Regolamento 10 agosto 2007

Decreto del Presidente della Regione FVG 10 agosto 2007, n. 0248/Pres.: Regolamento per l’attuazione degli interventi regionali in materia di emigrazione previsti dalla Legge Regionale 26 febbraio 2002, n. 7.

L.R. 7/2002, art. 3, cc. 1 lett. a), 4 bis e 4 ter B.U.R. 29/8/2007, n. 35
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 agosto 2007, n. 0248/Pres.
Regolamento per l’attuazione degli interventi regionali in materia di emigrazione previsti dall’articolo 3, commi 1, lettera a, 4 bis e 4 ter della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione
Art. 2. Tipologia degli interventi
CAPO II
CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL RIMPATRIO
Art. 3. Beneficiari
Art. 4. Tipologia e misura dei contributi
Art. 5. Modalità di presentazione delle domande di contributo
Art. 6. Istruttoria delle domande di contributo
Art. 7. Trasferimenti regionali ai Comuni e concessione ed erogazione dei contributi
CAPO III
CONTRIBUTI PER TRASLAZIONE DI SALME
Art. 8. Oggetto, beneficiari e requisiti
Art. 9. Spese ammissibili e misura del contributi
Art. 10. Modalità di presentazione delle domande di contributo
Art. 11. Istruttoria delle domande di contributo
Art. 12. Trasferimenti regionali ai Comuni e concessione ed erogazione dei contributi
CAPO IV
CONTRIBUTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO PENSIONISTICO
Art. 13. Beneficiari
Art. 14. Misura dei contributi
Art. 15. Modalità di presentazione delle domande
Art. 16. Concessione ed erogazione dei contributi
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17. Modulistica


Art. 18. Norma di rinvio
Art. 19. Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento individua la tipologia degli interventi ed i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dall’articolo 3, commi 1, lettera a), 4 bis e 4 ter della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e di rimpatriati), di seguito chiamata legge, per sostenere il rimpatrio ed il reinserimento nel Friuli Venezia Giulia dei corregionali all’estero, e definisce in particolare le modalità procedurali relative agli interventi contributivi individuali a favore dei corregionali medesimi.
Art. 2
(Tipologia degli interventi)
1. Nell’ambito degli interventi regionali in favore dei rimpatriati, si distinguono gli interventi specifici e gli interventi a carattere generale.
2. Gli interventi specifici consistono nella concessione dei seguenti tipi di contributo:
a) contributi di sostegno al rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge;
b) contributi per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all’estero, ai sensi dell’articolo 3, comma 4bis, della legge;
c) contributi per sostenere, ai sensi dell’articolo 3, comma 4ter, della legge, il raggiungimento del minimo pensionistico da parte dei lavoratori dipendenti, già residenti in Paesi privi di convenzione internazionale con l’Italia.
3. All’attuazione degli interventi di cui al comma 2 l’Amministrazione regionale provvede, a valere sul Fondo di cui all’articolo 5 della legge, o in modo diretto, per mezzo della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero, di seguito chiamato Servizio, o per il tramite dei Comuni rispettivamente competenti, in conformità alle disposizioni di cui ai Capi II, III e IV.
4. Gli interventi a carattere generale sono attuati con le provvidenze e agevolazioni disposte, a favore della generalità dei soggetti appartenenti alla comunità regionale, dalla legislazione regionale in vigore nei settori abitativo, lavorativo e delle attività produttive, scolastico e formativo, concernente in particolare:
a) gli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata;
b) gli interventi di collocamento al lavoro e di formazione professionale;
c) gli interventi a favore delle imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali, cooperative e per l’esercizio della libera professione;
d) gli interventi relativi ai corsi di sostegno scolastico per persone provenienti dall’estero

