La convenzione di Lisbona sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea, concluso a Lisbona l’11 aprile 1997

La ConvenConvenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea
Lisbona, 11 aprile 1997
Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera
Explanatory Report
English


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Le Parti della presente Convenzione

Coscienti del fatto che il diritto all’istruzione è un diritto dell’uomo e che l’insegna­mento superiore, che svolge un ruolo preminente nell’apprendimento e nel pro­gresso conoscitivo, costituisce un eccezionale patrimonio culturale e scientifico, sia per gli individui sia per la società:

Considerato che l’insegnamento superiore dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nella promozione della pace, della comprensione reciproca, della tolleranza e che contribuisce all’istituzione di relazioni di fiducia tra i popoli e le nazioni;

Considerato che la grande diversità dei sistemi di insegnamento esistenti nella re­gione europea rifletta le diversità culturali, sociali, politiche, filosofiche, religiose ed economiche e rappresenti quindi un eccezionale patrimonio che è opportuno salva­guardare:

Desiderose di permettere a tutti gli abitanti della regione di beneficiare pienamente del patrimonio rappresentato da tale diversità facilitando ai cittadini di ciascuno Stato contraente l’accesso alle risorse dell’educazione degli altri Stati contraenti ed in particolare autorizzandoli a proseguire la loro formazione, o effettuare un periodo di studi, negli istituti scolastici di tali altri Stati;

Considerato che il riconoscimento degli studi, dei certificati, dei diplomi e dei titoli ottenuti in un altro Paese della regione europea costituisce un’importante misura in vista della promozione della mobilità accademica tra le Parti;

Riconoscendo una grande importanza al principio dell’autonomia degli istituti, e coscienti della necessità di salvaguardare e proteggere tale principio;

Convinte che un riconoscimento equo delle qualifiche rappresenti un elemento fon­damentale del diritto all’educazione ed una responsabilità della società;

Viste le Convenzioni del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO relative la riconosci­mento accademico in Europa:

– la Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università (1953, STE n. 15) e Protocollo aggiuntivo (1964, STE n. 49);

– la Convenzione europea sull’equivalenza dei periodi di studi universitari (1956, STE n. 21);

– la Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universita­rie (1959, STE n. 32);

– la Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’inse­gnamento superiore negli Stati della Regione Europa (1979);

– la Convenzione europea sull’equivalenza generale dei periodi di studi universitari (1990, STE n. 138);

Vistaparimenti la Convenzione Internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi dell’insegnamento superiore negli Stati Arabi e gli Stati europei adiacenti al Mediterraneo (1976), adottata nell’ambito dell’UNESCO e che verte parzialmente sul riconoscimento accademico in Europa;

Ricordato che la presente Convenzione deve essere parimenti considerata nel conte­sto delle Convenzioni e della Raccomandazione Internazionale dell’UNESCO, che si estende anche ad altre Regioni del mondo, e che è necessario migliorare gli scambi di informazione tra queste Regioni;

Coscienti della profonda evoluzione dell’insegnamento superiore nella regione Eu­ropa in seguito all’adozione di dette Convenzioni, con il risultato di una maggiore diversificazione sia in seno ai sistemi nazionali di insegnamento superiore sia tra di essi, così come del bisogno di adattare gli strumenti giuridici e le pratiche in modo tale da riflettere detta evoluzione;

Coscienti della necessità di trovare soluzioni comuni ai problemi pratici posti dal riconoscimento nella regione europea;

Coscienti della necessità di migliorare le attuali pratiche di riconoscimento, di ren­derle più trasparenti e meglio adattate allo stato attuale dell’insegnamento superiore nella regione europea;

Convinte dell’importanza di una Convenzione elaborata ed adottata sotto gli auspici congiunti del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO, dando origine ad un quadro per lo sviluppo futuro delle pratiche di riconoscimento nella regione europea;

Coscienti dell’importanza dell’istituzione di meccanismi di attuazione permanenti volti all’applicazione dei principi e disposizioni contenuti nella presente Conven­zione,

hanno convenuto quanto segue:

Sezione I – Definizioni

Articolo I

Ai fini della presente Convenzione, i termini qui di seguito assumeranno il seguente significato:

Accesso (all’insegnamento superiore)

Il diritto dei candidati qualificati a postulare e ad essere presi in considerazione per l’ammissione all’insegnamento superiore.

Ammissione (agli istituti e programmi di insegnamento superiore)

L’atto o il sistema che permettono ai candidati qualificati di seguire degli studi in un determinato istituto e/o un determinato programma d’insegnamento superiore.

