Il riconoscimento dei titoli finali di istruzione superiore

La sesta sezione della Convenzione di Lisbona impegna i Paesi firmatari a riconoscersi reciprocamente i titoli accademici finali. Questa indicazione generale tiene conto delle differenze spesso profonde tra i diversi sistemi nazionali ed in particolare tra quei Paesi che assoggettano al diritto nazionale i sistemi di istruzione e gli ordinamenti didattici, conferiscono valore legale ai propri titoli e ne elaborano un quadro di norme di protezione giuridica, e quei Paesi che adottano sistemi di accreditamento delle istituzioni, dei percorsi di studio e dei titoli, autogenerati dal corpo sociale. I principi fissati dalla Convenzione di Lisbona valgono dunque qualunque sia il modello ispiratore del sistema nazionale di riconoscimento dei titoli esteri (equipollenza, omologazione, nostrificazione, riconoscimento finalizzato, accettazione, accreditamento, ecc.).


In particolare il riconoscimento del titolo accademico estero dovrà portare almeno ad una delle conseguenze seguenti:


• l’accesso a studi di livello più avanzato o al dottorato di ricerca, alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di qualifiche nazionali;
• l’uso del titolo accademico autorizzato nel Paese di origine;
• l’accesso al mercato del lavoro.


La valutazione del titolo accademico estero può essere effettuata in uno dei termini seguenti:


• parere ai fini dell’occupazione in generale;
• parere ad un istituto accademico ai fini dell’ammissione ai suoi programmi di studio;
• parere a qualunque altra autorità competente in materia di riconoscimento.


La Convenzione prevede che l’analisi del titolo estero avvenga sotto due profili: la ricognizione da un lato delle "conoscenze" e dall’altro delle "competenze" dichiarate nel titolo di studio. Questa distinzione tra l’accertamento del "sapere" e del "saper fare" è naturalmente preordinata ad una valutazione attenta e non superficiale dei contenuti professionali orientati allo svolgimento di professioni specifiche.


L’indicazione della Convenzione per il riconoscimento dei titoli accademici esteri è temperata tuttavia da alcune riserve:


• il riconoscimento può essere rifiutato qualora si riscontrino differenze sostanziali – da documentare adeguatamente – tra i contenuti formativi del titolo estero e quelli del corrispondente titolo nazionale;
• il riconoscimento del titolo estero a fini dell’accesso a professioni regolamentate – in assenza di un diverso quadro di riconoscimento dei titoli professionali (quale quello disegnato dal sistema di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei professionisti) – può essere legato alla richiesta di soddisfare ulteriori requisiti di tipo generalmente non accademico: tirocinio professionale di durata definita; esame di Stato abilitante all’esercizio della professione; accertamento della conoscenza della lingua nazionale.


La Convenzione regola anche il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da atenei operanti in un determinato Paese ma che fanno riferimento all’ordinamento universitario di altri Paesi. E’ il fenomeno noto con il termine di trans-national education. La Convenzione prevede che ogni Paese possa stabilire che il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da atenei stranieri che operano nel proprio territorio, sia subordinato alle condizioni previste da una normativa nazionale specifica o da accordi governativi bilaterali.