L’art.35 della Costituzione tutela il lavoro italiano all’estero, attuando con tale previsione un preciso impegno dello Stato italiano nei confronti dei lavoratori migranti, per quanto riguarda sia la disciplina del rapporto di lavoro che quella della sicurezza sociale.
Il fenomeno dell’emigrazione, profondamente cambiato nel corso degli anni, ha sviluppato processi di integrazione tra i popoli, influendo tra l’altro sul bisogno di tutela e sul livello di protezione dei diritti sociali da garantire ai lavoratori.
Si è, quindi, pervenuti in campo internazionale all’adozione di strumenti normativi idonei a coordinare, e ove possibile armonizzare fra loro, le singole normative internazionali, per affermare i diritti sociali dei lavoratori ed evitare che il lavorare all’estero potesse pregiudicare l’esercizio dei diritti acquisiti o fosse di ostacolo ai diritti in corso di acquisizione.
L’interesse dell’INAIL, alla luce del proprio fine istituzionale teso alla tutela globale e integrata del lavoratore, è quello di accelerare il processo di adeguamento e di armonizzazione della normativa in vigore sia in regime comunitario che extracomunitario, allo scopo di semplificare le procedure amministrative esistenti o di superare gli ostacoli di carattere tecnico.
Per quanto concerne la tutela del lavoratore all’estero è necessario operare una distinzione tra attività svolta in ambito comunitario e attività svolta in ambito extracomunitario.
E’ opportuno premettere che, di norma, le legislazioni di sicurezza sociale, in ambito comunitario e in ambito extracomunitario, si basano su precisi principi fondamentali:
• PARITA’ DI TRATTAMENTO
In base al quale ciascuno Stato stipulante riconosce ai lavoratori stranieri, operanti sul proprio territorio nazionale, gli stessi diritti riservati ai cittadini residenti.
• TERRITORIALITA’ DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Principio che prevede, come regola generale, l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale del luogo dove viene effettivamente svolto il lavoro.
• ESPORTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI
Ad ulteriore garanzia del lavoratore migrante, è previsto che le prestazioni non siano soggette a riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l’avente diritto trasferisca la propria residenza in un altro Paese.
• TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In base a tale principio è consentito il cumulo dei periodi di occupazione, assicurazione e residenza compiuto dal lavoratore in virtù delle legislazioni dei vari Paesi, nella misura necessaria ed a condizione che non si sovrappongano.