REFERENDUM DEL 29 MARZO: ENTRO L’8 FEBBRAIO L’OPZIONE PER VOTARE IN ITALIA

da | Feb 6, 2020 | Notizie, Primo piano

REFERENDUM DEL 29 MARZO: ENTRO L’8 FEBBRAIO L’OPZIONE PER VOTARE IN ITALIA.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione del referendum, emanato dal Presidente
Mattarella, è divenuta ufficiale la data del voto fissata dal Governo il 29 marzo. Con il referendum gli italiani dovranno decidere se approvare o meno la riforma costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari. Tra gli effetti dell’emanazione del decreto anche alcune scadenze che riguardano gli italiani all’estero, prima tra tutte la scelta dell’opzione di votare inItalia. Come noto, i connazionali residenti all’estero anche ai referendum votano per corrispondenza, ma possono scegliere anche di tornare in Italia e votare nel comune di iscrizione Aire. Per farlo devono inviarne comunicazione all’Ufficio consolare non oltre i dieci giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni, cioè entro il prossimo 8 febbraio.

Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia. La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria. La comunicazione da inviare ai Consolati può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Le sedi consolari stanno pubblicando sui loro siti web anche un  fac
simile di modulo da compilare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione
scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio
dell’opzione. Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio
sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica. (aise)

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