Gli aspetti fiscali

L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, deve sottoporre a tassazione anche i trattamenti pensionistici corrisposti ai residenti all’estero. Pertanto, sono state stipulate apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale, che prevedono, in linea generale, la tassazione nel solo Paese di residenza.
Coloro che risiedono negli Stati in cui sono in vigore tali convenzioni, per evitare una doppia tassazione sulla propria pensione, possono chiedere la detassazione in Italia, utilizzando il modello MOD.EP I, disponibile in quattro lingue presso il sito www.Inps.it, nella sezione moduli, che deve essere vistato dall’Autorità fiscale del Paese di residenza e, quindi, inviato alla sede dell’Inps che gestisce la pensione.

Rimborsi

Nel caso di imposte non dovute, definitivamente versate dall’Inps al fisco, il pensionato può presentare istanza di rimborso, entro il termine di 48 mesi dalla data in cui l’imposta è stata prelevata, al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara.


I PAGAMENTI ALL’ESTERO

Le pensioni in convenzione internazionale vengono pagate all’estero ogni mese, con le stesse modalità delle pensioni nazionali. Per importi modesti sono previste cadenze semestrali o annuali.

I pensionati che risiedono all’estero possono scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:

A)pagamento con accredito su conto corrente in euro o in valuta locale;
B)pagamento in contanti presso uno sportello bancario;
C)bonifico bancario al proprio domicilio;
D)carta ricaricabile.

Come per le pensioni in Italia, il pagamento avviene in modo unificato, pertanto il titolare di più pensioni è tenuto ad utilizzare un unico Istituto bancario.
I pagamenti vengono effettuati in euro negli Stati europei che hanno aderito alla moneta unica ed in altri Stati dell’area europea, in dollari USA negli Stati Uniti, in America latina, in Africa ed in Asia e nella moneta locale in Australia, Svizzera, Danimarca, Regno Unito, Norvegia, Islanda e Svezia.