Il comitato dei corregionali all’estero
Il Comitato dei corregionali all’estero e dei rimpatriati è stato costituito con decreto del Presidente della Regione n. 0155/Pres. del 12 maggio 2004, previa delibera della Giunta regionale n.1139 del 7 maggio 2004, per la durata di cinque anni. E’ l’organo consultivo dell’Amministrazione regionale, con compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.
Il Comitato assolve i compiti indicati all’art.7 della legge regionale n. 7 del 26 febbraio 2002, in particolare:
si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno per:
a. esaminare lo stato di attuazione delle politiche per i corregionali fuori del territorio regionale e i rimpatriati;
b. formulare proposte sulla programmazione degli interventi e sulle eventuali priorità per le iniziative del piano triennale;
c. esprimere parere alla Giunta regionale sul piano triennale;
d. esprimere parere sulle richieste di riconoscimento di cui all’art 10 (Riconoscimento della funzione di interesse regionale di Enti, Associazioni e Istituzioni)
Può essere convocato in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.
Ai sensi dell’art .8 della legge regionale n. 7 del 26 febbraio 2002 il Comitato dei corregionali all’estero e dei rimpatriati è composto da:
e. il Presidente della Regione o l’Assessore regionale delegato, che lo presiede;
f. il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell’articolo 10;
g. venti rappresentanti effettivi e venti supplenti dei corregionali all’estero, dei quali almeno quattro effettivi e quattro supplenti di età, alla data della nomina, inferiore a 35 anni, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell’articolo 10. I rappresentanti supplenti partecipano alle sedute soltanto in sostituzione di quelli effettivi assenti giustificati. Le designazioni sono effettuate tenendo conto della necessità di rappresentare le diverse realtà continentali dei corregionali all’estero, nonchè le donne, le categorie economiche e le professioni;
h. tre rappresentanti dei corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell’articolo 10;
i. tre rappresentanti dei rimpatriati, rientrati da non oltre cinque anni, designati dalle associazioni degli stessi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni dei rimpatriati operanti nel territorio regionale;
j. i Presidenti delle Province o loro delegati;
k. quattro Sindaci di Comuni in rappresentanza delle diverse parti del territorio regionale, designati dall’ANCI del Friuli Venezia Giulia;
l. tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali dell’industria, artigianato, commercio, agricoltura e cooperazione, designati dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
m. un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in ambito regionale;
n. un rappresentante per ciascuna delle Università degli Studi di Udine e Trieste;
o. il Dirigente scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
p. i componenti del Consiglio generale degli italiani all’estero emigrati dal Friuli Venezia Giulia o, in mancanza, un rappresentante del Consiglio stesso.