Come si calcola la pensione internazionale

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

La totalizzazione consente di "sommare" i periodi assicurativi italiani ed esteri ai fini del diritto alla pensione, ma non comporta il trasferimento di contributi da un Paese all’altro.

Essa è ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nello Stato che concede la pensione. Se non si verifica questa condizione, i contributi vengono utilizzati dall’altro Stato.
Per i regolamenti comunitari il periodo minimo è di 52 settimane, mentre per le convenzioni bilaterali è stabilito in modo diverso dai singoli Accordi.
Solo alcune convenzioni bilaterali, inoltre, ammettono la totalizzazione dei contributi con Paesi terzi, a condizione che risultino legati a loro volta, da convenzioni di sicurezza sociale sia all’Italia sia all’altro Stato contraente (totalizzazione multipla).
Per la totalizzazione sono validi, generalmente, tutti i tipi di contributi: obbligatori, da riscatto, versamenti volontari ed anche i contributi figurativi (servizio militare di leva), tranne le eccezioni previste in Accordo.


La totalizzazione dei periodi assicurativi


STATO                                                                                   Periodi minimi per la totalizzazione (in settimane)


Paesi UE, SEE, Svizzera                                                   52
Argentina                                                                            52
Australia                                                                              52
Bosnia-Erzegovina                                                              1
Brasile                                                                                     1
Canada – Quebec                                                                53
Capoverde                                                                            52
Croazia                                                                                  52
Jersey Is.del Canale                                                            1
Macedonia                                                                               1
Montenegro                                                                            1
Principato di Monaco                                                          53
Rep. di S.Marino                                                                   52
Santa Sede                                                                            52
Serbia                                                                                       1
Tunisia                                                                                     52
Turchia                                                                                    52
Uruguay                                                                                   1
USA                                                                                          52
Venezuela                                                                               52


LA PENSIONE IN ”PRO-RATA”

Quando il diritto alla pensione si raggiunge con la totalizzazione dei contributi, il calcolo viene effettuato in "pro-rata", cioè in proporzione ai periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione.

Esempio

Un lavoratore che risiede in Italia ha versato 14 anni di contributi nel nostro Paese e 12 anni in Germania, avendo svolto attività nei due Stati. Senza totalizzazione non avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto non raggiungerebbe i requisiti contributivi minimi né in Italia, né in Germania. Totalizzando i contributi, invece, raggiunge il diritto alla pensione con 26 anni. L’Inps, al compimento dell’età pensionabile, liquida una pensione il cui importo è calcolato sulla base dei 14 anni di contributi versati in Italia. La Germania liquiderà la pensione sulla base dei 12 anni di contribuzione tedesca, al raggiungimento dell’età prevista dalla propria legislazione.


Importo minimale

Dal 1° settembre 1995, l’importo mensile delle pensioni in regime internazionale non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione accreditato in Italia, ad un quarantesimo del trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione stessa.

Trattamento minimo

La pensione in regime internazionale il cui importo, sommato a quello dell’eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto annualmente dalla legge italiana, viene integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti previsti per legge.
L’assicurato, oltre ai requisiti reddituali, deve far valere almeno dieci anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia a decorrere dal 1° febbraio 1995.

Per le pensioni con decorrenza da ottobre 1992 a gennaio 1995 è sufficiente avere 5 anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa svolta in Italia e per quelle con decorrenza da febbraio 1991 a settembre 1992 è sufficiente aver lavorato un solo anno in Italia.

I contributi devono derivare da attività lavorativa: non sono considerati validi i contributi volontari e figurativi mentre sono considerati validi i contributi per malattia verificatasi durante il rapporto di lavoro e i periodi di lavoro riscattati in Italia.

Hanno invece diritto all’integrazione al trattamento minimo, anche senza i dieci anni di contribuzione i residenti in Italia titolari di pensione liquidata in regime comunitario o in regime di convenzione bilaterale con i seguenti Stati: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Croazia, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Serbia, Stati Uniti d’America, Tunisia, Uruguay.

Residenti nei Paesi UE, SEE E SVIZZERA

Per disposizione della normativa comunitaria l’integrazione al trattamento minimo non viene pagata ai titolari di pensione che risiedono in uno stato membro diverso dall’Italia.

Ciò in quanto le prestazioni speciali a carattere non contributivo (pensione sociale e assegno sociale, pensioni, assegni e indennità a invalidi civili, ciechi civili e sordomuti ecc.) vanno garantite dal Paese di residenza e, di conseguenza, non sono esportabili in ambito comunitario.

Dal 1° giugno 2002, con l’entrata in vigore dell’accordo CE-Confederazione svizzera, il trattamento minimo e le altre prestazioni a carattere non contributivo non sono esportabili in territorio svizzero.

I PAGAMENTI ALL’ESTERO

Le pensioni in convenzione internazionale vengono pagate all’estero ogni mese, con le stesse modalità delle pensioni nazionali. Per importi modesti sono previste cadenze semestrali o annuali.

I pensionati che risiedono all’estero possono scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:

A)pagamento con accredito su conto corrente in euro o in valuta locale;
B)pagamento in contanti presso uno sportello bancario;
C)bonifico bancario al proprio domicilio;
D)carta ricaricabile.

Come per le pensioni in Italia, il pagamento avviene in modo unificato, pertanto il titolare di più pensioni è tenuto ad utilizzare un unico Istituto bancario.
I pagamenti vengono effettuati in euro negli Stati europei che hanno aderito alla moneta unica ed in altri Stati dell’area europea, in dollari USA negli Stati Uniti, in America latina, in Africa ed in Asia e nella moneta locale in Australia, Svizzera, Danimarca, Regno Unito, Norvegia, Islanda e Svezia.