Le pensioni dei paesi Extracomunitari

LE CONVENZIONI BILATERALI
LA DOMANDA

L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con alcuni Stati extracomunitari. Tali convenzioni hanno lo scopo di tutelare i lavoratori che hanno prestato e/o prestano attualmente attività lavorativa, oltre che in Italia, anche in questi Paesi.


LE CONVENZIONI BILATERALI

Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale consentono agli interessati di:


1)sommare, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione i periodi di assicurazione compiuti in Italia con quelli compiuti in ciascuno Stato convenzionato (totalizzazione dei periodi assicurativi);
2)ottenere il pagamento della pensione nel Paese di residenza;
3)beneficiare della parità di trattamento con i cittadini del Paese in cui prestano attività lavorativa.


LA DOMANDA

La domanda di pensione in convenzione internazionale va presentata all’Istituzione competente dello Stato di residenza. Essa è valida a tutti gli effetti anche per l’altro Stato convenzionato.
Al momento della domanda è bene segnalare i periodi assicurativi maturati nell’altro Stato contraente (o negli altri Stati, in caso di totalizzazione multipla).
L’Istituzione che accoglie la domanda di pensione in convenzione internazionale si fa carico di segnalare all’Ente previdenziale dell’altro Stato convenzionato (o degli altri Stati, in caso di totalizzazione multipla) la richiesta presentata dal lavoratore.
Sui moduli di domanda, da ritirare presso l’Inps, se si tratta di residenti in Italia, o presso l’Istituzione competente del Paese estero di residenza, vanno riportate le informazioni anagrafiche, quelle relative all’attività lavorativa svolta nei diversi Stati e tutte le altre notizie utili alla lavorazione della pensione in convenzione internazionale.