Decreto Legge 16 gennaio 2008

Oggetto: Determinazione, per l’anno 2008, delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all’estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l’utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero;


Considerato che l’art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorità concertante;


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e’ stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze che ha
unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze;


Visto l’art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l’art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;


Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007, relativo alla
determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2007 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2007;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata
omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l’anno 2008 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 23 novembre 2007;
Decreta:


Art. 1.
Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2008 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2008, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani operanti all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche’ per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.


Art. 2.
Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1.


Art. 3.
Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2008
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoa Schioppa

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