Valutazione (degli istituti e dei programmi)

Il processo che permette di stabilire la qualità dell’insegnamento di un istituto o di un programma di insegnamento superiore.

Valutazione (delle qualifiche individuali)

Apprezzamento scritto, redatto da un organismo competente, delle qualifiche estere di un individuo.

Autorità competente in materia di riconoscimento

Un organismo ufficialmente incaricato di stabilire le decisioni vincolanti di ricono­scimento delle qualifiche estere.

Insegnamento superiore

Tutti i tipi di ciclo di studi o insieme di cicli di studi, di formazione o di formazione alla ricerca, di livello post secondario, riconosciuti dalle autorità in questione di una Parte come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superiore.

Istituti di insegnamento superiore

Istituti che forniscono un insegnamento superiore e riconosciuto dall’autorità com­petente di una Parte come appartenenti al proprio sistema di insegnamento supe­riore.

Programma di insegnamento superiore

Ciclo di studi riconosciuto dall’autorità competente di una Parte come appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore la cui riuscita comporta per lo studente una qualifica di insegnamento superiore.

Periodo di studi

Ciascuna parte di un programma di insegnamento superiore, che è stato oggetto di una valutazione e di una convalida e che, sebbene da solo non costituisca un pro­gramma di studi completo, rappresenti un miglioramento significativo delle cono­scenze ed attitudini.

Qualifiche

A. Qualifica di insegnamento superiore

Ciascun grado, diploma, certificato o altro titolo rilasciato da un’autorità competente e che certifichi la riuscita di un programma di insegnamento superiore.

B. Qualifica che dà accesso all’insegnamento superiore

Ciascun diploma o ciascun altro grado rilasciato da un’autorità competente che cer­tifichi la riuscita di un programma di insegnamento e che conferisca al titolare il di­ritto di essere preso in considerazione per accedere all’insegnamento superiore (cfr. la definizione di accesso).

Riconoscimento

Attestato, dello stesso valore della qualifica di un insegnamento estero, redatto da un’autorità competente al fine di accedere alle attività di insegnamento e/o lavora­tive.

Condizioni richieste

A. Condizioni generali

Condizioni che devono essere soddisfatte, in ciascun caso, per l’accesso all’insegna­mento superiore, l’accesso ad un determinato livello di tale insegnamento, o per il rilascio di una qualifica di insegnamento superiore di un determinato livello.

B. Condizioni specifiche

Condizioni che devono essere soddisfatte, oltre alle condizioni generali, per l’otteni­mento dell’ammissione ad un particolare programma di insegnamento superiore o il rilascio di una qualifica specifica di insegnamento superiore in una particolare disci­plina di studi.

Sezione II – Competenza delle autorità

Articolo II.1

1. Qualora le autorità centrali di una Parte sono competenti per decidere sulle que­stioni di riconoscimento, questa Parte è immediatamente vincolata dalle disposizioni della presente Convenzione e adotta le misure necessarie per garantire l’applica­zione di queste disposizioni sul suo territorio.

Qualora ad essere competenti per decidere sulle questioni di riconoscimento, sono delle entità che compongono la Parte, quest’ultima fornisce ad uno dei depositari, al momento della firma, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure anche in seguito, un breve rapporto sulla sua situazione o struttura costituzionale. In tal caso le autorità competenti delle entità che compongono le Parti in questione adottano le misure necessarie per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sul loro territorio.

2. Qualora ad essere competenti per decidere individualmente sulle questioni di ri­conoscimento sono alcuni istituti di insegnamento superiore, o altre entità, ciascuna Parte, secondo la propria situazione o struttura costituzionale, comunica il testo della presente Convenzione a detti istituti o entità e adotta tutte le misure possibili per incoraggiarli ad esaminarla e ad applicarne favorevolmente le disposizioni.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano mutatis mu­tandis agli obblighi delle Parti in virtù dei seguenti articoli della presente Conven­zione.

Articolo II.2

Al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accetta­zione, di approvazione o di adesione, oppure in seguito in qualsiasi altro momento, ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità europea indicano, ad uno dei depositari della presente Convenzione, quali sono le autorità competenti per adottare i vari tipi di decisione in materia di riconoscimento.

Articolo II.3

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere considerata come de­rogante alle disposizioni più favorevoli, contenute in un trattato esistente o futuro, o che dipendano da esso, relative al riconoscimento delle qualifiche rilasciate in una delle Parti, di cui una Parte della presente Convenzione sarebbe o potrebbe diven­tare Parte.

