Normativa extracomunitaria
Per i Paesi non facenti parte della Comunità europea la materia della sicurezza sociale è regolata dalle Convenzioni internazionali, ove stipulate, o, in mancanza, dalla legge n.398 del 3.10.87 che ha convertito con modifiche il Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 (testo coordinato).
In Italia le Convenzioni internazionali, rese operative dal relativo Accordo Amministrativo che ne disciplina l’applicazione nel concreto, sono gestite dall’INAIL per la parte relativa all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni se l’attività è espletata in un Paese con il quale l’Italia ha stipulato una Convenzione internazionale, si applicheranno le disposizioni di cui alla Convenzione stessa
Di conseguenza il lavoratore per ottenere informazioni e ricevere le prestazioni si rivolgerà all’ente assicuratore estero dove lavora come se fosse cittadino di quello Stato (parità di trattamento).
• Argentina
• Australia (Stato del Victoria)
• Brasile
• Canada (Ontario e Quebec)
• Capo Verde
• Croazia
• Isole del Canale (Jersey, Guernsey, Aldernay, Hern, Jethou e Man)
• Jugoslavia
• Principato di Monaco
• Santa Sede
• San Marino
• Slovenia
• Svizzera
• Tunisia
• Turchia
• Uruguay
• Venezuela