Il lavoratore distaccato

Il lavoratore distaccato è colui che esercita un’attività subordinata presso un’impresa, con sede nel territorio di uno Stato, e che viene inviato, per un limitato periodo di tempo, in un altro Stato per svolgervi un lavoro.
Per il lavoratore distaccato non vige il principio della territorialità rimane soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa.
(Lo stesso principio è stabilito anche per il personale viaggiante, trasporti, membri di ambasciate e consolati e loro familiari…)


Nei Paesi membri U.E. :


il lavoratore rimane soggetto alla legislazione del primo Stato membro per un periodo di12 mesi rinnovabili al massimo per altri 12.(artt.13 e 14 Reg.CEE n.1408/71) Lo stesso principio è stabilito anche per il personale viaggiante, trasporti, membri di ambasciate e consolati e loro familiari, etc..


Nei Paesi extra U.E. convenzionati:


il periodo di distacco massimo è regolamentato da ogni singola Convenzione.
I lavoratori distaccati, quindi, restano assicurati presso l’INAIL, per quanto riguarda la tutela degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per cui ad essi vengono erogate le prestazioni previste dal sistema di indennizzo nazionale
Per ottenere informazioni ed accedere alle prestazioni potranno rivolgersi ad una Sede dell’INAIL