Sezione III – Principi fondamentali per la valutazione delle qualifiche

Articolo III.1

1. I titolari delle qualifiche rilasciate in una delle Parti hanno un accesso appro­priato, previa richiesta indirizzata all’organismo competente, alla valutazione di dette qualifiche.

2. A tal proposito, non viene effettuata nessuna distinzione basata segnatamente sul sesso, la razza, il colore, la menomazione, la lingua, la religione, le opinioni politi­che o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale, etnica o sociale dei postulanti, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita o ciascun’altra situazione, o tutto quanto attinente ad ciascun’altra circostanza senza alcun rapporto con il valore della qualifica di cui è stato chiesto il riconoscimento. Al fine di garan­tire questo diritto, ciascuna Parte si impegna ad adottare le disposizioni necessarie alla valutazione di ciascuna domanda di riconoscimento delle qualifiche prendendo esclusivamente in considerazione le conoscenze e le attitudini acquisite.

Articolo III.2

Ciascuna parte si assicura che le procedure ed i criteri utilizzati nella valutazione ed il riconoscimento delle qualifiche siano trasparenti, coerenti ed affidabili.

Articolo III.3

1. Le decisioni di riconoscimento sono adottate sulla base di informazioni pertinenti relative alle qualifiche di cui viene chiesto il riconoscimento.

2. La responsabilità di fornire le informazioni necessarie incombe, in primo luogo, al postulante che deve fornirle in buona fede.

3. Nonostante la responsabilità del richiedente, su richiesta di quest’ultimo, gli istituti che hanno rilasciato le qualifiche in questione, devono fornire informazioni pertinenti, nei limiti del possibile, a detto richiedente, oltre che agli istituti e autorità competenti del Paese in cui viene chiesto il riconoscimento.

4. Le Parti forniscono le istruzioni a tutti gli istituti di insegnamento appartenenti al proprio sistema di insegnamento per dare seguito a ragionevole domanda di in­formazione effettuata in vista della valutazione delle qualifiche ottenute nei detti istituti o, se del caso, esse invitano gli istituti ad agire in tal senso.

5. Spetta all’organismo che intraprende le procedure di valutazione di dimostrare che una domanda non soddisfa le condizioni richieste.

Articolo III.4

Al fine di facilitare il riconoscimento delle qualifiche, ciascuna Parte si assicura che delle informazioni chiare e necessarie siano fornite al proprio sistema di insegna­mento.

Articolo III.5

Le decisioni di riconoscimento sono adottate entro un lasso di tempo ragionevole, precisato antecedentemente dall’autorità competente in materia di riconoscimento, a partire dal momento in cui tutte le informazioni necessarie all’esame della domanda sono state fornite. In caso di decisione negativa, vengono espressi i motivi del rifiuto ed il richiedente è informato delle misure che potrebbe adottare in vista di un rico­noscimento futuro. In caso di decisione negativa o di mancanza di decisione, il ri­chiedente può fare appello circa la decisione entro un margine di tempo ragionevole.

Sezione IV – Riconoscimento delle qualifiche che danno accesso all’insegnamento superiore

Articolo IV.1

Ciascuna Parte riconosce, ai fini dell’accesso ai programmi appartenenti al suo si­stema di insegnamento superiore, le qualifiche rilasciate dalle altre Parti e che soddi­sfano, in queste altre Parti, le condizioni generali di accesso all’insegnamento supe­riore, a meno che non si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra le condizioni di accesso nella Parte in cui la qualifica è stata ottenuta e nella Parte in cui viene richiesto il riconoscimento della qualifica.

Articolo IV.2

In alternativa, è sufficiente che la Parte permetta al titolare di una qualifica rilasciata in una delle altre Parti di ottenere una valutazione di tale qualifica, su richiesta del titolare, ed in questo caso vengono applicate, mutatis mutandis, le disposizioni del­l’articolo IV.1

Articolo IV.3

Qualora una qualifica non dà accesso ad alcuni tipi di istituti o di programmi speci­fici di insegnamento superiore nella Parte in cui essa è stata ottenuta, Ciascun’altra Parte garantisce ai titolari di tale qualifica l’accesso a programmi specifici similari negli istituti facenti parte del proprio sistema di insegnamento superiore, a meno che non si possa provare che esiste una differenza sostanziale tra le condizioni di ac­cesso nella Parte in cui la qualifica è stata ottenuta e le condizioni di accesso nella Parte in cui viene richiesto il riconoscimento della qualifica.

Articolo IV.4

Qualora l’ammissione a particolari programmi di insegnamento superiore dipenda da condizioni specifiche, complementari alle condizioni generali di accesso, le auto­rità competenti della Parte in questione possono imporre queste stesse condizioni complementari ai titolari delle qualifiche ottenute nelle altre Parti, o valutare se i richiedenti in possesso delle qualifiche ottenute nelle altre Parti soddisfano le condi­zioni equivalenti.

Articolo IV.5

Qualora i certificati di insegnamento secondario, nella Parte in cui essi sono stati ottenuti, diano accesso all’insegnamento superiore soltanto se accompagnati da atte­stati di riuscita di esami complementari, in quanto condizioni preliminari all’ac­cesso, le altre Parti possono subordinare l’accesso alle stesse condizioni od offrire un’alternativa che permetta di soddisfare le esigenze complementari in seno ai pro­pri sistemi di insegnamento. Ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità europea, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di ac­cettazione, di approvazione o di adesione, od in seguito in qualsiasi momento, pos­sono dichiarare ad uno dei depositari di ricorrere ad alcune disposizioni del presente articolo, indicando le Parti nei confronti delle quali essi intendono applicare detto articolo, oltre che le ragioni che giustificano tale misura.

Articolo IV.6

Senza pregiudicare la portata delle disposizioni degli articoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5., l’ammissione a un determinato istituto di insegnamento superiore o a un determinato programma di detto istituto può essere limitata o selettiva. Nel caso in cui l’ammissione ad un istituto e/o a un programma di insegnamento superiore sia selettivo, le procedure di ammissione devono essere concepite in modo tale che la valutazione delle qualifiche estere sia effettuata conformemente ai principi di equità e non discriminazione descritti nella sezione III.

Articolo IV.7

Senza pregiudicare la portata delle disposizioni degli articoli IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 e IV.5, l’ammissione ad un determinato istituto di insegnamento superiore può es­sere subordinato alla prova delle competenze linguistiche, della lingua o delle lingue di insegnamento dell’istituto in questione, o di altre specifiche lingue, del richie­dente.

Articolo IV.8

Nelle Parti in cui l’accesso all’insegnamento superiore può essere ottenuto sulla base di qualifiche non tradizionali, qualifiche similari ottenute in altre Parti, sono valutate allo stesso modo delle qualifiche non tradizionali ottenute nella Parte in cui il riconoscimento è richiesto.

Articolo IV.9

Ai fini dell’ammissione ai programmi di insegnamento superiore, ciascuna Parte può stipulare che il riconoscimento delle qualifiche rilasciate da un istituto di insegna­mento estero situato sul suo territorio è subordinato ad alcune condizioni specifiche della legislazione nazionale, o ad accordi specifici conclusi con la Parte di origine di detto istituto.

Sezione V – Riconoscimento dei periodi di studi

Articolo V.1

Ciascuna parte riconosce i periodi di studi effettuati in un’altra Parte nell’ambito di un programma di insegnamento superiore. Questo riconoscimento comprende tali periodi di studi in vista del completamento di un programma di insegnamento supe­riore nella Parte in cui il riconoscimento è domandato, a meno che si possa dimo­strare che esiste una differenza sostanziale tra i periodi di studi effettuati in un’altra Parte e la parte del programma di insegnamento superiore che essi sostituirebbero nella Parte in cui è domandato il riconoscimento.

Articolo V.2

In alternativa, sarebbe sufficiente che una Parte permettesse ad una persona che ha svolto un periodo di studi nell’ambito di un programma di insegnamento superiore di una altra Parte, di ottenere una valutazione di questo periodo di studi, su richiesta della persona in questione, e, a tale caso, si applicano, mutatis mutandis, le disposi­zioni dell’articolo V.1.

Articolo V.3

In particolare, ciascuna Parte facilita il riconoscimento dei periodi di studi quando:

a) vi è stato un accordo preventivo tra l’istituto di insegnamento superiore o l’autorità competente responsabile del periodo di studi, da una parte, e, dall’altra, l’istituto di insegnamento superiore o l’autorità competente in materia di riconoscimento responsabile del riconoscimento domandato; e

b) l’istituto di insegnamento superiore in cui il periodo di studi è stato com­pletato ha rilasciato un certificato o che attestano che lo studente ha soddi­sfatto le esigenze richieste per detto periodo di studi.