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CAPO II
CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL RIMPATRIO
Art. 3
(Beneficiari)
1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) sono diretti a sostenere il reinserimento, dopo il rientro definitivo in regione, dei corregionali all’estero, compresi in una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani emigrati dal Friuli Venezia Giulia;
b) cittadini italiani emigrati, già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73 ( Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell’accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell’atto finale e dello scambio di note, firmati a Osimo ( Ancona ) il 10 novembre 1975 );
c) familiari e discendenti dei corregionali di cui alle lettere a) e b), stabilmente residenti all’estero.
2. Per l’accesso ai contributi è condizione che la permanenza nei Paesi di emigrazione si sia protratta per un periodo non inferiore complessivamente a cinque anni e che il definitivo rientro in regione dai Paesi stessi sia avvenuto da non più di due anni.
Art. 4
(Tipologia e misura dei contributi)
1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) consistono in:
a) una sovvenzione per l’abbattimento dei costi di trasferimento e delle spese di prima sistemazione:
1) di Euro 2.500,00, per nuclei familiari sino a quattro componenti;
2) di Euro 3.000,00, per nuclei familiari di cinque o più componenti.
La sovvenzione è aumentata di Euro 1.000,00 qualora il richiedente sia privo di reddito nei primi sei mesi dopo il rimpatrio, ovvero si trovi in particolari situazioni di necessità;
b) un contributo di Euro 700,00 per ogni figlio a carico frequentante istituti scolastici;
c) un contributo di Euro 1.000,00 per ogni componente del nucleo familiare frequentante l’ università;
d) un contributo di Euro 800,00 per ogni componente del nucleo familiare che frequenti dopo il rimpatrio corsi di formazione e riqualificazione professionale realizzati dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dagli enti formalmente accreditati, oppure corsi di lingua italiana, organizzati da istituzioni scolastiche statali e paritarie, enti formalmente accreditati e Università;
e) un contributo aggiuntivo di Euro 1.000,00 qualora il nucleo familiare non disponga in regione di un’abitazione di proprietà o non sia assegnatario di un alloggio ATER.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili e sono concessi una sola volta per ciascun nucleo familiare rimpatriato.
3. Qualora più componenti di un nucleo familiare facciano rientro in regione in tempi diversi, ai componenti che rimpatriano successivamente al primo i contributi possono essere concessi solo in caso di costituzione di nuclei familiari distinti, una volta rimpatriati.
4. I contributi possono essere concessi anche a nuclei familiari diversi che convivono temporaneamente dopo il rimpatrio, in attesa di definitiva sistemazione abitativa.


Art. 5
(Modalità di presentazione delle domande di contributo)
1. La domanda di contributo è presentata al Comune di residenza, entro due anni dalla data del rimpatrio definitivo.
2. La domanda è corredata della seguente documentazione:
a) certificazione anagrafica o altra documentazione ufficiale rilasciata dai Comuni o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri, o autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante cittadinanza italiana, residenza, luoghi e date di espatrio e di rimpatrio, composizione del nucleo familiare;
b) se il richiedente è figlio o discendente di corregionale emigrato, documentazione anagrafica o autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante luogo e data di espatrio e di eventuale rimpatrio dell’ascendente emigrato e relazione di parentela con questi;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la titolarità di reddito, l’eventuale situazione di particolare necessità, la disponibilità di un’abitazione;
d) certificati di iscrizione alle scuole, università, corsi di formazione professionale, corsi di riqualificazione e corsi di lingua italiana dei componenti il nucleo familiare;
e) fotocopia di un documento d’identità valido;
f) fotocopia del codice fiscale.


Art. 6
(Istruttoria delle domande di contributo)
1. I Comuni effettuano l’istruttoria delle domande, provvedendo all’accertamento dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell’articolo 3.
2. Per la determinazione dei contributi spettanti, ai sensi dell’articolo 4, i Comuni acquisiscono anche d’ufficio le informazioni necessarie, provvedendo in particolare ad accertare l’effettiva situazione del richiedente e del nucleo familiare, che deve risultare documentata da relazione illustrativa predisposta dalla struttura comunale competente nel settore dei servizi sociali.
3. A conclusione positiva dell’istruttoria i Comuni richiedono all’Amministrazione regionale, con le modalità di cui all’articolo 7, il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti per la concessione dei contributi.
Art. 7
(Trasferimenti regionali ai Comuni e concessione ed erogazione
dei contributi)
1. Ai fini dell’acquisizione delle risorse occorrenti per la corresponsione dei contributi, i Comuni presentano al Servizio domanda di copertura finanziaria, corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente, o di suo delegato, attestante la determinazione del contributo in conformità alla legge ed al presente regolamento, con indicate le diverse tipologie di intervento;
b) domanda relativa alle modalità di pagamento.
2. A seguito dell’istruttoria delle domande di cui al comma 1, il Direttore del Servizio, entro sessanta giorni dalla loro acquisizione, assegna ai Comuni, nei limiti delle risorse disponibili, i fondi necessari.
3. A fronte della comunicazione del decreto di cui al comma 2, i Comuni provvedono alla concessione e corresponsione dei contributi ai rimpatriati richiedenti, in unica soluzione.
4. I Comuni presentano il rendiconto all’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ( Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso).
5. L’Amministrazione regionale eroga ai Comuni l’importo delle spese effettivamente sostenute, contestualmente all’approvazione del rendiconto presentato.
CAPO III

CONTRIBUTI PER TRASLAZIONE DI SALME
Art. 8
(Oggetto, beneficiari e requisiti)
1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) consistono nel concorso nelle spese sostenute per la traslazione in regione delle salme o delle ceneri dei corregionali di cui all’articolo 3, comma 1, deceduti all’estero.
2. Possono accedere ai contributi i familiari, ovunque residenti, che abbiano provveduto alla traslazione.
3. La persona deceduta deve risultare stabilmente residente all’estero al momento del decesso.
Art. 9
(Spese ammissibili e misura del contributi)
1. I contributi sono concessi per un importo pari all’80% delle spese di traslazione, fino all’ammontare massimo di Euro 3.000,00.
2. Sono ammissibili a contributo le spese regolarmente documentate e quietanzate, direttamente pertinenti alla traslazione.
Art. 10
(Modalità di presentazione delle domande di contributo)
1. La domanda di contributo è presentata al Comune di residenza del richiedente nella regione o al Comune di origine della persona deceduta, o al Comune in cui sono state traslate la salma o le ceneri, entro il termine di un anno dalla data di traslazione.
2. La domanda è corredata della seguente documentazione:
a) certificato di morte del corregionale deceduto all’estero;
b) certificazione anagrafica o altra documentazione ufficiale rilasciata dai Comuni o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri, o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante luogo e data dell’espatrio del corregionale emigrato deceduto, e relazione di parentela o affinità del richiedente con questi;
c) originale delle fatture o di altri documenti di spesa equivalenti, da cui risultino le spese sostenute per la traslazione, intestati al richiedente e debitamente quietanzati nonché vistati dall’Autorità consolare competente;
d) in caso di richiedente residente all’estero, atto formale di delega dello stesso per la riscossione del contributo da parte di persona residente in regione;
e) fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente;
3. La documentazione di cui al comma 2, se prodotta in lingua straniera, deve essere munita di traduzione in lingua italiana.
Art. 11
(Istruttoria delle domande di contributo)
1. I Comuni effettuano l’istruttoria delle domande, provvedendo all’accertamento dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell’articolo 8.
2. A conclusione dell’istruttoria i Comuni richiedono all’Amministrazione regionale, con le modalità di cui all’articolo 12, il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti per la concessione dei contributi.
Art. 12
(Trasferimenti regionali ai Comuni e concessione ed erogazione
dei contributi)
1. Ai fini dell’acquisizione delle risorse occorrenti per la corresponsione dei contributi, i Comuni presentano al Servizio domanda di copertura finanziaria, corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente, o di suo delegato, attestante la determinazione del contributo in conformità alla legge ed al presente regolamento;
b) domanda relativa alle modalità di pagamento.
2. Per il trasferimento ai Comuni delle risorse finanziarie necessarie e per la concessione ed erogazione dei contributi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 3, 4 e 5.
CAPO IV
CONTRIBUTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO PENSIONISTICO
Art. 13
(Beneficiari)
1. Possono accedere ai contributi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), a prescindere dalla data del rimpatrio:
a) i corregionali emigrati rimpatriati che abbiano prestato lavoro subordinato all’estero in Paesi privi di convenzione internazionale in materia previdenziale e che abbiano definito con l’INPS gli oneri di riscatto per tale periodo di lavoro ai fini del raggiungimento del requisito minimo contributivo;
b) i loro superstiti, titolari della pensione di reversibilità, purchè residenti nel territorio regionale;
c) coniugi e figli in possesso dei requisiti prescritti dalla legge regionale 5 giugno 1978, n. 51 (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità – vecchiaia – superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati ).
Art. 14
(Misura dei contributi)
1. I contributi sono concessi per un importo pari all’80% dell’ammontare complessivo degli oneri di riscatto determinati dall’INPS e versati all’Istituto medesimo per il raggiungimento del requisito minimo contributivo, entro il limite massimo di Euro 5.000,00.
Art. 15
(Modalità di presentazione delle domande)
1. La domanda di contributo è presentata al Servizio, corredata della seguente documentazione:
a) certificazione anagrafica o altra documentazione ufficiale rilasciata dai Comuni o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri, o autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante cittadinanza italiana, luoghi e date di espatrio e di rimpatrio;
b) attestazione rilasciata dall’INPS, comprovante l’importo versato per il raggiungimento del requisito minimo contributivo a riscatto del periodo di lavoro dipendente svolto all’estero;
c) in caso di superstiti, ovvero di coniugi e figli dei corregionali emigrati, documentazione anagrafica o autocertificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante luogo e data di espatrio e di rimpatrio dell’emigrato, nonché relazione di parentela;
d) in caso di superstiti dei corregionali emigrati, documentazione comprovante la titolarità della pensione di reversibilità;
e) domanda relativa alle modalità di pagamento prescelte;
f) fotocopia di un documento d’identità valido;
g) fotocopia del codice fiscale.
Art. 16
(Concessione ed erogazione dei contributi)
1. Il Servizio provvede, entro sessanta giorni dalla presentazione dalla domanda:
a) all’accertamento dei requisiti formali di ammissibilità;
b) alla determinazione dell’entità del contributo spettante, ai sensi dell’articolo 14.
c) in caso di superstiti, ovvero di coniugi e figli dei corregionali emigrati, documentazione anagrafica o autocertificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante luogo e data di espatrio e di rimpatrio dell’emigrato, nonché relazione di parentela;
d) in caso di superstiti dei corregionali emigrati, documentazione comprovante la titolarità della pensione di reversibilità;
e) domanda relativa alle modalità di pagamento prescelte;
f) fotocopia di un documento d’identità valido;
g) fotocopia del codice fiscale.
Art. 16
(Concessione ed erogazione dei contributi)
1. Il Servizio provvede, entro sessanta giorni dalla presentazione dalla domanda:
a) all’accertamento dei requisiti formali di ammissibilità;
b) alla determinazione dell’entità del contributo spettante, ai sensi dell’articolo 14.
2. Con decreto del Direttore del Servizio si provvede alla concessione del contributo e alla contestuale liquidazione del relativo importo nei confronti del richiedente, in un’unica soluzione, a rimborso delle spese sostenute.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
(Modulistica)
1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande e delle dichiarazioni di cui ai Capi II, III e IV, sono diramati appositi modelli, con decreto del Direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 18
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 19
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.