La Convenzione dedica ben due sezioni a definire la quantità e la qualità di informazioni che vanno messe in circolo per consentire al sistema internazionale di riconoscimento dei titoli di funzionare in modo efficiente ed efficace.
Ciascun Paese dovrà mettere a punto e divulgare nelle forme più opportune:
• il quadro tipologico degli istituti di istruzione superiore appartenenti al proprio ordinamento, corredato delle caratteristiche tipiche di ogni categoria di istituti;
• l’elenco degli istituti riconosciuti (pubblici o privati) facenti parte del proprio sistema di istruzione superiore, indicando la facoltà che hanno di rilasciare vari tipi di titoli di studio e i requisiti per ottenere l’accesso a ciascun tipo di istituti o di programma;
• l’elenco degli istituti ubicati al di fuori del proprio territorio ma che fanno capo al proprio ordinamento nazionale;
• nel caso sia definito un sistema di valutazione formale, informazioni sui metodi e sui risultati di tale valutazione, nonché degli standard di qualità specifici posseduti da ciascun istituto.
Ogni Paese dovrà poi mettere a punto e divulgare, ad esempio attraverso un’apposita banca dati dell’offerta formativa nazionale:
• la descrizione dei diversi programmi di insegnamento offerti dagli istituti di istruzione superiore;
• un sistema trasparente di descrizione completa dei titoli di studio rilasciati sul piano nazionale.
Ogni Paese è infine impegnato a costituire e mantenere un centro nazionale di informazione dotato degli opportuni mezzi necessari all’assolvimento delle sue funzioni e che abbia il compito di:
• rendere più agevole l’accesso a informazioni autorevoli ed accurate sul sistema e i titoli di studio di insegnamento superiore;
• rendere più agevole l’accesso alle informazioni sui sistemi e i titoli di studio degli altri Paesi;
• fornire pareri o informazioni su questioni relative al riconoscimento e alla valutazione dei titoli di studio in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali.