Guida all’utilizzo dei servizi consolari

Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Come fare per..ottenere l’iscrizione all’AIRE?

L’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) contiene i dati dei cittadini trasferiti all’estero, di quelli nati e residenti all’estero.
L’iscrizione all’AIRE deve essere effettuata:
– per trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero;
– a seguito della registrazione dell’atto di nascita;
– per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero.
• Sei cittadino italiano e risiedi all’estero?
• Desideri beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Ufficio consolare?
• Vuoi esercitare il tuo diritto di voto in occasione di referendum e di elezioni politiche?
E’ necessario iscriversi all’AIRE
Legge n. 470/1988 e successive modificazioni.

Non sono iscritti all’AIRE:

-i cittadini che si recano all’estero con l’intento di rimanervi per periodi di durata limitata, non superiore a dodici mesi;
-gli impiegati civili e militari dello Stato, in servizio all’estero

Iscriversi all’AIRE è un diritto-dovere di tutti i cittadini italiani che risiedono all’estero.

occorrono:
– documento di riconoscimento (anche in fotocopia);
– documento giustificativo (ad es. utenze) dell’effetiva residenza nella Circoscrizione consolare, oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
– apposito modulo, debitamente compilato.

Iscrizione gratuita

Carta d’identità o documento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, la tessera di riconoscimento rilasciata da un’Amministrazione dello Stato, purché munita di fotografia e di timbro.

Il servizio può essere richiesto al servizio Consolare per posta, per fax o di persona.

Documenti in lingua straniera

Tutti i documenti in lingua straniera da utilizzare in Italia devono essere tradotti in italiano.
Le traduzioni, per avere validità, devono portare il timbro consolare “per traduzione conforme”.

I documenti da produrre in Italia devono essere legalizzati

• mediante il timbro “Apostille” da parte dell’Autorità competente dello Stato in cui l’atto è stato rilasciato, oppure
• mediante legalizzazione da parte dell’Autorità consolare italiana.

Gli atti rilasciati da Autorità pubbliche di uno degli Stati firmatari della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata dall’Italia il 20.12.66) sono validi in Italia, senza necessità di legalizzazione consolare, solo se muniti di Apostille rilasciata dall’Autorità competente del paese in cui l’atto è stato formato.

L’Apostille è richiesta per i seguenti atti pubblici:

– certificati di nascita, matrimonio, morte e certificati rilasciati dai competenti Uffici locali, nonché delle sentenze di divorzio,
– atti ufficiali rilasciati da autorità rappresentanti di corti e tribunali dello Stato,
– documenti ufficiali amministrativi,
– atti notarili, deleghe/dichiarazioni, eseguite in presenza di Notaio Pubblico,
– autentiche di firma da parte di notai pubblici autorizzati.

Gli Stati firmatari della Convenzione dell’Aja sono:

Albania, Argentina, Australia, Austria, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Cina, Corea, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Irlanda, Israele, Latvia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Monaco, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Panama, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, Venezuela. E ancora: Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Colombia, Domenica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Grenada, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Kazakhstan, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Malawi, Mauritius, Namibia, Niue, Repubblica Moldova, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Seychelles, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago.

Attenzione!

Non sempre è obbligatorio servirsi del modulo predisposto dall’Ufficio consolare. Esso, tuttavia, facilita la corretta formalizzazione delle richieste.

Modulistica

Tutti i moduli possono essere ritirati presso l’Ufficio consolare o scaricati da internet, collegandosi al sito web dell’Ufficio consolare.

Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Come fare per… servirsi dell’autocertificazione?

L’autocertificazione è una dichiarazione che l’interessato sottoscrive in sostituzione della normale certificazione.

Si possono autocertificare solo le informazioni già presenti in un pubblico registro italiano:

– la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza;
– il godimento dei diritti politici;
– la nascita di un figlio, il decesso del coniuge, di un ascendente o di un discendente;
– l’iscrizione ad albo o elenco professionale tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
– lo stato di famiglia, l’esistenza in vita e lo stato civile;
– il titolo di studio o la qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione di aggiornamento o di qualifica tecnica;
– la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
– l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
– il possesso e numero del Codice Fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato;
– lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e categoria di pensione, la qualità di studente o di casalinga

Legge n. 127/1997 e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R 403/1998), in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; e D.P.R. n. 445/2000, art. 46 (autocertrificazione) e art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Attenzione!

– la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
– l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
– tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari;
– l’assenza di precedenti penali;
– tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
– i certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all’università quelli che devono essere presentati a qualsiasi titolo agli uffici della motorizzazione civile;
– i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai Comuni nell’ambito di procedimenti di loro competenza.

occorrono:
– dichiarazione sottoscritta dall’interessato;
– fotocopia del documento di riconoscimento.

Non si possono autocertificare:

– i certificati medici, sanitari, veterinari;
– i certificati di origine, di conformità (Comunità Europea);
– i certificati di marchi o brevetti.

In caso di false dichiarazioni si incorre in sanzioni amministrative e penali.

Come fare per…la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà?

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco dei dati autocertificabili e che siano di diretta conoscenza di colui che dichiara possono essere comprovati, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di servizi pubblici.

occorrono:
– dichiarazione sottoscritta dall’interessato;
– fotocopia del documento di riconoscimento.

Non possono essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi vi acconsentano, né possono essere utilizzate davanti all’autorità giudiziale nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Come fare per… ottenere un certificato?

Rilascio certificati

Il cittadino italiano, iscritto all’AIRE, può richiedere all’Ufficio consolare le certificazioni di cui può aver bisogno: certificati anagrafici (residenza, stato libero, cittadinanza, ecc.) o altro.

Per agevolare il rilascio di questi certificati è necessario far pervenire al Comune di provenienza, tramite l’Ufficio consolare, tutte le eventuali variazioni nello stato civile (nascite, morti, matrimoni, divorzi) e nella cittadinanza, che si verifichino all’estero, nonché il cambiamento d’indirizzo.

occorrono:
– richiesta all’Ufficio consolare;
– documento di riconoscimento.

servizio a pagamento

Il servizio può essere richiesto all’Ufficio consolare per posta, per fax, di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.
I certificati hanno validità per sei mesi dalla data in cui sono stati rilasciati (salvo diversa disposizione di legge).
La validità delle certificazioni anagrafiche e di stato civile è prolungabile, se l’interessato dichiara che non sono intervenute modifiche e sottoscrive tale dichiarazione.
Hanno validità illimitata i certificati e le dichiarazioni sostitutive che attestano fatti personali non modificabili (nascita, morte, titoli di studio, ecc.)

Come fare per… ottenere un certificato di esistenza in vita?

È il certificato che l’ente erogatore delle pensioni – INPS – richiede al fine di accertare che il connazionale, titolare di una pensione, sia in vita.

occorre:
– autocertificazione dell’esistenza in vita.

Stato civile

L’Ufficio consolare:

– si occupa di iscrizione, annotazione e tenuta dei registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte;
– provvede alla celebrazione del matrimonio consolare;
– provvede alle pubblicazioni di matrimonio (solo se uno degli sposi è iscritto all’AIRE);
– emette atti di cittadinanza;
– rilascia certificati dei documenti che attestano lo stato civile;
– riceve e trasmette, per la trascrizione ai Comuni italiani, gli atti di stato civile emessi dalle Autorità straniere o dall’Ufficio consolare.

Come fare per… registrare la nascita, aggiornare la situazione anagrafica, consentire l’automatico riconoscimento della cittadinanza italiana al proprio figlio?

occorrono:
– atto di nascita, emesso dall’Ufficio di stato civile del Paese straniero;
– documento comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (o autocertificazione).

servizio gratuito

Come fare per… registrare il matrimonio?

occorrono:
– certificato di matrimonio, rilasciato dalle Autorità locali;
– documento comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei due sposi (o autocertificazione).

servizio gratuito

Come fare per… registrare il divorzio?

occorrono:
– richiesta, presentata da chi ne ha interesse;
– documento di riconoscimento del richiedente;
– copia della sentenza di divorzio;
– apposito modulo, debitamente compilato.

servizio gratuito

Come fare per… registrare la morte?

Tutti i documenti debbono essere in originale.

occorrono:
– atto di morte, emesso dall’Ufficio di stato civile competente;
– documento riconoscimento del richiedente;
– apposito modulo, debitamente compilato.

servizio gratuito

Attenzione!

I servizi di cui sopra possono essere richiesti all’Ufficio consolare per posta, di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

Matrimonio

Come fare per… contrarre matrimonio consolare?

Il matrimonio consolare, di norma, è celebrato quando gli sposi non hanno la cittadinanza del Paese in cui si trova l’Ufficio consolare.

Il cittadino residente all’estero può contrarre matrimonio davanti all’Autorità consolare (matrimonio consolare).

occorrono:
– certificato di cittadinanza italiana di uno dei due sposi (o autocertificazione);
– certificato di residenza nella Circoscrizione consolare di uno dei due sposi (o autocertificazione);
– certificato di avvenute pubblicazioni di matrimonio.

servizio gratuito

Pubblicazioni di matrimonio

La pubblicazione di matrimonio consiste in un verbale di promessa di matrimonio, redatta di fronte all’Autorità consolare, da entrambi gli interessati.
La pubblicazione di matrimonio viene affissa all’albo consolare per otto giorni consecutivi.
Trascorsi tre giorni successivi alla pubblicazione senza alcuna opposizione, si potrà celebrare il matrimonio o ottenere il certificato di avvenuta pubblicazione.

occorrono (di entrambi gli interessati):
– atto di nascita (o autocertificazione);
– certificato di residenza (o autocertificazione);
– certificato di cittadinanza (o autocertificazione);
– certificato di stato libero (o autocertificazione).

servizio a pagamento

Come fare per… effettuare le pubblicazioni di matrimonio?

È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.
Cittadinanza

La normativa sulla cittadinanza prevede il caso di coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla.
È cittadino italiano chi nasce da genitori italiani, a prescindere dal luogo di nascita.

Come fare per… riacquistare la cittadinanza italiana?

occorrono:
– dimostrazione del pregresso possesso cittadinanza italiana;
– dichiarazione resa dall’interessato all’Autorità consolare;
– residenza in Italia, entro un anno dalla dichiarazione;
– domanda sottoscritta dall’interessato.
Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di applicazione(D.P.R. n. 572/1993 e DPR n. 362/1994).
La normativa sulla cittadinanza prevede il caso di discendenti di cittadini italiani che vogliono il riconoscimento dell’eventuale possesso della cittadinanza.
Necessità di ulteriore documentazione andrà valutata caso per caso.

Come fare per… ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana?

occorrono:
– atti di stato civile (nascita, completo di paternità e maternità, matrimonio, morte) dell’ascendente italiano;
– atti di stato civile (nascita, matrimonio, eventuale morte) degli ascendenti diretti nati all’estero e del richiedente;
– certificato di nascita e di cittadinanza del richiedente;
– documento giustificativo (ad es. utenze) dell’effettiva residenza nella Circoscrizione consolare, oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
– domanda sottoscritta dall’interessato.

Come fare per… acquistare la cittadinanza italiana?

La cittadinanza diventa effettiva solo se lo straniero:

– a seguito del decreto di concessione
– presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato.

occorrono:
– per i coniugi di cittadini italiani: tre anni di matrimonio, per i residenti all’estero;
– per quanti hanno un rapporto di servizio con lo Stato italiano: cinque anni di servizio;
– domanda sottoscritta dall’interessato, presentata al Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Autorità diplomatico consolare competente.

La normativa sulla cittadinanza prevede il caso di stranieri residenti all’estero che desiderano acquistarla.
È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.

Passaporto

Il passaporto è un documento di viaggio e di riconoscimento.
Ha una validità di 10 anni.
Dal 26 ottobre 2006 gli Uffici Consolari italiani all’estero rilasciano il passaporto elettronico. Tale passaporto utilizza moderne tecnologie (stampa anticontraffazione, microprocessore che consente la registrazione dei dati del titolare del documento e dell’Autorità che lo ha rilasciato) che offrono standard più elevati di sicurezza.
Gli USA consentono, ai titolari di passaporto elettronico, l’ingresso nel Paese senza visto, per soggiorni fino a 90 giorni. Nel caso di figli minorenni che accompagnano il titolare, occorre il passaporto personale del minore.
Per viaggiare nel territorio dei Paesi dell’Unione Europea è sufficiente la carta d’identità italiana.

Come fare per… ottenere il rilascio del passaporto?

Si può chiedere il rilascio del passaporto presso un Ufficio consolare in cui non si è residenti, ma – in tal caso – occorre il “nulla osta” e la delega dell’Ufficio competente per Circoscrizione territoriale di residenza.
Se il richiedente è residente in Italia occorre il “nulla osta” e delega della Questura italiana competente.

occorrono:
– apposito modulo, debitamente compilato;
– documento di riconoscimento;
– due fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 24×32 mm), di cui una autenticata;
– documento giustificativo (ad es. utenze) dell’effettiva residenza nella Circoscrizione consolare, oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
– atto di assenso dell’altro genitore, in presenza di figli minori.

servizio a pagamento

È necessario – ove richiesto – recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.

Come fare se… il passaporto viene smarrito o rubato e si desidera un documento di viaggio?

È consigliabile, nell’interesse del titolare, presentare comunque denuncia alla locale competente Autorità di polizia.
Nel caso in cui non sia possibile identificare il soggetto con idoneo documento – o anche attraverso testimoni o contattando le Autorità italiane – l’Ufficio consolare procede al rilascio di un documento di viaggio all’interessato ed informa contestualmente le Autorità di polizia italiane dell’arrivo della persona da identificare.
È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.

Attenzione!

occorrono:
– denuncia di furto o smarrimento all’Autorità consolare;
– documento di riconoscimento;
– due fotografie (uguali, frontali, a colori formato 24×32 mm).

servizio gratuito

Come fare per… rilasciare l’atto di assenso?

Nel caso in cui il genitore che deve dare l’assenso non è cittadino dell’U.E., la sua firma deve essere autenticata.

Atto di assenso
È l’autorizzazione prevista dalla legge per il rilascio o il rinnovo del passaporto ai genitori di figli minori.

occorrono:
– apposito modulo, debitamente compilato;
– fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Come fare se… uno dei genitori si rifiuta di firmare l’atto di assenso?

L’Autorità consolare, valutata la richiesta, può autorizzare il rilascio del passaporto al richiedente, con apposito decreto.
Il servizio può essere richiesto all’Ufficio consolare per posta, per fax o di persona.
Quando il minore non abita nella Circoscrizione, il giudice competente è quello del luogo di residenza del minore stesso.

occorre:
– istanza diretta all’Autorità consolare, nella sua qualità di giudice tutelare, sottoscritta dal genitore richiedente e nella quale potrebbero essere spiegati i motivi del rifiuto dell’altro genitore o la sua irreperibilità.

Come fare per… ottenere il rilascio del passaporto di un minore o l’inclusione di un minore sul passaporto dei genitori

Il servizio può essere richiesto all’Ufficio consolare per posta (ove si disponga della fotografia autenticata), di persona (insieme al minore), oppure tramite persona (insieme al minore) debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.
Nel caso in cui non sia possibile avere l’assenso, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare (Autorità consolare, se all’estero).

occorrono:
– apposito modulo, debitamente compilato da entrambi i genitori o da uno di essi con atto di assenso dell’altro genitore.
– due fotografie del minore, se maggiore di dieci anni, (uguali, frontali, a colori formato 24×32 mm), di cui una autenticata.

Atti notarili

Nel caso in cui gli atti notarili siano destinati a valere in Italia, l’Ufficio consolare svolge l’attività che la legge italiana riconosce di esclusiva competenza dei notai.
Ogni atto notarile potrà essere richiesto anche al notaio pubblico locale, ferme restando le norme sulla traduzione e legalizzazione del documento.
Per alcuni atti ed alcuni tipi di procure la legge italiana prescrive – sotto pena di nullità – l’obbligo dell’atto pubblico e, in alcuni casi, la presenza dei testimoni.
L’atto notarile può essere:
– sotto forma di atto pubblico, redatto dall’Autorità consolare
– sotto forma di scrittura privata, redatto direttamente dal firmatario (dichiarazione di volontà), da sottoporre ad autentica di firma da parte dell’Ufficio consolare.

Procure

Servono per delegare altre persone a svolgere, in nome e per proprio conto, attività giuridicamente rilevanti (riscuotere somme di denaro, comprare o vendere, effettuare pratiche amministrative o giudiziarie, ecc.).

Le procure sono:
– speciali, se effettuate per un solo oggetto (cessano quando l’incarico per il quale sono state rilasciate si conclude);
– generali, se riguardano tutti gli affari del mandante (sono rilasciate a tempo indeterminato).
Colui che ha rilasciato una procura può in qualsiasi momento revocarla, a meno che nell’atto non sia stato specificato che la procura è irrevocabile. La procura decade con la morte del mandante.
Tipi di procure speciali: procura speciale alle liti, per l’acquisto o la vendita di immobili, per vendita di autovetture, a riscuotere, per accettazione di eredità, per rinuncia a eredità, per accettazione di donazione, a donare, per pubblicazioni matrimoniali.

Come fare per… rilasciare una procura?

occorrono:
– documento di riconoscimento del mandante;
– generalità complete del mandante nonché della persona cui si conferisce la procura (procuratore).

servizio a pagamento

La procura deve avere la stessa “forma” (scrittura privata o atto pubblico) richiesta dalla legge per effettuare l’atto a cui la procura si riferisce.
È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.

Autentica di atti, firma e fotografia

Come fare per… ottenere l’autentica di atti e documenti?

Autentica di atti e documenti: l’Autorità consolare attesta che la copia di un documento è conforme all’originale esibito dall’interessato.
occorre:
– richiesta all’Ufficio consolare.

servizio a pagamento

I cittadini dell’U.E. possono servirsi della modalità alternativa per l’autentica dei documenti : atto notorio dell’interessato che attesta la conformità al documento originale (art. 19 del DPR 445/2000).
Il servizio può essere richiesto all’Ufficio consolare di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

Come fare per… ottenere l’autentica di firma, foto?

Autentica di firma: l’Autorità consolare attesta che la sottoscrizione è stata apposta in presenza di un funzionario pubblico.
Autentica di fotografia: l’Autorità consolare certifica che la fotografia riproduce le fattezze del richiedente.

occorre:
– documento e/o fotografia da autenticare.

servizio a pagamento

È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.

Traduzione e legalizzazione

Come fare per… la legalizzazione di un atto?

Gli atti redatti in lingua straniera devono essere tradotti per poter essere utilizzati in Italia.
La traduzione in lingua italiana è effettuata da un traduttore e deve essere confermata dall’Autorità consolare con l’apposizione del timbro “per traduzione conforme”.
La legalizzazione – attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma su atti, certificati, nonché dell’autenticità della sottoscrizione – serve a rendere giuridicamente validi in Italia atti e certificati emessi dalla Autorità straniere locali.
La legalizzazione da parte dell’Ufficio consolare non è necessaria se il documento è munito di “Apostille”.
La conformità di traduzione da parte dell’Ufficio consolare è sempre necessaria.
Il servizio può essere richiesto all’Ufficio consolare per posta o di persona.

occorre:
– documento in originale.

servizio a pagamento
Tranne che per gli atti di stato civile da trascrivere in Italia.

Certificazione di conformità di traduzione

Come fare per… ottenere un certificato di conformità di traduzione?

Attesta che la traduzione in lingua italiana, effettuata da un traduttore, è conforme all’originale in lingua straniera.
Il servizio può essere richiesto all’Ufficio consolare per posta o di persona.

occorrono:
– documento tradotto;
– originale in lingua straniera.

servizio a pagamento

Testamento

Come fare per… redigere il testamento pubblico?

Presso l’Ufficio consolare è possibile richiedere la redazione di atti concernenti le dichiarazioni di ultima volontà di soggetti che si trovino all’estero.
Il testamento può essere redatto per atto pubblico (dichiarazione orale di volontà del testatore) o tenuto segreto (il contenuto dell’atto rimane segreto).

occorre:
– dichiarazione orale di volontà del testatore resa ad un funzionario delegato, in presenza di due testimoni e redatta in forma scritta.

servizio a pagamento

È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.
E’, in ogni caso, possibile redigere autonomamente testamento, nella forma del testamento olografo (cioè, scritto interamente di proprio pugno dall’interessato).
Su richiesta, un funzionario consolare – ove necessario e possibile – può recarsi al domicilio dell’interessato per raccoglierne le ultime volontà.

Come fare per… redigere il testamento segreto?

occorre:
– consegnare il documento (il cui contenuto rimane segreto) al funzionario delegato che lo riceve formalmente, lo deposita presso l’Ufficio e lo rende pubblico alla morte del testatore.

servizio a pagamento

È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.

Atto di rinuncia di eredità

Come fare per… rinunciare all’eredità?

È un atto con il quale l’interessato dichiara di rinunciare all’eredità che gli spetterebbe per legge.

occorre:
– documento di riconoscimento.

servizio a pagamento

È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.

Rinnovo patente

Presso l’Ufficio consolare, per i cittadini italiani che vivono all’estero da almeno sei mesi e al di fuori del territorio dell’U.E., è possibile rinnovare la patente di guida italiana.
Il servizio può essere richiesto all’Ufficio consolare per posta, di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

Come fare per… rinnovare la patente di guida

occorrono:
– residenza nella Circoscrizione consolare da almeno sei mesi;
– patente da rinnovare, scaduta da non più di tre anni;
– certificato medico rilasciato dal medico di fiducia dell’Ufficio consolare.

servizio a pagamento

La patente va convalidata al rientro in Italia.

Esenzioni doganali

Come fare per… ottenere l’esenzione doganale

Hanno diritto all’esenzione doganale i cittadini italiani, regolarmente registrati all’AIRE, che rientrano definitivamente in Italia dopo aver risieduto permanentemente all’estero per almeno dodici mesi continuativi.
Le masserizie da importare in Italia in esenzione doganale devono essere possedute ed usate dal richiedente e devono essere destinate ad esclusivo uso personale.
È vietata, in esenzione doganale, l’importazione di beni per fini diversi.
L’Ufficio consolare rilascia una dichiarazione.
A giudizio dell’Ufficio potrà essere richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio per comprovare l’effettiva residenza nella Circoscrizione consolare.
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dalla Dogana italiana (per es. copia del passaporto e del permesso di soggiorno, visto, patente di guida).

occorrono:
– apposito modulo, debitamente compilato;
– lista completa delle masserizie, in quattro copie.

servizio gratuito
Ulteriore documentazione sarà richiesta dalla Motorizzazione e dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) per l’immatricolazione della vettura in Italia.

Come fare per… l’importazione dell’autovettura in esenzione doganale?

occorrono:
– residenza all’estero da almeno dodici mesi;
– possesso e uso dell’autovettura da almeno sei mesi;
– carta di circolazione dell’autovettura.

servizio gratuito

L’Ufficio consolare rilascia una dichiarazione.
I servizi di cui sopra possono essere richiesti all’Ufficio consolare per posta, di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

Navigazione

L’Autorità consolare esercita funzioni e poteri di autorità marittima:

– ha attribuzioni di natura amministrativa e di polizia della navigazione, nei confronti delle imbarcazioni nazionali all’estero e dei marittimi imbarcati (come stabilito dal Codice della Navigazione);
– registra l’arrivo e la partenza delle navi nazionali e l’imbarco e sbarco dei marittimi
– controlla i registri di imbarco e sbarco dei marittimi su navi italiane;
– rilascia/rinnova i certificati di sicurezza;
– verifica le denunce di fatti avvenuti a bordo, presentate dal comandante;
– redige gli atti amministrativi sulle navi (armamento e disarmo, atti di proprietà, nazionalizzazione di navi straniere).

Come fare per…ottenere il certificato di convalida?

L’Autorità consolare rilascia il certificato di convalida (endorsement).

occorrono:
– fotocopia del libretto di navigazione del marittimo;
– fotocopia del titolo da convalidare;
– lettera dell’armatore (o di un suo legale rappresentante) dalla quale risulti l’imbarco del marittimo;
– domanda del marittimo.
servizio gratuito

Il servizio può essere richiesto all’Ufficio consolare per posta, di persona, oppure tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

Dichiarazione di valore (titoli di studio)

Come fare per… ottenere una dichiarazione di valore?

È una dichiarazione rilasciata su documenti e titoli scolastici ed accademici, emessi all’estero, attestante quale sia il loro valore in loco e a quale livello di studi diano accesso.
Il servizio può essere richiesto all’Ufficio consolare per posta o di persona.

occorrono:
– certificato analitico degli esami sostenuti, con votazione e data di ciascun esame;
– dichiarazione relativa al completo svolgimento del corso di studi preordinato al titolo stesso.

servizio a pagamento

Buoni postali

Come fare per… riscuotere i buoni postali ?

Sono titoli del Tesoro, distribuiti attraverso le Poste e possono essere rimborsati tramite gli Uffici consolari.

occorrono:
– domanda di rimborso;
– documento di riconoscimento, intestato al nominativo indicato nei buoni stessi;
– buoni postali.

servizio gratuito

È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.

Come fare per… riscuotere i buoni postali, se la persona interessata a riscuotere il buono è l’erede della persona citata nel buono stesso?

occorrono:
– domanda di rimborso;
– documento di riconoscimento;
– buoni postali;
– certificato di morte della persona citata nei buoni;
– copia del testamento.

Inoltre:
– l’interessato dovrà presentarsi all’Ufficio consolare con due testimoni, per la redazione dell’atto notorio comprovante la successione testamentaria o legittima.

servizio gratuito

È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.

Codice Fiscale

Come fare per… ottenere il Codice Fiscale?

L’Ufficio consolare è abilitato all’attribuzione del Codice Fiscale a cittadini italiani (e stranieri) che ne facciano richiesta di persona.

occorrono:
– documento di riconoscimento;
– apposito modulo, debitamente compilato.

servizio gratuito

È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.

Assistenza sanitaria

I cittadini italiani (e i loro familiari) residenti definitivamente all’estero (in Paesi non appartenenti all’U.E. e non in Convenzione bilaterale) e regolarmente iscritti all’AIRE, che si recano in Italia per turismo, hanno diritto, gratuitamente, all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Italiano per tutte le emergenze mediche (Pronto soccorso, 118, ecc.) di cui hanno bisogno, fino ad un periodo complessivo di tre mesi nel corso dell’anno, anche frazionati, ma non prorogabili.
Agli interessati viene rilasciato un libretto sanitario senza medico di base e con la dicitura esplicativa per la fruizione di detta assistenza.

Come fare per… beneficiare dell’assistenza sanitaria in Italia?

occorre:
– dichiarazione dello status di cittadino italiano residente all’estero, rilasciata dall’Ufficio consolare;
oppure
– dichiarazione, sotto forma di autocertificazione, non soggetta ad autenticazione di firma.
Legge n.833/1978, art. 19, comma 6 e D.P.R. n.618/1980, art. 12, comma II. 59

Di regola, tutti coloro che trasferiscono la residenza dall’Italia verso un altro Stato perdono il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e ciò avviene automaticamente all’atto della cancellazione presso l’anagrafe comunale.
L’iscrizione all’AIRE o il diritto di voto in Italia non aprono un diritto illimitato all’assistenza sanitaria in Italia.
Il cittadino italiano residente all’estero – nei Paesi dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.), della Svizzera o in uno degli Stati con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Stati convenzionati) – può ricevere assistenza sanitaria dallo Stato ospitante sulla base di Regolamenti e Convenzioni Internazionali.

occorre:
– modulo rilasciato dalla ASL di ultima residenza in Italia.

Come fare per… beneficiare dell’assistenza sanitaria all’estero?

Gli Stati nei quali è prevista la copertura sanitaria, con onere a carico dell’Italia, con diritto a ricevere le prestazioni di livello pari a quelle riconosciute ai cittadini residenti in quello Stato, sono (a fianco di ciascun Stato è riportato il tipo di modulo da richiedere alla ASL e le categorie dei beneficiari):

– Unione Europea, mod. E121 o tessera sanitaria europea – titolari di pensione italiana contributiva e loro familiari (tutti i settori);
– Paesi SEE e Svizzera mod. E109 – familiari, residenti all’estero, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori);

Altri:
– Argentina: I/RA2 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori);
– Brasile: : I/B/2 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (settore privato); I/B/3 familiari residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato);

Nei Paesi non convenzionati, non è prevista alcuna copertura sanitaria di tipo pubblico: è raccomandabile, in questi casi, stipulare un contratto di assistenza privata (assicurazioni, organizzazioni del settore, ecc.) a copertura, in caso di necessità, di eventuali spese sanitarie e/o di rimpatrio con assistenza.

Nei casi di comprovata indigenza, in Paesi privi di assistenza pubblica, il cittadino italiano può ricevere l’assistenza sanitaria a spese dell’Ufficio consolare, sulla base di convenzioni con strutture mediche locali.

– Capoverde: mod. 121 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori); mod. 109 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori);
NB Per Capoverde la modulistica non è stata ancora definita dalla controparte;
– San Marino: I/SMAR/11 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori); I/SMAR/5 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori);
– Croazia: mod. 121 titolari di pensione contributiva, e familiari a carico (tutti i settori); mod. 109 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (tutti i settori);
– Ex Jugoslavia (Serbia Montenegro, Macedonia, Bosnia Erzegovina): mod. 12 titolari di pensione contributiva e familiari a carico (settore privato); mod. 5 familiari, residenti nell’altro Stato,di lavoratore occupato in Italia (settore privato);
– Principato di Monaco: MIC/4 titolari di pensione contributiva e familiari carico (settore privato); MIC/5 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato);
– Tunisia: ITN/9 titolari di pensione contributiva e familiari a carico (settore privato); ITN/10 familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato).
Per ulteriori informazioni, consultare il sito
www.ministerosalute.it

Sicurezza sociale

Alcuni accordi internazionali tendono ad assicurare che i periodi di lavoro prestati all’estero possano essere totalizzati (cioè computati solo ai fini del calcolo dell’età lavorativa) con quelli prestati in Italia e che le prestazioni previdenziali si possano “esportare” nel luogo di residenza degli interessati.
Nell’area dell’Unione Europea, la tutela sociale è garantita da appositi Regolamenti.
Sul piano bilaterale, l’Italia ha stipulato Convenzioni di sicurezza sociale con i Paesi nei quali sono presenti importanti collettività italiane.
L’Ufficio consolare provvede alla trattazione di singole domande di pensione, nonché di eventuali problemi derivanti da trattamenti già concessi.
È possibile rivolgersi anche ai Patronati.
Al 31 dicembre 2006 l’Italia aveva concluso Convenzioni con i seguenti Paesi: Argentina, Brasile, Australia, Canada, Croazia, Ex- Yugoslavia, Messico, Stati Uniti, Israele, Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Vaticano, Venezuela, Capo Verde.
Tali convenzioni tendono soprattutto ad assicurare che i periodi di lavoro prestati all’estero possono essere totalizzati (cioè sommati) con quelli prestati in Italia per raggiungere il periodo minimo necessario ad ottenere il diritto alla pensione e che le prestazioni previdenziali possono essere esportate (cioè trasferite) nel luogo di residenza degli interessati.
I Patronati forniscono assistenza gratuita in materia.

Come fare per… ottenere la pensione di reversibilità?

Pensioni
Per ricevere una pensione italiana occorre aver pagato i contributi assicurativi in Italia per il periodo minimo previsto dalla legge.
Ai coniugi vedovi e ai figli può spettare un trattamento di reversibilità.

Pensione di anzianità

Ne hanno diritto coloro che hanno pagato contributi per determinati periodi all’INPS italiano ed hanno raggiunto l’età prevista (attualmente 35 anni di contributi ed almeno 60 anni di età).

Pensione di vecchiaia

Ne hanno diritto coloro che hanno raggiunto l’età pensionabile (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini).

Pensione di reversibilità

Ne ha diritto il coniuge del deceduto titolare di pensione purché tra i coniugi non sia intervenuta separazione giudiziale.
L’orfano del deceduto può richiedere la pensione di reversibilità in mancanza dell’altro coniuge, se minore d’età o se studente universitario fino ai 26 anni.

occorrono:
– apposito modulo, debitamente compilato;
– autocertificazione (se cittadino U.E.) oppure certificazione del rapporto di parentela con il titolare della pensione deceduto.

È opportuno recarsi presso l’Ufficio consolare per l’analisi dettagliata del proprio caso.
Per ulteriori informazioni: per i dipendenti del settore privato, consultare il sito dell’INPS www.inps.it, in particolare alla voce “Panorama internazionale”; per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, il sito www.inpdap.it

Assegno sociale

L’assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani (o europei) che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia e hanno redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge.
Non si ha diritto all’assegno sociale se si è residenti all’estero.

Aspetti fiscali delle pensioni

L’Italia ha stipulato con numerosi Paesi apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale. Tali convenzioni prevedono – in genere – la tassazione della pensione nel solo Paese di residenza.
L’Italia ha stipulato convenzioni che prevedono la detassazione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza con i seguenti Stati : Albania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuadoe, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Filippine, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia,Irlanda, Israele, Kazakhistan, Kuwait, Lituania, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Federale di Yugoslavia, Repubblica Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, USA, Sud Africa, Svizzera, Tanzania, Trinidad Tobaco, Tunisia, Turchia, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia.
Dal 1° gennaio 1996 l’assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

Assistenza sociale

Come fare per… beneficiare dell’assistenza sociale?

L’assistenza sociale è garantita ai connazionali che si trovino in stato di indigenza. Il contributo massimo che può essere concesso ad ogni beneficiario viene determinato annualmente dal Ministero degli Affari Esteri.
È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico oppure richiedere il servizio all’Ufficio consolare tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

occorrono:
– cittadinanza italiana;
– residenza nella Circoscrizione consolare;
– stato di indigenza (verificato dall’assistente sociale);
– apposito modulo, debitamente compilato.

servizio gratuito

Rimpatrio consolare

Il rimpatrio consolare di connazionali residenti all’estero può essere effettuato soltanto in favore di persone particolarmente indigenti.
È a carico dell’Erario.

Come fare per… ottenere il rimpatrio?

occorrono:
– istanza all’Autorità consolare;
– nulla osta al rimpatrio da parte del Ministero degli Affari Esteri, dopo esito positivo della relativa istruttoria.

servizio gratuito

È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico oppure richiedere il servizio all’Ufficio consolare tramite persona debitamente delegata con atto scritto, accompagnato da fotocopia del documento di identità del delegante.

Traslazione salme
(passaporto mortuario)

Per l’introduzione in Italia della salma o delle ceneri di un defunto, occorre un documento di autorizzazione (Passaporto mortuario) rilasciato dall’Autorità consolare.

Come fare per… ottenere il passaporto mortuario?

occorrono:
– certificato di morte;
– autorizzazione del Comune italiano alla tumulazione della salma o delle ceneri;
– certificato della competente Autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieniche di sicurezza;
– certificato che attesti il decesso in zona esente da malattie infettive e di natura endemica;
– apposizione dei sigilli da parte dell’Autorità consolare.

servizio a pagamento

L’intervento dell’Autorità consolare italiana, in alcuni Paesi non è necessario.
In caso di necessità, informarsi direttamente presso le Autorità locali o l’Ufficio consolare.
Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in un Paese non firmatario della Convenzione di Berlino (ratificata con DPR n. 285/90).

Adozioni internazionali
(visto d’ingresso per adozione)

Quando una coppia di coniugi italiani residenti in Italia decide di adottare un bambino di altra nazionalità (adozione internazionale), l’Ufficio consolare ha il compito di facilitare l’esito positivo della procedura di adozione, attraverso la legalizzazione e il controllo della documentazione, l’assistenza e – ove necessario – l’agevolazione dei contatti con le Autorità locali.

Come fare per… ottenere il visto d’ingresso per adozione?

occorrono:
– autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali;
– apposito modulo, debitamente compilato.

servizio gratuito

Le adozioni internazionali sono disciplinate dalla Convenzione dell’Aja del 29.05.1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. In Italia l’adozione è regolata dalla L. n. 183/84, modificata dalla L. n. 476/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja e dalla L. n. 149/2001.
Nel caso di coniugi italiani residenti all’estero, ove il procedimento adottivo sia concluso (con l’avvenuta trascrizione della sentenza di adozione in Italia), il minore si considera italiano a tutti gli effetti, quindi non c’è bisogno di visto per entrare in Italia.
La Commissione per le Adozioni Internazionali controlla tutto l’iter adozionale, per garantire che le procedure di adozione dei minori stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Commissione dell’Aja.
È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.

Detenuti all’estero

Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in un paese straniero, l’Ufficio consolare può:

– rendere visita al detenuto, qualora sia stato espressamente richiesto;
– indicare un eventuale legale;
– mantenere i collegamenti con i familiari in Italia;
– provvedere ad assicurare al detenuto, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica, alimenti, libri e giornali;
– intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi bilaterali ad hoc;
– intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie.

Servizio militare

Dal 1° gennaio 2005, la leva obbligatoria è sospesa.
I connazionali residenti all’estero non hanno più l’obbligo di presentarsi presso l’Ufficio consolare per regolarizzare la propria posizione militare.
Legge n.226/2004.
N.B. I cittadini italiani, maschi e femmine, d’età compresa tra i 18 e i 25 anni ed in possesso almeno del titolo di studio di licenza media, possono fare domanda di arruolamento volontario.

Importazione animali

Come fare per… importare animali?

È possibile portare al proprio seguito, in Italia, un massimo di cinque animali domestici.

occorre:
– rivolgersi all’Ufficio consolare per ottenere specifiche istruzioni per ogni tipo di animale e Paese.

Voto all’estero

I cittadini italiani residenti all’estero possono esercitare il diritto di voto all’estero purché abbiano compiuto i 18 anni (per l’elezione della Camera) e 25 anni (per il Senato) e siano iscritti nelle liste elettorali.

Il voto all’estero può esercitarsi:
– per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato;
– per i referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge;
– per le leggi di revisione costituzionale.

Non è possibile eleggere i Consigli regionali, comunali e provinciali.
Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero viene espresso per corrispondenza.
I cittadini cancellati per irreperibilità sono riscritti nelle liste elettorali e possono esercitare il voto se essi si presentano all’Ufficio consolare entro l’undicesimo giorno che precede la data delle votazioni.
D.P.R. n. 104/2003 e Regolamento di attuazione della Legge n.459 /2001.

Come fare per… votare in Italia, se si è residenti all’estero?

occorrono:
– iscrizione negli schedari consolari;
– opzione in carta libera o apposito modulo, debitamente compilato, da inoltrare all’Ufficio consolare, non oltre il decimo giorno successivo all’indizione delle votazioni.

A domanda, il diritto di voto in Italia è mantenuto nella Circoscrizione del territorio nazionale in cui gli elettori sono iscritti.
È necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio consolare, previo appuntamento telefonico.

Cultura e lingua italiana

L’Ufficio consolare può organizzare attività culturali destinate alla collettività italiana, anche in collaborazione con organismi, enti ed associazioni locali.
La collettività italiana è informata, di volta in volta, dell’organizzazione di tali eventi.
L’incarico di organizzare corsi di lingua italiana a favore dei connazionali è assegnato dalla legge ad Enti gestori.
L’Ufficio consolare ha il compito di controllo e vigilanza sull’operato di tali Enti e l’Autorità consolare, nella sua qualità di Provveditore agli Studi, coordina le attività di insegnamento della lingua italiana nella Circoscrizione di propria competenza.

Iscrizione presso Università italiana e borse di studio
Per le iscrizioni all’università e per le borse di studio sono emanate annualmente, da parte delle competenti Autorità, disposizioni specifiche con l’indicazione di modalità e tempi per la presentazione delle domande.
Le istruzioni relative sono a disposizione degli interessati che – a richiesta – ne possono prendere visione presso l’Ufficio consolare.

Informazioni sull’Italia

Presso alcuni Uffici consolari possono essere disponibili annuari, guide, opuscoli ed altro materiale di documentazione sull’Italia dal quale è possibile desumere informazioni di varia natura (turistiche, culturali, economiche, ecc.) riguardanti il nostro Paese.
La collettività italiana
I connazionali all’estero

Il numero dei connazionali all’estero, quale risulta dagli schedari consolari, aggiornati alla fine del 2005 in vista del voto del 2006, è pari a 3.484.821 unità.

La distribuzione geografica è la seguente:
– il 56,9% (pari a 1.983.247) è residente in Europa;
– il 37,9% (pari a 1.321.735) è residente nelle Americhe;
– il 3,4% (pari a 118.951) in Asia ed Oceania;
– l’1,1% (pari a 38.160) in Africa sub sahariana;
– lo 0,7% (pari a 23.088)nel Mediterraneo e Medio Oriente.

Organi rappresentativi della collettività

Com.It.Es. Comitati degli italiani all’estero

I Comitati degli italiani all’estero sono organi rappresentativi della comunità italiana residente stabilmente all’estero e sono istituiti presso le Circoscrizioni consolari con almeno 3.000 connazionali residenti.
Ogni Comitato è composto da 12 membri elettivi oppure 18 membri elettivi, laddove la comunità italiana sia superiore a 100.000 connazionali.
I Com.It.Es. contribuiscono, in particolare, ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile delle collettività residenti nella Circoscrizione consolare.

CGIE consiglio Generale degli Italiani all’Estero

Il Consiglio Generale degli italiani all’estero, istituito nel 1989, è l’organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all’estero. Esso è un importante strumento di partecipazione attiva alla vita politica italiana da parte delle collettività all’estero e costituisce l’organismo di collegamento permanente con l’Italia.
Il Consiglio viene rinnovato ogni cinque anni.
Legge n. 286/2003 e DPR n. 395/2003
Legge n. 368/1989, Legge n. 198/1998 e DPR n. 329/1998

Associazioni

Le Associazioni italiane – diverse per appartenenza regionale o per interessi dei soci (culturali, sportivi, ricreativi), o ancora per l’ispirazione laica o religiosa – costituiscono un importante patrimonio che conferma l’attaccamento all’Italia, alle tradizioni ed ai valori del nostro Paese, da parte degli italiani residenti all’estero, fieri della loro identità e della loro origine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta del cittadino italiano all’estero

L’Ufficio consolare tutela tutti i cittadini italiani nei casi in cui:
– vengano limitati o privati della loro libertà personale;
– vengano violati i loro diritti fondamentali.
L’Ufficio consolare assiste tutti i cittadini italiani nei casi di:
– emergenza e ricerca di familiari;
– richiesta di informazioni;
– bisogno di pratiche amministrative.
I cittadini italiani all’estero hanno diritto ad ottenere servizi secondo principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza, trasparenza.

Anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea hanno diritto ad essere tutelati dall’Ufficio consolare italiano, se nel territorio in cui si trovano non vi è una Rappresentanza del loro Paese (previa intesa con le Autorità del Paese di provenienza dello straniero).
Qualora in loco non sia presente un Ufficio consolare italiano, anche i cittadini italiani possono rivolgersi agli Uffici consolari dei Paesi U.E.

Carta del cittadino italiano all’este

L’Ufficio consolare: funzioni e servizi
L’Ufficio consolare: funzioni e servizi

L’Ufficio consolare è un Ufficio pubblico che eroga servizi:
– Anagrafe italiani residenti all’estero;
– Stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte);
– Matrimonio;
– Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
– Certificato di convalida – endorsement;
– Esenzioni doganali;
– Rimpatrio consolare;
– Buoni postali;
– Codice fiscale;
– Rilascio certificati (conformità di traduzione, traduzione e legalizzazione di atti);
– Pubblicazioni di matrimonio;
– Passaporto;
– Rilascio o rinnovo della carta d’identità;
– Traslazione salme;
– Atti notarili (atto di rinuncia di eredità, testamento, procure, legalizzazioni);
– Autentica di atti, firma, foto;
– Navigazione;
– Rinnovo patente;
– Dichiarazioni di valore (studenti); istruisce pratiche e fornisce informazioni di varia natura:
– Dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione);
– Cittadinanza (naturalizzazione, perdita, riacquisto, ricostruzione);
– Assistenza sanitaria;
– Pensioni;
– Servizio militare;
– Importazione animali;
– Voto all’estero;
– Cultura e lingua italiana.

In base a quanto disposto dalla L. n. 296/2006, a decorrere dal 1° giugno 2007, gli Uffici consolari potranno rilasciare e rinnovare la carta d’identità a favore dei cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti al registro dell’AIRE, previa dotazione delle necessarie attrezzature informatiche.

L’Ufficio consolare italiano non può:

– intervenire in giudizio per conto di cittadini italiani;
– pagare le spese legali;
– sostenere direttamente le spese sanitarie o le spese per rimpatriare le salme di cittadini italiani deceduti nella circoscrizione, a meno che non si tratti di casi di comprovata indigenza;
– consentire l’utilizzo delle proprie strutture per questioni di natura privata (telefonate private, prenotazioni alberghiere o di viaggio, cambio valuta, interpretariato, ecc.).