Sezione VI – Riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore

Articolo VI.1

Nella misura in cui una decisione di riconoscimento è basata sulle conoscenze e sulle abilità certificate da una qualifica di insegnamento superiore, ciascuna Parte riconosce le qualifiche di insegnamento superiore conferite in un’altra Parte, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra la qualifica di cui viene domandato il riconoscimento ed il riconoscimento corrispondente nella Parte in cui viene domandato tale riconoscimento.

Articolo VI.2

In alternativa, è sufficiente che una Parte permetta al titolare di una qualifica di in­segnamento superiore rilasciata in una delle altre Parti di ottenere una valutazione di detta qualifica, su richiesta del titolare, e a tal caso, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo VI.1.

Articolo VI.3

Il riconoscimento, di una Parte, di una qualifica di insegnamento superiore rilasciata da un’altra Parte comporta o una o entrambe le condizioni qui di seguito:

a) l’accesso ad alcuni studi complementari dell’insegnamento superiore, com­presi esami ed afferenti, e/o alla preparazione al dottorato, alle stesse condi­zioni che sono applicate ai titolari di qualifiche della Parte in cui viene do­mandato il riconoscimento;

b) l’uso di un titolo accademico, fatte salve le leggi o regolamenti della Parte, o di una giurisdizione della Parte in cui viene domandato il riconoscimento.

Inoltre, il riconoscimento può facilitare l’accesso al mercato del lavoro, fatte salve le leggi e regolamenti della Parte, o di una giurisdizione della Parte, in cui è doman­dato il riconoscimento.

Articolo VI.4

La valutazione, effettuata da una Parte, di una qualifica di insegnamento superiore rilasciata in un’altra Parte può assumere una delle forme seguenti:

a) pareri rilasciati a fini di impiego;

b) pareri rivolti ad un istituto di insegnamento ai fini dell’ammissione ai suoi programmi;

c) pareri destinati ad ciascun’altra autorità competente in materia di ricono­scimento.

Articolo VI.5

Trattandosi del riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore rilasciate da un istituto di insegnamento superiore situato sul suo territorio, ciascuna Parte può subordinare tale riconoscimento ad alcune condizioni specifiche della legislazione nazionale o ad accordi specifici conclusi con la Parte di origine di detto istituto.

Sezione VII – Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati, degli sfollati e delle persone assimilate ai rifugiati

Articolo VII

Ciascuna Parte adotta tutte le misure possibili e ragionevoli nell’ambito del proprio sistema educativo, in conformità alle disposizioni costituzionali, legali ed ammini­strative, per elaborare procedure appropriate che permettano di valutare in modo equo ed efficace se i rifugiati, gli sfollati e le persone assimilate ai rifugiati, soddi­sfano le condizioni richieste per l’accesso all’insegnamento superiore, il prosegui­mento di programmi di insegnamento superiore complementari o l’esercizio di un’attività professionale, e questo anche qualora le qualifiche ottenute in una Parte non possano essere provate da documenti che le certifichino.

Sezione VIII – Informazione sulla valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore

Articolo VIII.1

Ciascuna parte fornisce l’informazione necessaria per ciascun istituto appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore e su ciascun programma organizzato da detto istituto, al fine di permettere alle autorità competenti delle altre Parti di ve­rificare se la qualità delle qualifiche rilasciate da questi istituti giustifica il ricono­scimento nella Parte in cui viene domandato detto riconoscimento. Questa informa­zione può presentarsi nei modi seguenti:

a) nel caso in cui le Parti abbiano stabilito un sistema ufficiale di valutazione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore: informazione sui metodi e risultati di tale valutazione e sulle norme di qualità specifiche ad ciascun tipo di istituto di insegnamento superiore che rilascia qualifiche di insegnamento superiore, e specifiche ad ciascun programma che possa con­durvi;

b) nel caso in cui le Parti non abbiano stabilito un sistema ufficiale di valuta­zione degli istituti e dei programmi di insegnamento superiore: informazione sul riconoscimento delle diverse qualifiche ottenute in ogni stabilimento o mediante qualsiasi programma che appartiene al loro sistema di insegna­mento superiore.

Articolo VIII.2

Ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie per stabilire, aggiornare e diffon­dere:

a) una tipologia dei vari tipi di istituto di insegnamento superiore che appar­tiene al proprio sistema di insegnamento superiore, ivi incluse le caratteristi­che specifiche di ciascun tipo di istituto;

b) una lista degli istituti (pubblici e privati) riconosciuti come appartenenti al proprio sistema di insegnamento superiore, che attesti la capacità di rila­sciare vari tipi di qualifiche così come le condizioni richieste per l’accesso ad ciascun tipo di istituti e di programmi;

c) una descrizione dei programmi di insegnamento superiore;

d) una lista degli istituti di insegnamento situati fuori dal proprio territorio e che essa considera come appartenenti al proprio sistema di insegnamento.

