L’applicazione in Italia

L’Italia ha provveduto alla ratifica formale della Convenzione di Lisbona con la Legge n. 148 del 21 luglio 2002, a cinque anni di distanza dalla Conferenza diplomatica di approvazione. Ma al di là degli aspetti formali connessi alla ratifica di un atto internazionale, l’Italia ha colto l’occasione della Convenzione di Lisbona per aggiornare e razionalizzare il quadro normativo interno in materia di riconoscimento dei titoli esteri.


Negli ultimi decenni le risposte legislative italiane specificamente mirate al riconoscimento dei titoli stranieri sono legate da un rapporto causa/effetto con almeno tre rilevanti fenomeni di mobilità sociale.


Il primo di questi fenomeni è stato il rientro in Italia di un numero significativo di nostri emigrati all’estero. L’emigrazione "di ritorno" ha conosciuto il suo massimo sviluppo nella prima metà degli anni Settanta ma non si è mai interrotto anche negli anni successivi. A fronte di questo fenomeno, tra le numerose misure predisposte per favorire il reinserimento in Italia dei nostri cittadini emigrati, sono state emanate numerose leggi tendenti a riconoscere i titoli scolastici e professionali conseguiti all’estero.


Il secondo fenomeno è la crescita dell’immigrazione straniera in Italia, in particolare dai paesi in via di sviluppo dell’Africa, dell’Asia e dell’America latina e, più recentemente, dall’Europa dell’est. Il fenomeno della crescente immigrazione extra-comunitaria è stato fronteggiato con misure normative di regolarizzazione, di programmazione dei flussi e di incentivazione al rientro nei paesi di origine; accanto a queste misure, è stata emanata una normativa tendente al riconoscimento dei titoli scolastici e professionali conseguiti all’estero.


Il terzo fenomeno è la mobilità accademica e professionale tra l’Italia e gli altri paesi dell’Unione Europea. Tale mobilità è stata accelerata dalla creazione nel 1992 del mercato unico europeo e dalla progressiva abolizione delle barriere nazionali alla libera circolazione delle persone, ed in particolare degli studenti e dei professionisti. La mobilità degli studenti è stata incentivata dal programma Erasmus, dal riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero e dalla sperimentazione del sistema Ects (European credit transfer scheme). La mobilità dei professionisti è stata favorita dalle direttive settoriali e generali sul mutuo riconoscimento dei titoli professionali.


L’Italia dispone oggi di un primo quadro giuridico che prevede il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero sia nei Paesi dell’Unione Europea (attraverso i provvedimenti di recepimento delle Direttive comunitarie generali e settoriali in materia di libera circolazione dei professionisti) sia nei Paesi extra-UE (attraverso il regolamento di applicazione del testo unico delle leggi sull’immigrazione). Fa da corollario al riconoscimento dei titoli professionali la possibilità di partecipare ai concorsi di accesso alla pubblica amministrazione anche con un titolo estero conseguito nell’Unione europea riconosciuto dal Dipartimento della funzione pubblica.


A questo si affianca un secondo quadro giuridico – ispirato ai principi della Convenzione di Lisbona – che regola il riconoscimento accademico dei titoli esteri finalizzato alla continuazione degli studi.


Nel nuovo quadro giuridico vengono progressivamente superati e abbandonati il concetto e la prassi dell’equipollenza. Ad essa si sostituisce una gamma di riconoscimenti "finalizzati", di concezione più moderna e coerente con le attuali tendenze in atto sul piano internazionale. La decisione di riconoscere un titolo estero per finalità accademiche è ricondotta con chiarezza alla competenza delle Università. La legge di ratifica della Convenzione di Lisbona – coerentemente con il nuovo quadro di autonomia delle università – si esprime infatti in questi termini: "la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia".