Paesi appartenenti all’Unione Europea. Normativa comunitaria

Normativa comunitaria


Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel sistema comunitario sono regolati dalle disposizioni contenute nei seguenti Regolamenti:


Regolamento CEE n. 1408/71 (e successive modifiche)
(disciplina l’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità)


Regolamento CEE n. 574/72 (e successive modifiche)
(Regolamento di esecuzione che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. 1408/71)


Regolamento CE n. 1606/98 (e successive modifiche)
(estende il Reg.1408/71 ai regimi speciali per i dipendenti pubblici)
L’Unione europea ha disciplinato i rapporti in materia di sicurezza sociale nei seguenti Paesi:
• Austria
• Belgio
• Danimarca
• Finlandia
• Francia
• Germania
• Grecia
• Irlanda
• Italia
• Lussemburgo
• Olanda
• Portogallo
• Regno Unito
• Spagna
• Svezia


In base ai Regolamenti Comunitari citati, la tutela assicurativa è governata dal principio di territorialità, secondo il quale la legislazione applicabile è quella dello Stato membro in cui si svolge l’attività lavorativa (art.13 Reg.CEE n.1408/71).


Ne deriva perciò che:


Un cittadino italiano che lavora in un Paese membro dell’U.E. ed ivi subisce un evento lesivo, ha diritto alle prestazioni secondo la legislazione del Paese dell’istituzione assicurativa a cui è iscritto.


Un cittadino di un Paese membro dell’U.E. che lavora in Italia ed ivi subisce un evento lesivo, ha diritto alle prestazioni erogate dall’istituzione assicurativa a cui è iscritto (INAIL).


Qualora, un lavoratore che abbia subito un infortunio all’estero, si trovi in Italia e si rivolga ad una Sedi INAIL, la sede stessa sarà tenuta a trasmettere con sollecitudine la richiesta di prestazioni dell’interessato all’istituzione competente o all’organismo di collegamento del Paese in cui è avvenuto l’infortunio.


Le prestazioni sono fornite dall’istituzione competente del Paese in cui si è verificato l’infortunio.
In caso di esposizione al rischio di malattia professionale, le prestazioni sono erogate da parte dell’istituzione del Paese membro in cui si è verificata l’ultima esposizione al rischio.


Nell’ipotesi in cui il lavoratore, vittima di un infortunio o malattia professionale, dimora nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente o è autorizzato dallo Stato competente a recarsi in altro Stato per ricevere delle cure, o è autorizzato dallo Stato competente a ritornare nello Stato in cui risiede o in cui intende risiedere, ha diritto:


• alle prestazioni in natura erogate per conto dell’istituzione competente dall’istituzione di dimora o di residenza secondo le disposizioni che la stessa applica come se fosse ad essa iscritto;


• alle prestazioni in danaro erogate dall’istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.


Enti di collegamento:
• Austria: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)
• Belgio: Fonds des Accidents du Travail (FAT)
• Danimarca: Socialministeriet Arbejdsskadestyrelsen
• Finlandia: Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto
• Francia: Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salaries (CNAMTS
• Germania: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG)
• Grecia: Institution for Social Insurance (IKA)
• Irlanda: Health and Safety Authority (HSA)
• Lussemburgo: Association d’Assurance contre les Accidents
• Olanda: Division Working Condition
• Portogallo: Centro Nacional de Proteccao contra os Rischos Profissionais (CNPRP)
• Regno Unito: Health and Safety Executive (HSE)
• Spagna: Associasion de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT)
• Svezia: Riksforsakringsverket