Sezione IX – Informazione in materia di riconoscimento

Articolo IX.1

Al fine di facilitare il riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore, le Parti si impegnano a stabilire sistemi trasparenti che permettano una descrizione dettagliata delle qualifiche rilasciate.

Articolo IX.2

1. Riconosciuta la necessità di disporre di informazioni adeguate, precise ed aggior­nate, ciascuna Parte istituisce o mantiene un centro di informazione e notifica, ad uno dei depositari, questa istituzione o qualsiasi modifica ad essa relativa.

2. In ciascuna Parte, il centro nazionale di informazione:

a) facilita l’accesso a informazioni esatte ed affidabili sul sistema di insegna­mento superiore e le qualifiche del Paese in cui esso è situato;

b) facilita l’accesso alle informazioni sui sistemi di insegnamento superiore e le qualifiche delle altre Parti;

c) fornisce consigli o informazioni in materia di riconoscimento e valutazione delle qualifiche, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali.

3. Ciascun centro nazionale di informazione deve avere a sua disposizione i mezzi necessari per l’adempimento delle funzioni.

Articolo IX.3

Le parti incoraggiano, tramite i centri nazionali di informazione o mediante altri mezzi, l’utilizzo, da parte degli istituti di insegnamento superiore delle Parti, del Supplemento al Diploma dell’UNESCO/Consiglio d’Europa o di ciascun altro
documento similare.

Sezione X – Meccanismi di applicazione

Articolo X.1

Gli organi qui di seguito, sorvegliano, promuovono e facilitano l’applicazione della Convenzione:

a) il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea;

b) la Rete Europea dei Centri Nazionali di informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica (la rete ENIC istituita mediante decisione del Consi­glio dei Ministri del Consiglio d’Europa il 9 giugno 1994 e dal Comitato re­gionale per l’Europa dell’UNESCO il 18 giugno 1994).

Articolo X.2

1. Il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea (qui di seguito «Il Comitato»), è istituito mediante la presente Convenzione. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna Parte.

2. Ai fini dell’articolo X.2, il termine «Parte» non si applica alla Comunità europea.

3. Gli Stati di cui nell’articolo XI.1.1 e la Santa Sede, non sono Parti della presente Convenzione, la Comunità europea ed il Presidente della Rete ENIC possono parte­cipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori. I rappresentanti di orga­nizzazioni governative o non governative attive nell’ambito del riconoscimento a livello della Regione possono parimenti essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatori.

4. Il Presidente del Comitato regionale dell’UNESCO per l’applicazione della Con­venzione sul riconoscimento degli studi o diplomi relativi all’insegnamento supe­riore negli Stati appartenenti alla Regione Europa sarà parimenti invitato a parteci­pare alle riunioni del Comitato in qualità di osservatore.

5. Il Comitato promuove l’applicazione della presente Convenzione e sorveglia la sua applicazione. A tale scopo, esso può adottare, alla maggioranza delle Parti, al­cune raccomandazioni, dichiarazioni, protocolli e codici di pratica per coadiuvare le autorità competenti delle Parti nell’applicazione della Convenzione e nell’esame delle domande di riconoscimento delle qualifiche di insegnamento superiore.

Sebbene le Parti non siano vincolate da questi testi, esse si impegnano ad applicarli, sottoporli all’attenzione delle autorità competenti ed incoraggiarne l’applicazione. Il Comitato domanda il parere della Rete ENIC prima di adottare le decisioni.

6. Il Comitato risponde agli organi competenti del Consiglio d’Europa e del­l’UNESCO.

7. Il Comitato assicura il collegamento con i Comitati Regionali dell’UNESCO per l’applicazione delle Convenzioni sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore adottati sotto gli auspici dell’UNESCO.

8. Il quorum è raggiunto quando la maggioranza delle Parti è presente.

9. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Esso si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni tre anni. Il Comitato si riunisce per la prima volta entro un anno a partire dal momento dell’entrata in vigore della presente Conven­zione.

10. Il Segretariato del Comitato è affidato congiuntamente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e al Direttore generale dell’UNESCO.

