Il riconoscimento dei periodi di studio

I programmi di cooperazione universitaria internazionale e di mobilità studentesca (quali, ad esempio, Erasmus, Tempus, Nordplus, Ceepus) hanno reso familiare agli atenei europei la prassi di integrare il curriculum studiorum nazionale con un periodo di studi effettuato all’estero. La Convenzione di Lisbona dedica la sua sezione quinta a questo processo e stabilisce il principio che i cicli e i periodi di studio effettuati all’estero siano riconosciuti dall’ateneo di provenienza. Tale principio è valido sia nel caso di studenti che si muovano nel quadro di programmi organizzati di mobilità sia nel caso di studenti free movers. Resta naturalmente salva la possibilità di rifiutare il riconoscimento nel caso siano rilevate differenze sostanziali di formazione tra i due curricula nazionali.


La Convenzione individua inoltre due condizioni che facilitano il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero.
La prima è l’esistenza di un accordo previo di collaborazione (learning agreement) tra i due atenei, quello di origine e quello di destinazione dello studente.


La seconda condizione è che l’ateneo estero abbia rilasciato un certificato o un’altra adeguata documentazione attestante che lo studente abbia soddisfatto i requisiti richiesti per detto periodo di studio. Molto utile si rivela in questi casi l’uso della strumentazione prevista dal sistema Ects (European Credit Transfer System) sperimentato in Europa all’interno del programma Erasmus.