Il servizio sanitario

Il rientro definitivo


Per usufruire delle prestazioni garantite dal SSN è necessaria l’iscrizione presso gli Uffici dell’Azienda Sanitaria Locale del territorio in cui l’utente ha la residenza.


Con l’iscrizione viene rilasciata la Tessera Sanitaria che è il documento con cui è possibile beneficiare delle prestazioni fornite dal SSN. In essa è riportato il nome, cognome, indirizzo, codice fiscale del titolare e nominativo del medico curante.
Per ottenere l’iscrizione è necessario recarsi presso gli Uffici della Azienda Sanitaria Locale – ASL del territorio in cui l’utente ha la residenza muniti del codice fiscale, del documento di riconoscimento valido e del certificato di residenza in carta semplice o autocertificazione.


L’iscrizione al SSN garantisce:


1. la scelta del medico di famiglia o del pediatra (che garantiscono gratuitamente: visite ambulatoriali e domiciliari; prescrizioni di farmaci; richieste di visite specialistiche; certificazioni per incapacità temporanea al lavoro; certificazioni obbligatorie per accedere negli asili nido, nelle scuole materne – elementari – medie – secondarie; certificazione per l’astensione dal lavoro del genitore per malattia del figlio; certificazione richiesta dall’autorità scolastica di idoneità allo svolgimento di attività sportive all’interno della scuola). Il medico di famiglia può essere revocato o sostituito in qualsiasi momento;


2. l’assistenza specialistica. Vi si può accedere mediante richiesta del medico di famiglia o del pediatra, esibendo il tesserino sanitario. Per le visite odontoiatriche, ostetricie, ginecologiche, pediatriche e oculistiche non è necessaria la richiesta del medico di famiglia. Per ogni visita specialistica si deve pagare un ticket. E’ invece gratuita la visita specialistica nei confronti dei seguenti soggetti: richiedente (e familiari a carico) disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento; titolare di basso reddito; bambini di età inferiore ai 6 anni; beneficiario di pensione sociale con familiari a carico;


3.
il ricovero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionati;


4. l’assistenza farmaceutica (acquisto medicinali).

Il rientro temporaneo


L’assistenza sanitaria durante il temporaneo rientro in Italia si distingue per la condizione di:


a. Lavoratori distaccati all’estero dipendenti da imprese italiane :I "lavoratori italiani distaccati all’estero" sono i dipendenti da imprese italiane o straniere aventi sede in Italia che continuano a rimanere iscritti nella posizione previdenziale ed assistenziale italiana. Detti lavoratori possono mantenere la cittadinanza italiana o trasferire la residenza all’estero provvedendo all’iscrizione all’AIRE con la conseguente cancellazione dagli elenchi degli assistiti dal Servizio Sanitario.Nei periodi di rientro temporaneo questi lavoratori possono usufruire dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini italiani.Per accedere alle prestazioni sanitarie è indispensabile la presentazione al Distretto sanitario (struttura sanitaria competente per territorio) di una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la dipendenza da impresa italiana o estera con sede o rappresentanza legale in Italia e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, disciplinato dalla legislazione italiana, con conseguente posizione previdenziale ed assistenziale in corso in Italia (modello datore di lavoro formato PDF)
Il Distretto sanitario rilascia la tessera sanitaria (documento che prova l’iscrizione al SSN) che garantisce tutte le prestazioni sanitarie erogate dal SSN ad eccezione della scelta del medico di famiglia, nonché l’assistenza specialistica ed ospedaliera. 


b. Cittadini emigrati in via permanente all’estero ed iscritti all’AIRE:I cittadini emigrati in via permanente all’estero ed iscritti all’AIRE ed i loro familiari che rientrino temporaneamente in Italia da Paesi dell’Unione Europea devono procurarsi il modello E111 o la Tessera Sanitaria Europea (nei Paesi in cui è già utilizzata).
Coloro che rientrano da Paesi extraeuropei convenzionati devono procurarsi il modello E111 o il modello equivalente del Paese estero.
Inoltre coloro che rientrano da Paesi non convenzionati devono presentare al Distretto sanitario competente sul territorio il documento attestante la condizione di emigrato (documento rilasciato dal Consolato) o la dichiarazione di titolarità di pensione (allegando un certificato AIRE).


Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rilascia un attestato che dà diritto agli iscritti all’AIRE e ai familiari a carico a prestazioni ospedaliere urgenti (prestazione erogate tramite Pronto Soccorso) per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare, usufruibili anche in più periodi (non devono superare i 90 giorni nell’anno solare).
Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario che il cittadino iscritto all’AIRE presenti allo sportello distrettuale competente sul territorio una dichiarazione rilasciata dal Consolato competente che dimostri la qualità di emigrato, o la titolarità di pensione corrisposta da Ente previdenziale italiano. È inoltre necessario dichiarare l’inesistenza, nel Paese di residenza, di una copertura assicurativa (pubblica o privata) che garantisca il rimborso della spesa relativa alle prestazioni sanitarie fruite.
In mancanza della dichiarazione rilasciata dal Consolato, può essere sottoscritta un’autocertificazione in cui si attesta lo stato di emigrato e che non si è in possesso di una copertura assicurativa (pubblica o privata) che garantisca il rimborso della spesa relativa alle prestazioni sanitarie fruite.