Articolo X.3

1. Ogni Parte designa come membro della Rete europea dei centri nazionali di in­formazione sulla mobilità ed il riconoscimento accademici (la rete ENIC), il centro nazionale di informazione istituito o mantenuto nella Parte in virtù dell’arti­colo IX.2. Nell’ipotesi in cui più di un centro nazionale di informazione sia creato o mantenuto in una Parte in virtù dell’articolo IX.2, tutti questi centri sono membri della Rete, tuttavia i centri nazionali di informazione in questione dispongono di un solo voto.

2. La rete ENIC, nella sua composizione limitata ai centri nazionali di informazione delle Parti della presente Convenzione, apporta il suo sostegno e la sua collabora­zione nell’applicazione pratica della Convenzione da parte delle autorità nazionali competenti. La Rete si riunisce almeno una volta all’anno in sessione plenaria. Elegge il Presidente e l’Ufficio conformemente al suo mandato.

3. Il Segretariato della Rete ENIC è affidato congiuntamente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e al Direttore generale dell’UNESCO.

4. Le Parti collaborano, attraverso la Rete ENIC, con i centri nazionali di informa­zione delle altre Parti, segnatamente permettendo loro di raccogliere ogni informa­zione utile alla realizzazione delle attività dei centri nazionali di informazione rela­tivi al riconoscimento e alla mobilità accademica.

Sezione X – Clausole finali

Articolo XI.1

1. La presente Convenzione è aperta alla firma:

a) degli Stati membri del Consiglio d’Europa;

b) degli Stati membri della Regione Europa dell’UNESCO;

c) di ciascun altro firmatario, Stato contraente o parte della Convenzione cultu­rale europea del Consiglio d’Europa e/o alla Convenzione dell’UNESCO sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’insegnamento supe­riore negli Stati della Regione Europa, invitati a partecipare alla Conferenza diplomatica incaricata dell’adozione della presente Convenzione.

2. Tali Stati e la Santa Sede possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a) firma, senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o

b) firma, sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

c) adesione.

3. La firma avviene presso uno dei depositari. Gli strumenti di ratifica, di accetta­zione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso uno dei depositari.

Articolo XI.2

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo sca­dere del periodo di un mese dopo che cinque Stati, di cui almeno tre membri del Consiglio d’Europa e/o della Regione Europa dell’UNESCO, hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione. Essa entra in vigore, per ciascun altro Stato, il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di un mese dopo la data del proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione.

Articolo XI.3

1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato, diverso da quelli appartenenti alle categorie enumerate nell’articolo XI.1, può presentare una domanda di adesione alla Convenzione. Ciascuna domanda in tal senso deve essere comunicata ad uno dei depositari, che la trasmette alle Parti tre mesi prima della ri­unione del Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea. Il depositario informerà parimenti il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e il Consiglio esecutivo dell’UNE­SCO.

2. La decisione di invitare uno Stato, che ha presentato la domanda, ad aderire alla presente Convenzione è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti.

3. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, la Comunità europea può aderirvi, previa richiesta dei suoi Stati membri inviata ad uno dei depositari. In que­sto caso, l’articolo XI.3.2 non si applica.

4. Per ciascuno Stato che aderisce, e per la Comunità europea, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese in seguito al deposito dello strumento di adesione presso uno dei depositari.

Articolo XI.4

1. Le Parti della presente Convenzione, che sono al contempo Parti di una o più Convenzioni qui di seguito:

– Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università (1953, STE n. 15) e Protocollo aggiuntivo (1964, STE n. 49);

– Convenzione europea sull’equivalenza dei periodi di studi universitari (1956, STE n. 21);

– Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (1959, STE n. 32);

– Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e gli Stati Europei adiacenti al Mediter­raneo (1976);

– Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’inse­gnamento superiore negli Stati della Regione Europa (1979);

– Convenzione europea sull’equivalenza generale dei periodi di studi universitari (1990, STE n. 138);

a) applicano le disposizioni della presente Convenzione nelle relazioni recipro­che,

b) continueranno ad applicare la Convenzione sopra menzionata, di cui esse sono già Parti, nelle relazioni con altri Stati, Parti di dette Convenzioni ma non della presente.

2. Le Parti della presente Convenzione si impegnano a non diventare Parti delle Convenzioni menzionate nel paragrafo 1, di cui esse non sono ancora Parti, ad ecce­zione della Convenzione internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e gli Stati europei adiacenti al Mediterraneo.

Articolo XI.5

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o a quello del deposito dello stru­mento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i ter­ritori a cui si applica la presente Convenzione.

