti alle stesse norme legislative, regolamentari, amministrative e deontologiche che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante. In particolare, si dovrà rispettare l’ambito di attività della professione nello Stato membro ospitante. Nel caso in cui si desideri esercitare la professione come lavoratore dipendente, si ha il diritto di candidarsi per gli impieghi offerti nello Stato membro ospitante e di partecipare alle procedure di selezione del personale previste nel paese in questione (colloqui, valutazione dei titoli, concorsi, ecc…) alla stregua dei titolari di diplomi nazionali. Si è considerati al pari (stessi diritti e stessi obblighi) dei titolari di diplomi nazionali.
19) La richiesta è stata respinta?
La decisione di rigetto della richiesta deve indicarne i motivi. In caso contrario, si ha il diritto di esigerne la comunicazione. Se questi motivi non sono comunicati o se si desidera contestarli, si ha il diritto di proporre ricorso dinanzi ad una giurisdizione dello Stato membro ospitante. Il ricorso giudiziario consentirà di verificare se la decisione di rigetto è conforme al diritto comunitario.
DOMANDE SPECIFICHE
1.Che cosa succede qualora si sia acquisita una parte della formazione professionale in un paese terzo?
E’ possibile beneficiare ugualmente del sistema generale, purché siano soddisfatte due condizioni:
1) la professione è regolamentata nello Stato membro di origine e
2) la formazione professionale è stata acquisita in misura preponderante in questo Stato membro, cioè la durata della formazione professionale acquisita in questo Stato membro è superiore alla durata della formazione professionale acquisita in un paese terzo.
Esempi: un esperto contabile danese, pienamente qualificato per esercitare la professione di esperto contabile in Danimarca, chiede il riconoscimento delle sue qualifiche professionali in Germania. Supponiamo che egli possieda una formazione professionale totale di sette anni di cui tre trascorsi negli Stati Uniti e quattro in Danimarca. La sua richiesta di riconoscimento sarà disciplinata dal sistema generale.
Invece, se egli ha seguito la sua formazione professionale per quattro anni negli Stati Uniti e tre anni in Danimarca, l’autorità tedesca potrebbe rifiutare il riconoscimento delle sue qualifiche.
2. Che cosa succede qualora si siano acquisite tutte le qualifiche professionali in un paese terzo?
E’ possibile beneficiare del sistema generale, purché siano soddisfatte quattro condizioni:
1) le qualifiche professionali acquisite in un paese terzo sono già state riconosciute in uno Stato membro (Stato membro di origine) conformemente alla sua legislazione nazionale o a una convenzione bilaterale firmata da tale Stato;
2) le qualifiche professionali permettono di esercitare una professione regolamentata in questo Stato membro;
3) si è effettivamente esercitata la professione regolamentata in questione per tre anni (o due in certi casi) in questo Stato membro;
4) si è in possesso di un certificato, rilasciato da questo Stato membro, attestante l’esercizio effettivo di questa professione per tre (o due) anni sul suo territorio.
Esempi: un cittadino belga ha acquisito la sua formazione professionale di logopedista (formazione, diploma, tirocinio…) in Canada. Il «primo» riconoscimento di tale formazione in un paese comunitario (per esempio, il Belgio) non dipende dal sistema generale, ma dalla legislazione nazionale di questo Stato. Nel caso in cui, dopo aver ottenuto questo primo riconoscimento, egli desideri esercitare la professione di logopedista in un altro Stato membro (per esempio in Francia), potrà avvalersi del sistema generale, ammesso che abbia esercitato la professione in Belgio per tre anni.
Egli dovrà presentare un certificato rilasciato dall’autorità belga competente, attestante che egli ha esercitato la professione di logopedista in Belgio per tre anni.
3. Si può esigere una determinata esperienza professionale prima di poter richiedere il riconoscimento delle qualifiche?
In linea di massima no. Non si può esigere l’esercizio della professione in questione prima di poter richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali in uno Stato membro ospitante.
In linea di massima, dal momento che si è pienamente qualificati ad esercitare la professione nello Stato membro di origine, si può richiedere il riconoscimento delle qualifiche in uno Stato membro ospitante anche qualora non si sia mai esercitata questa professione nello Stato membro di origine. Tuttavia, in certi casi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere che l’interessato dimostri di avere già esercitato la professione in questione per un certo tempo nello Stato membro di origine.
4. Quando si può esigere un precedente esercizio della professione in questione?
In alcuni casi, i più ricorrenti dei quali sono i seguenti:
1. quando la professione non è regolamentata nello Stato membro di origine; in questo caso, si può essere tenuti a provare di avere esercitato la professione in questione per almeno due anni nello Stato membro di origine;
2. quando si è in possesso di un diploma o di un certificato rilasciato da un paese terzo e riconosciuto da uno Stato membro: in questo caso si dovrà provare di avere esercitato la professione regolamentata in questione per almeno tre anni (o due in certi casi) nello Stato membro di origine (ipotesi prevista al precedente punto 2);
3. quando la durata della formazione professionale acquisita è inferiore di almeno un anno rispetto alla formazione richiesta nello Stato membro ospitante per esercitarvi la professione regolamentata in questione.
5. Ci si può avvalere di ogni esperienza professionale, qualunque essa sia?
Ci si può avvalere dell’esperienza professionale acquisita nello Stato membro di origine nell’esercizio della professione in questione. Si può anche invocare l’esperienza professionale acquisita in uno Stato membro (qualunque esso sia) nell’esercizio di una professione simile a quella per la quale si richiede il riconoscimento delle qualifiche.
Esempio: un avvocato che ha acquisito, successivamente al conseguimento del suo diploma di avvocato in Grecia, un’esperienza professionale come consulente giuridico in Germania desidera esercitare la professione di avvocato in Germania e a questo fine chiede il riconoscimento in Germania del suo diploma di avvocato ottenuto in Grecia.
L’autorità tedesca che tratterà la sua richiesta dovrà prendere in considerazione
l’esperienza acquisita in Germania come consulente giuridico.
L’obbligo che incombe all’autorità competente dello Stato membro ospitante (nell’esempio: l’autorità tedesca)) di prendere in considerazione l’esperienza acquisita nell’esercizio di una professione simile (nell’esempio: consulente giuridico) non modifica il fatto che si devono possedere tutte le qualifiche richieste nello Stato membro di origine per esercitarvi la stessa professione (nell’esempio: avvocato) per la quale si richiede il riconoscimento delle qualifiche nello Stato membro ospitante.
L’autorità responsabile del trattamento della richiesta di riconoscimento esaminerà in quale misura il fatto di avere esercitato una professione simile possa, all’occorrenza, ridurre o sopprimere l’esigenza eventuale di misure di compensazione.
6. Si può imporre un esame linguistico?
In linea di massima no. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può richiedere conoscenze relative alla lingua del paese ospitante, qualora queste siano giustificate dalla natura stessa della professione che si desidera esercitare. In ogni caso, le conoscenze linguistiche richieste non possono andare al di là di ciò che è obiettivamente necessario all’esercizio della professione in questione. Inoltre, in ogni caso, indipendentemente dalla professione regolamentata in questione, il fascicolo sarà trattato nella lingua dello Stato membro ospitante e all’occorrenza, se è richiesta una prova attitudinale, essa si svolgerà nella lingua di questo Stato membro.
Esempio: un avvocato in Austria desidera esercitare la sua professione in Grecia. Il suo fascicolo sarà trattato in greco. Se l’autorità greca responsabile del suo fascicolo decide (dopo avere constatato che la formazione professionale acquisita in Austria non comprende alcune materie essenziali per l’esercizio della professione di avvocato in Grecia) di imporre un esame relativo alle materie mancanti, questo esame (scritto o orale) si svolgerà in greco.
7. Quale(i) prova(e) è necessario presentare all’autorità che esamina la richiesta di riconoscimento per stabilire il possesso effettivo delle qualifiche dichiarate?
Generalmente, l’autorità competente dello Stato membro ospitante deve accettare qualsiasi documento rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro di origine, attestante che si è effettivamente seguito e superato il ciclo di formazione teorico e/o pratico dichiarato. Può altresì richiedere documenti relativi alla nazionalità e all’esperienza professionale.
Si è tenuti a presentare documenti comprovanti l’esperienza professionale qualora tale esperienza rappresenti una condizione sine qua non ai fini del riconoscimento, ossia quando la professione in questione non è regolamentata nel paese di origine. In ogni caso, anche nell’ipotesi che ai fini del riconoscimento non risulti indispensabile presentare documenti comprovanti l’esperienza professionale acquisita, è nell’interesse del richiedente fornire più informazioni possibili al riguardo. L’esperienza professionale acquisita è infatti estremamente
importante e può all’occorrenza essere utile all’autorità competente nel valutare la necessità di un tirocinio o di una prova attitudinale i cui contenuti e la cui durata tengano pienamente conto delle competenze reali.
8. Si devono tradurre tutti i documenti?
Lo Stato membro ospitante può esigere che i documenti presentati a sostegno della richiesta siano tradotti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese ospitante. Inoltre, lo Stato membro ospitante può esigere che la traduzione di questi documenti sia effettuata da un traduttore giurato o riconosciuto da un’autorità competente dello Stato membro ospitante.
9. Che cosa succede se l’autorità competente non ha preso alcuna decisione entro quattro mesi?
L’interessato ha il diritto di proporre contro di essa un ricorso giudiziario.
10. Si può chiedere una partecipazione alle spese per il trattamento del fascicolo?
Sì. Si può essere tenuti a pagare un importo per le spese sostenute per il trattamento del fascicolo, a condizione che la somma richiesta non superi il costo reale del servizio erogato. In ogni caso, tale importo non deve essere né sproporzionato né tale da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti previsti dal sistema generale.
11. Cosa si deve fare in caso di particolari difficoltà?
Si può presentare ricorso, e si ha interesse a farlo, a un’istanza nazionale d’appello competente (amministrativa o giudiziaria). È possibile inoltre rivolgersi ad un consigliere Euro-jus (nelle delegazioni nazionali della Commissione) o alla Commissione europea (Direzione generale, "Mercato interno", Unità "Professioni regolamentate"; edificio C-100, Rue de la Loi, B-1049 Bruxelles).
In ogni caso spetta all’autorità nazionale competente, e non alla Commissione europea, procedere alla valutazione delle qualifiche confrontandole con quelle richieste nello Stato ospitante. La Commissione europea non si può sostituire alle autorità nazionali competenti nella valutazione delle formazioni professionali. Non può neanche dare istruzioni dirette ai funzionari nazionali responsabili del riconoscimento delle qualifiche. Le direttive del sistema generale, come anche le leggi nazionali di trasposizione, danno dei diritti che è possibile far valere direttamente presso le autorità nazionali competenti.