Guida per l’utilizzatore del sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali

Scopo del presente documento è quello di descrivere gli aspetti principali del Sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, istituito dalla direttiva 89/48/CEE ed integrato dalla direttiva 92/51/CEE.


Il presente documento è destinato principalmente a coloro che sono qualificati ad esercitare una professione in uno Stato membro e che desiderano ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche professionali in un altro Stato membro per esercitarvi la propria professione.


Le informazioni contenute nel presente documento sono esposte sotto forma di domande e risposte, raggruppate in due parti.
La prima parte contiene le risposte alle domande più frequenti sul sistema generale. Ad esempio: qual è lo scopo del sistema generale? A chi si applica? Come funziona? …
La seconda parte prevede risposte ad alcune domande specifiche che possono sorgere qualora una persona richieda il riconoscimento delle sue qualifiche professionali in applicazione del sistema generale.


Due allegati:


Allegato 1: elenco non esaustivo delle professioni regolamentate alle quali si applica il sistema generale;
Allegato 2: due elenchi di professioni regolamentate alle quali non si applica il sistema generale.
Informazioni più dettagliate a questo riguardo sono disponibili su Internet: http://citizens.eu.int

1. A chi è destinato il sistema generale?


Ai professionisti che desiderano esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.
Il sistema generale non si applica a coloro che desiderano proseguire i propri studi in un altro Stato membro. Questi ultimi possono rivolgersi ai centri (NARIC) competenti, presso cui è possibile ottenere le informazioni sul riconoscimento accademico dei diplomi. Non si applica altresì a coloro che desiderano esercitare una professione in uno Stato membro, ma non hanno ancora completato la formazione richiesta per esercitare la professione in questione in un altro Stato membro. Il sistema generale si applica esclusivamente a coloro che sono già pienamente qualificati a esercitare una professione in uno Stato membro.

2.In quali paesi si applica il sistema generale?

In 18 paesi: nei quindici paesi membri della Comunità europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito) nonché nei tre paesi seguenti: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

3. A chi si applica il sistema generale?

– Ai cittadini di questi 18 paesi,- che sono pienamente qualificati per esercitare la propria professione in uno di questi 18 paesi (Stato membro di origine) *.
Non si applica, ad esempio, ai cittadini degli Stati Uniti, del Canada, della Svizzera, dei paesi dell’Europa centrale, dell’Africa, dell’Asia, ecc., ma si applica ai cittadini di paesi terzi che sono anche cittadini di uno Stato membro (doppia nazionalità). Ad esempio, può applicarsi ad un cittadino argentino che possiede anche la nazionalità italiana. Si applica alle persone che, al momento della presentazione della richiesta di riconoscimento, possiedono la nazionalità di uno di questi 18 paesi, anche se in precedenza ne hanno avuta una diversa.