2. In seguito, ciascuno Stato può, in qualsiasi altro momento, mediante una dichia­razione indirizzata ad uno dei depositari, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ciascun altro territorio. La Convenzione entra in vigore, nei confronti di questo territorio, il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di un mese dopo la data di ricezione di tale dichiarazione da parte del depositario.

3. Ciascuna dichiarazione effettuata in virtù dei due paragrafi precedenti, nei con­fronti di ciascun territorio designato in detta dichiarazione, può essere ritirata me­diante notifica ad uno dei depositari.

Articolo XI.6

1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione
mediante notifica indirizzata ad uno dei depositari.

2. La denuncia prende effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del pe­riodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del deposita­rio. Tuttavia, tale denuncia non ha effetto sulle decisioni di riconoscimento adottate antecedentemente in virtù delle disposizioni della presente Convenzione.

3. L’estinguersi della presente Convenzione o la sospensione della sua applicazione quale conseguenza della violazione di una Parte di una disposizione fondamentale per la realizzazione dello scopo o dell’obbiettivo della Convenzione avvengono conformemente al diritto internazionale.

Articolo XI.7

1. Ciascuno Stato, la Santa Sede, la Comunità europea possono, al momento della firma o a quello del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di ap­provazione o di adesione, dichiarare di riservarsi il diritto di non applicare, parzial­mente o totalmente, uno o più Articoli qui di seguito della presente Convenzione:

Articolo IV.8
Articolo V.3
Articolo VI.3
Articolo VIII.2
Articolo IX.3

Nessuna riserva può essere formulata.

2. Ciascuna Parte che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente, può recedere integralmente o parzialmente mediante notifica indirizzata ad uno dei depositari. Il recesso prende effetto dal momento della ricezione della notifica da parte del depositario.

3. Se una Parte ha formulato una riserva nei confronti di una disposizione della pre­sente Convenzione, essa non può esigerne l’applicazione da un’altra Parte, tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, esigere l’applicazione di detta di­sposizione nella misura in cui è stata accettata.

Articolo XI.8

1. Il Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’in­segnamento superiore nella regione europea può adottare dei progetti di emenda­mento della presente Convenzione mediante decisione alla maggioranza dei due terzi delle Parti. Ogni emendamento così adottato è incorporato in un Protocollo della presente Convenzione. Il Protocollo ne specifica le modalità di entrata in vi­gore che necessitano in ogni caso dell’accordo delle Parti affinché queste ultime siano legate dal Protocollo.

2. Nessun emendamento può essere apportato alla sezione III della presente Con­venzione in virtù della procedura nel paragrafo 1 sopra riportato.

3. Ogni proposta di emendamento deve essere comunicata ad uno dei depositari, che la trasmette alle Parti almeno tre mesi prima della riunione del Comitato. Il de­positario ne informa parimenti il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e il Consiglio Esecutivo dell’UNESCO.

Articolo XI.9

1. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ed il Direttore generale dell’Orga­nizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura sono i de­positari della presente Convenzione.

2. Il depositario presso cui è depositato un atto, una notifica o una comunicazione notifica alle Parti della presente Convenzione, così come agli altri Stati membri del Consiglio d’Europa e/o della Regione Europa dell’UNESCO:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione in virtù delle disposizioni degli articoli XI.2 e XI.3.4;

d) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell’articolo XI.7 ed il recesso da ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni dell’articolo XI;

e) ogni denuncia della presente Convenzione in applicazione dell’articolo XI.6;

f) ogni dichiarazione effettuata in virtù delle disposizioni dell’articolo II.1 o dell’articolo II.2;

g) ogni dichiarazione effettuata in virtù delle disposizioni dell’articolo IV.5;

h) ogni domanda di adesione presentata in virtù dell’articolo XI.3;

i) ogni proposta effettuata in virtù dell’articolo XI.8;

j) ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione alla presente Conven­zione.

3. Il depositario che riceve una comunicazione o procede ad una notifica in virtù delle disposizioni della presente Convenzione ne informa immediatamente l’altro depositario.

In fede di che, i rappresentanti qui di seguito, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lisbona, l’11 aprile 1997, in inglese, francese, russo e spagnolo, i quattro testi facenti ugualmente fede, in due esemplari, di cui uno è depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa e l’altro negli archivi dell’Organizzazione delle Na­zioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, e di cui una copia certificata conforme è consegnata a tutti gli Stati menzionati nell’Articolo XI.1, alla Santa Sede ed alla Comunità europea, così come al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

ione di Lisbona sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea